Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78 e 359

cod. proc. pen. (Assunzione della qualità di imputato - Testimoni

renitenti, falsi o reticenti) promosso con ordinanza emessa il 22

ottobre 1976 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico

di Susin Guido iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella pubblica udienza dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Susin Guido,

tratto a giudizio sulla base delle dichiarazioni rese al giudice

istruttore da due testi dopo che nei loro confronti era stato emesso

mandato provvisorio di arresto ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen.,

il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 22 ottobre 1976, ha

sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale dell'art.

359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 78 e

359 c.p.p. in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Nel rigettare l'eccezione di nullità degli esami testimoniali e

dell'ordinanza di rinvio a giudizio ("fondata quasi esclusivamente su

tali deposizioni"), sollevata dal difensore sul rilievo che erano stati

violati i diritti di difesa, giacché i testi arrestati

provvisoriamente ex art. 359 c.p.p. avrebbero dovuto considerarsi

persone indiziate di reato agli effetti processuali a mente dell'art.

78 c.p.p. ed essere quindi successivamente interrogati con le garanzie

di cui all'art. 304 c.p.p., il Tribunale osserva preliminarmente che

"alla stregua della vigente legislazione processuale l'eventuale reato

di falsa testimonianza si consuma con la dichiarazione, reiterata al

giudice, dopo il secondo ammonimento o dopo l'arresto provvisorio",

onde non può ritenersi che abbia ancora assunto la qualità di

imputato chi sia richiamato a deporre dopo l'emissione di un mandato

provvisorio d'arresto ai sensi del citato art. 359 c.p.p., che

evidentemente contempla una fattispecie estranea a quelle considerate

dall'art. 78 c.p.p. E proprio tali considerazioni inducono il giudice a

quo a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione,

laddove rimetterebbe il momento consumativo del reato alla mera

discrezionalità del giudice che, "a suo arbitrio", potrebbe diffidare

nuovamente il teste e arrestarlo in via provvisoria, ovvero fargli

senz'altro assumere la qualità di imputato, così togliendogli la

possibilità di una resipiscenza preclusiva della consumazione del

reato. La conseguente disparità di trattamento tra coloro che siano

chiamati a prestare l'ufficio di teste renderebbe evidente il contrasto

(non ulteriormente motivato) tra l'art. 359 c.p.p. e gli artt. 3 e 24

Cost., nonché tra l'art. 78 c.p.p., in relazione all'art. 359 cit., e

l'art. 13 della Costituzione.

In punto di rilevanza si afferma testualmente che "la questione

rileva nel presente processo nei confronti dell'imputato detenuto in

relazione alla regolarità sostanziale degli atti processuali ed alle

eventuali nullità delle deposizioni dei testi e dell'ordinanza di

rinvio a giudizio" e che il "giudizio a carico dell'imputato detenuto

Susin Guido non può essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della prospettata questione".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che

fosse dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 359 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., e

l'inammissibilità di tutte le altre, siccome assolutamente immotivate.

Sulla prima, in atto d'intervento si nega che vi sia non

coincidenza tra i momenti consumativi del reato di falsa testimonianza

nelle due ipotesi considerate dal Tribunale. Nel caso di resipiscenza

successiva all'arresto provvisorio interverrebbe solo una sorte di

improcedibilità, cui farebbe riscontro, sul piano del diritto penale

sostanziale, la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 cod.

pen.

Né la norma darebbe luogo ad irragionevole disparità di

trattamento, dipendendo dalla valutazione del giudice, i cui margini di

discrezionalità non comportano certo violazione dell'art. 3 Cost., la

scelta tra il procedere immediatamente contro il teste renitente, falso

o reticente ovvero il far ricorso al mandato di arresto provvisorio al

fine di provocarne il ravvedimento operoso. Considerato in diritto :

1. - Nella vicenda giudiziaria di cui all'ordinanza del Tribunale

di Belluno, e nella quale certo Susin Guido è chiamato a rispondere di

violazione della legge Merlin, venivano coinvolte due donne - tali

Sovilla Antonella e Pescador Maria Luisa -, le quali, assunte come

testi, negarono in un primo tempo di essersi ripetutamente prostituite

su sollecitazione del Susin ed in casa dello stesso. Il giudice

istruttore, reputando mendaci e reticenti le loro deposizioni, ne

ordinò l'arresto provvisorio, successivamente al quale le due donne

diedero una ben diversa versione dei fatti, che il giudice istruttore

ritenne veritiera e tale, unitamente ad altro materiale probatorio

raccolto, da giustificare il rinvio a giudizio del prevenuto.

