Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1980 al 16 settembre 2003. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sanzioni
tolto: Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 e' punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art399 · fonte del testo
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