Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 25d.P.R. 636/1972
  • art. 26d.P.R. 636/1972
  • art. 40d.P.R. 636/1972
  • art. 9d.P.R. 636/1972
  • art. 12d.P.R. 636/1972
  • art. 2d.P.R. 636/1972
  • art. 3d.P.R. 636/1972
  • art. 39d.P.R. 636/1972
  • art. 35d.P.R. 636/1972

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) promossi con le ordinanze emesse dalla Commissione

Tributaria di 1 grado di Rovereto il 26 novembre 1974, dalla

Commissione tributaria di l grado di Avezzano il 12 febbraio 1976,

dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Ravenna il 3 dicembre 1975

(dieci ordinanze), dalla Commissione tributaria di 2 grado di Lucca il

15 maggio 1976, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Bolzano il

29 aprile 1976, dalla Commissione Tributaria di 20 grado di Udine il 22

maggio 1976, dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Salerno il 15

marzo 1976, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Lucera il 21

febbraio 1975, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Verbania il

26 novembre 1975, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Terni il

16 novembre 1977, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Pesaro il

19 gennaio 1978, dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Lucca il 28

novembre 1978 e dalla Commissione Tributaria di Alessandria il 3

febbraio 1979, rispettivamente iscritte al n. 337 del registro

ordinanze 1975, ai nn. 351, da 367 a 376, 561, 608, 609, 647 e 656 del

registro ordinanze 1976, ai nn. 15 e 184 del registro ordinanze 1977,

ai nn. 297 e 391 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 274 e 355 del

registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 242 del 1975, nn. 158, 260, 300, 321, e 333 del 1976,

nn. 51 e 148 del 1977, nn. 250 e 300 del 1978 e nn. 168 e 182 del 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi gli avvocati dello Stato Giuseppe Angelini Rota e Giovanni

Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con dieci ordinanze emesse il 3 dicembre 1975, la Commissione

tributaria di 2 grado di Ravenna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'intero decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso

tributario") per contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI

disposizione transitoria, e con l'art. 24 della Costituzione; degli

artt. 25, 26 e 40 dello stesso d.P.R. n. 636/1972, per quanto attiene

"al rapporto fra le Commissioni ed il giudice ordinario con particolare

riferimento all'impugnabilità delle decisioni delle Commissioni di 2

grado", per difformità del decreto delegato rispetto ai principi e

criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione e quindi con

l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre

1971, n. 825, nonché per contrasto con gli artt. 111, 3 e 24 della

Costituzione; degli artt. 2, 3 e 9 dello stesso d.P.R. n. 636/1972,

quanto alla scelta dei componenti ed alla formazione delle Commissioni,

per contrasto con l'art. 108 della Costituzione; degli artt. 35 e 39 di

detto d.P.R., quanto all'istruzione probatoria davanti alle

Commissioni, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La prima questione investe la qualifica da attribuire alle

commissioni istituite dal d.P.R. n. 636/1972: se, infatti, si trattasse

di organi amministrativi, sorgerebbe contrasto con l'art. 24, primo

comma, Cost. in quanto il contribuente sarebbe obbligato ad adire le

commissioni di 1 e 2 grado prima di scegliere tra il ricorso alla

Commissione centrale o alla Corte di appello e, nel caso di decisione

della Commissione centrale, di proporre ricorso in Cassazione. Nel caso

invece che le commissioni fossero organi giurisdizionali potrebbe

ravvisarsi contrasto con le norme della Costituzione che vietano la

creazione di nuovi organi giurisdizionali speciali.

Parimenti sarebbe non conforme a Costituzione il sistema

d'impugnazione delle decisioni delle Commissioni di 2 grado, in quanto

l'esclusione dell'impugnativa dinanzi alla Cassazione delle questioni

relative a semplice valutazione estimativa prevista dall'art. 40,

contrasterebbe con l'art. 111; inoltre la previsione della possibilità

di adire la Corte d'appello solo dopo decorso il termine per ricorrere

alla Commissione centrale, contrasterebbe con l'art. 10, n. 14, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 nonché, tenendo conto sia dei mezzi di

acquisizione delle prove nell'una e nell'altra sede, sia della

composizione della Commissione centrale, con l'art. 24 della

Costituzione.