Ma la difesa di questi eccepì dinanzi al Tribunale la nullità -

insanabile a sensi dell'art. 185 c.p.p. - delle suddette deposizioni

testimoniali e, quindi, del rinvio a giudizio del Susin, per violazione

dei diritti di difesa, in quanto le due donne, una volta ordinatone

l'arresto provvisorio, dovevano considerarsi indiziate di reato e,

conseguentemente, "il loro interrogatorio successivo (di ritrattazione)

doveva essere assunto con le garanzie di cui all'art. 304 c.p.p.". Il

Tribunale rigettò l'eccezione, osservando in contrario che "nel

momento del riesame del teste, dopo l'arresto provvisorio, colui che è

stato chiamato a deporre non ha ancora commesso reato di falsa

testimonianza, non assume la qualità di imputato e non ha necessità

di garanzie di difesa", giacché "l'arresto di cui si dice nell'art. 78

c.p.p. non è evidentemente quello provvisorio enunciato nell'art. 359

c.p.p.".

2. - Il giudice a quo, tuttavia, ha sollevato d'ufficio, subito

dopo l'apertura del dibattimento, le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., e 78 stesso codice di rito, in relazione al menzionato art.

359, per asserito contrasto con l'art. 13 Cost. Secondo il Tribunale di

Belluno, la norma di cui all'art. 359 c.p.p. "rimette alla mera

discrezionalità del giudice il momento consulmativo del reato": non

sarebbe la legge in via preventiva, infatti, bensì il giudice di volta

in volta "a fare assumere o meno al teste la qualità di imputato",

secondo che "a suo arbitrio, non ritenga o ritenga di diffidarlo

nuovamente o di arrestarlo in via provvisoria"; e poiché ne

deriverebbero "gravi conseguenze di disparità di trattamento per

identici comportamenti di coloro che sono chiamati a prestare l'ufficio

di teste", risulterebbe "evidente

... il contrasto tra le disposizioni di cui all'art. 359 c.p.p. e gli

artt. 3 e 24 della Costituzione", nonché "tra l'art. 78 c.p.p., in

relazione all'art. 359 stesso codice, e l'art. 13 della Carta

costituzionale".

3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 359

c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è

inammissibile.

Si può prescindere dalla duplice considerazione che la violazione

del diritto di difesa va valutata nei confronti del soggetto imputato

nel giudizio principale, cioè del Susin Guido, e che dagli atti di

causa risulta raccolto in istruttoria copioso materiale probatorio -

oltre le deposizioni delle due sunnominate testi - il quale, essendo

stata la questione sollevata in apertura del dibattimento, non ha avuto

la possibilità di essere vagliato dal Tribunale di Belluno ai fini

dell'attendibilità delle due testimoni di cui sopra. Non può non

rilevarsi, viceversa, che l'ordinanza appare palesemente

contraddittoria nel suo riferimento all'art. 24: il giudice a quo,

infatti, ne denuncia d'ufficio la violazione subito dopo averla

esclusa, allorché la stessa censura era stata formulata dalla difesa;

conseguentemente, una volta negata la nullità delle deposizioni e del

rinvio a giudizio, la questione risulta sollevata nella sua

astrattezza. Ciò involge anche il riferimento all'art. 3, a riguardo

del quale va comunque aggiunto che l'ordinanza non è sufficientemente

chiara.

4. - Relativamente, infine, alla doglianza concernente il combinato

disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p. in riferimento all'art. 13 Cost.,

l'ordinanza de qua, appositamente più sopra riprodotta nei suoi

testuali ed integrali termini, non contiene il benché menomo cenno

all'iter logico che porterebbe a ravvisare una violazione dell'art. 13

- cioè delle riserve di legge e di giurisdizione o, quanto meno, di

una di esse - ad opera delle due norme processuali in oggetto. E non è

dato inoltre comprendere, risultando essere stato nella specie

applicato esclusivamente l'art. 359 c.p.p., come il Tribunale di

Belluno possa denunciare, viceversa, l'illegittimità costituzionale

dell'art.78 stesso codice, sia pure in relazione all'art. 359, dopo

aver esattamente rilevato, così respingendo l'eccezione della difesa,

che l'arresto di cui all'art. 78 "non è evidentemente quello

provvisorio enunciato nell'art. 359".

La questione è pertanto inammissibile per assoluta carenza di

motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e del

combinato disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p. in riferimento all'art.

13 Cost., sollevate dal Tribunale di Belluno con ordinanza in data 22

ottobre 1976 (r.o. n. 706/1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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