La composizione delle commissioni tributarie, sarebbe, a sua volta,

in contrasto con l'art. 108 Cost. per poter essere le commissioni di 1

e 2 grado presiedute anche da Intendenti di finanza o da Intendenti

aggiunti di finanza a riposo e composte, quanto a metà dei componenti

da persone designate da province e comuni i quali hanno un loro diretto

interesse dato che sono destinatari di una aliquota del gettito

tributario e, quanto all'altra metà dei componenti, eventualmente

sulla base di elenchi formati dall'Amministrazione finanziaria e,

pertanto, da persone strettamente collegate ad una delle parti del

procedimento tributario.

Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio

dei ministri, deducendo l'irrilevanza di alcune questioni e comunque

l'infondatezza di tutte.

In particolare, in relazione alla prima questione, nelle deduzioni

depositate si rileva che la natura giurisdizionale delle commissioni,

pure secondo il precedente ordinamento, non sembra ormai potersi

revocare in dubbio, dopo che questa Corte con la sentenza del 27

dicembre 1974, n. 287, si è espressamente pronunciata al riguardo,

sicché la dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione non

sussiste, così come prospettata in relazione alla natura

amministrativa delle commissioni tributarie.

Ma anche il dedotto contrasto con l'art. 102 Cost. non sussiste,

avendo la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 287 del

1974, già dimostrato il contrario.

Quanto alle altre questioni se ne deduce l'irrilevanza nel giudizio

a quo, riferendosi a norme in esso non applicabili. Quanto al merito,

circa le censure relative alla composizione delle commissioni

tributarie, nelle note depositate si osserva che il requisito

dell'indipendenza, per i giudici speciali, non deve necessariamente

valutarsi con lo stesso metro previsto per i giudici ordinari, giacché

"la sua regolamentazione propone problemi diversi... e non consente

uniformità, dovendo adeguarsi alla varietà di giurisdizione" (Sent.

n. 108/1962).

E poiché la specialità della giurisdizione tributaria trova

giustificazione anche nell'esigenza che la decisione delle liti sia

affidata a persone particolarmente qualificate nello specifico settore,

le norme relative alla indicazione delle categorie, nelle quali deve

essere operata la scelta dei componenti delle commissioni, si

presentano aderenti ai principi costituzionali.

Il principio dell'indipendenza, inoltre, opera sul piano

dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale deve potersi

svolgere senza vincoli di dipendenza rispetto alla autorità che

delibera la nomina. E tale indipendenza, nella specie, è in concreto

assicurata sia con la previsione della nomina a tempo indeterminato

(art. 10), sia con un'ampia indicazione dei casi di incompatibilità

(art. 5), espressamente estesi a tutti coloro che, come amministratori

o funzionari siano interessati alle vicende degli accertamenti

tributari (art. 5, lettere d, e, g, i), sia, infine, con l'attribuzione

del potere di nomina ad organi estranei all'Amministrazione finanziaria

(artt. 2, 3 e 9) rispetto alla quale, quindi, non si vede in qual modo

i nominati potrebbero sentirsi vincolati, così da indursi a non

compiere correttamente il dovere proprio di ogni giudice, ribadito

dall'art. 10 del decreto delegato in esame, di indirizzare la propria

funzione "unicamente alla applicazione della legge in base

all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni

considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte ".

Le stesse considerazioni valgono anche per quanto concerne la

previsione della nomina di membri delle commissioni di 1 e di 2 grado

tra persone indicate in elenchi forniti dalle province, dai comuni e

dall'Amministrazione finanziaria.

Con altra ordinanza emessa il 26 novembre 1974, la Commissione

tributaria di 1 grado di Rovereto, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 24

della Costituzione, degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636, nelle parti in cui non consentono di disporre consulenze tecniche

d'ufficio, non prevedono la partecipazione degli interessati alle

operazioni peritali degli organi tecnici dello Stato disposte dalle

Commissioni tributarie, non prevedono il rimborso del costo degli

accessi per i membri di dette Commissioni ed escludono la ripetibilità

delle spese processuali da parte del contribuente nei confronti

dell'Amministrazione soccombente.

Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, deducendo che non sussiste violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

in relazione ai principi fissati dalla legge di delegazione 9 ottobre

1971, n. 825, in quanto il divieto di disporre consulenze tecniche non

incide sull'autonomia e l'indipendenza delle Commissioni tributarie.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, è in armonia con detti principi

la possibilità attribuita alle Commissioni tributarie dall'art. 35,

comma secondo, di chiedere apposite relazioni ad organi tecnici

dell'Amministrazione dello Stato, possibilità che è correlata alla

facoltà spettante al contribuente, a norma dello stesso secondo comma

dell'art. 35, di presentare una relazione sottoscritta da

professionista o da esperto, cosicché il giudice tributario può

valutare imparzialmente le relazioni tecniche nel contraddittorio fra

le parti.

Per le stesse ragioni non sussisterebbe la denunciata violazione,

in relazione alla mancata possibilità di disporre consulenze tecniche,

degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché tale mancata

possibilità non determina una disparità di trattamento, in

considerazione anche di una necessaria differenziazione del processo

tributario innanzi alle Commissioni rispetto all'ordinario processo

civile né determina una violazione dei diritti di difesa.

Gli indicati artt. 3 e 24 della Costituzione non appaiono nemmeno

violati - secondo l'Avvocatura - per la ritenuta impossibilità, in

punto di fatto, per le Commissioni tributarie, di compiere accessi, non

essendo sufficiente, ad escludere l'esercizio del potere, espressamente

attribuito alle Commissioni dall'art. 35, primo comma, del testo

normativo in discussione, di effettuare tali accessi, la mancata

previsione dei mezzi atti a far fronte alle spese occorrenti per le

dette indagini ispettive.

Né, infine, i principi posti negli artt. 3 e 24 della Costituzione

sarebbero violati in conseguenza della esclusione, ai sensi dell'art.

39 del d.P.R. n. 636/1972, della applicazione, per il processo

tributario innanzi alle Commissioni, degli artt. da 90 a 97 cod. proc.

civ., relativi alla responsabilità delle parti per spese e danni

processuali.

Tale esclusione sarebbe infatti giustificata dalla particolare

natura e struttura del processo tributario, nel quale, fra l'altro, sia

per la maggiore semplicità di forme, sia perché non vi trova

applicazione il rigido criterio dell'onere della prova, i contribuenti

sono posti in grado di agire senza la necessità di assistenza di

tecnici del diritto.

L'Avvocatura dello Stato ha concluso, pertanto, chiedendo che la

questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Con altra ordinanza, emessa il 21 febbraio 1975, la Commissione

tributaria di 1 grado di Lucera, ritenuto di dover disporre un

accertamento tecnico, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dello

stesso art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto tale

norma, limitando per le Commissioni tributarie la facoltà di scelta

dei propri ausiliari tecnici "nell'ambito dell'Amministrazione dello

Stato che è parte nel procedimento tributario", violerebbe il

principio dell'indipendenza del giudice.

Si è costituito dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1976 anche la Commissione

tributaria di 1 grado di Avezzano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

in quanto non prevedono la possibilità di nominare consulenti tecnici

fra quelli iscritti negli appositi albi, non prevedono il

contraddittorio e la partecipazione del contribuente alle operazioni

peritali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito davanti a

questa Corte anche in tale giudizio, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata per le stesse ragioni esposte negli altri

giudizi analoghi, sopra riportate.

Questioni in parte analoghe alle precedenti sono state sollevate

dalla Commissione tributaria di 2 grado di Udine con ordinanza 22

maggio 1976, con la quale è stata dedotta la illegittimità

costituzionale degli artt. 12, 35 e 39 del d.P.R. n. 636/1972, in

riferimento agli artt. 24, 36, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione.

In tale ordinanza si deduce che il sistema retributivo dei membri delle

Commissioni, determina un conflitto d'interessi tra la parte e le

persone dei componenti la Commissione ed è in contrasto con l'art. 36

della Costituzione e con l'art. 97 in quanto non tiene in conto

l'attività effettivamente prestata dai giudici per la decisione della

causa.

Tale normativa, secondo l'ordinanza della detta Commissione

tributaria di 2 grado di Udine, contrasterebbe anche con gli artt. 113,

101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione, "nella

parte in cui dispone che i compensi dei componenti le Commissioni siano

determinati da una delle parti, anziché dal legislatore, ed in maniera

indipendente dal lavoro effettivamente prestato ed, in particolare,

nella parte in cui, trattandosi di attività assimilabile ad attività

professionale, non stabilisce che la Commissione provvede a liquidare

il compenso in base a tariffa, a simiglianza dei notai ed, in attesa di

apposita normazione da parte del legislatore, in base alla tabella per

questi in vigore, applicata per analogia".

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi, ha chiesto

che anche tale questione sia dichiarata non fondata. Altra questione

analoga alla precedente è stata sollevata dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Verbania, con ordinanza emessa il 26 novembre 1975 nella

quale è stata dedotta, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della

Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636.

Questioni simili alle precedenti sono state sollevate pure dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Salerno, con ordinanza emessa il

15 maggio 1976; dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, con

due ordinanze emesse il 29 aprile 1976; dalla Commissione tributaria di

2 grado di Lucca, con ordinanza emessa il 15 maggio 1976; dalla

Commissione tributaria di 1 grado di Terni con ordinanza emessa il 16

novembre 1977; dalla Commissione tributaria di 1 grado di Pesaro con

ordinanza emessa il 18 gennaio 1978, dalla Commissione tributaria di 2

grado di Lucca con ordinanza emessa il 28 novembre 1978; dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria con ordinanza emessa

il 3 febbraio 1979.

Anche nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con tali

ordinanze si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le

ordinanze di cui in epigrafe hanno tutte ad oggetto la disciplina del

contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova

disciplina del contenzioso tributario") e sollevano questioni in gran

parte identiche: i relativi giudizi, pertanto, possono essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - La prima delle questioni predette, sollevata dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Ravenna con dieci ordinanze del tutto

identiche (nn. 367 a 376 r.o. 1976) ha ad oggetto ancora una volta la

natura giuridica delle commissioni tributarie prevedute dal citato

d.P.R. n. 636/1972.

Assume la commissione tributaria predetta che se tali commissioni

hanno natura di organi amministrativi si avrebbe violazione dell'art.

24 primo comma, Cost., in quanto il contribuente è obbligato ad

esperire un ricorso amministrativo prima di scegliere fra il ricorso

alla commissione tributaria centrale o alla Corte d'appello; se,

invece, le stesse commissioni hanno natura giurisdizionale si avrebbe

violazione dell'art. 102, secondo comma, e della disposizione VI

transitoria Cost.

Questa Corte ha già avuto occasione di occuparsi del problema

concernente la natura giuridica delle commissioni tributarie previste

dal d.P.R. n. 636/1972 e con la sentenza n. 287 del 1974 ha affermato

la loro natura giurisdizionale. Con la successiva sentenza n. 215 del

1976 questa medesima Corte ha escluso che la istituzione delle nuove

commissioni tributarie comporti violazione dell'art. 102, secondo

comma, e della disposizione VI transitoria della Costituzione.

Le ordinanze in epigrafe non aggiungono nulla a quanto questa Corte

ebbe ad esporre in ordine ai problemi predetti: ne consegue che le

questioni sollevate con le ripetute ordinanze vanno dichiarate

manifestamente infondate.

3. - Una seconda questione di legittimità costituzionale

(sollevata dalle stesse ordinanze della commissione tributaria di 2

grado di Ravenna di cui si è fatto cenno) concerne in particolare gli

artt. 25, 26 e 40 del d.P.R. n. 636/1972, i quali, ad avviso di detta

commissione, potrebbero violare gli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed il

principio contenuto nell'art. 10, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n.

825 ("Delega al Governo per la riforma tributaria"), sia in quanto

sarebbe escluso il ricorso diretto alla Corte di cassazione contro le

pronuncie emesse dalle commissioni tributarie di 2 grado per le

questioni di estimazione semplice sia in quanto il citato n. 14

dell'art. 10, non avrebbe potuto avere l'intendimento di imporre ai

soggetti interessati la possibilità di avvalersi del mezzo di "difesa

più ampia" (il ricorso per cassazione) solo a seguito dell'esercizio

di un mezzo più ristretto.

La questione è palesemente irrilevante nei giudizi pendenti

dinanzi al giudice a quo: le norme denunciate hanno ad oggetto la

disciplina delle impugnazioni delle pronuncie emesse dalle commissioni

tributarie di 2 grado e, quindi, toccando una fase processuale

logicamente e temporalmente successiva oltre che eventuale, non possono

in alcun modo incidere sul giudizio che deve essere emesso dalle stesse

commissioni di 2 grado.

4. - Una terza questione di legittimità costituzionale (sollevata

sempre dalle citate ordinanze della commissione tributaria di 2 grado

di Ravenna) tocca la composizione delle commissioni tributarie ed

investe gli artt. 2, 3 e 9 del d.P.R. n. 636/1972.

Essa si articola in due profili, il primo dei quali attiene alla

composizione della commissione tributaria centrale (art. 9, cit. d.P.R.

n. 636). Ma sotto questo aspetto la questione è anch'essa palesemente

irrilevante, perché, come la questione di cui al n. 3, investe una

fase del giudizio successivo a quella che si svolge dinanzi alle

commissioni di 2 grado.

Non altrettanto, invece, è da dire per il secondo profilo che ha

ad oggetto la composizione delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado,

e cioè gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 636: queste disposizioni, ad

avviso del giudice a quo, sarebbero in contrasto con l'art. 108,

secondo comma, Cost., in base al quale "la legge assicura la

indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali... e degli

estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia".

La violazione del principio di indipendenza consisterebbe nel fatto

che le commissioni tributarie di 1 e 2 grado sarebbero presiedute dagli

intendenti di finanza e composte per una metà da persone scelte fra

quelle designate dalle Province e dai Comuni e per l'altra metà da

persone scelte in elenchi formati dagli intendenti di finanza: pertanto

da un lato una parte dei giudici viene designata da enti pubblici

(Comuni e Province) che sono interessati alla materia, in quanto

destinatari di aliquote di imposte, e dall'altra si avrebbe uno stretto

collegamento fra il potere esecutivo, che è parte nel procedimento, e

l'organo giudicante, il quale non si troverebbe in posizione di

neutralità.

Per questo aspetto la questione non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte, nelle numerose occasioni nelle

quali ha avuto modo di occuparsi della indipendenza dei giudici

speciali, ha affermato che la indipendenza stessa va cercata piuttosto

nei modi con i quali si svolge la funzione che non in quelli

concernenti la nomina dei membri (sentenza n. 1/1967) e che per aversi

la indipendenza dell'organo occorre che questo sia immune da vincoli i

quali comportino una soggezione formale o sostanziale da altri, che vi

sia inamovibilità e possibilità di sottrarsi alle risultanze

emergenti dagli atti di ufficio della stessa Amministrazione (sentenze

nn. 121/1970 e 128/1974).

Si è poi anche affermato, a proposito degli estranei alle

magistrature che appartengano a sezioni specializzate, che essi ben

possono essere voci di determinate esigenze locali, purché, una volta

assunti alla carica e chiamati a riflettere sugli interessi generali

del settore risultino sottratti a situazioni di soggezione verso l'ente

di provenienza, sì da consentire la obiettiva applicazione della legge

(sentenza n. 108/1962).

Infine si è detto ancora (sentenza n. 103/1964) che non è

incostituzionale la norma la quale affida la scelta dei componenti le

commissioni tributarie delle quali si trattava ad un organo

amministrativo (nella specie l'intendente di finanza) su designazione

del comune, dato che il primo aveva facoltà di scelta nell'ambito

delle designazioni.

Ciò premesso occorre ora vedere il complesso delle disposizioni

contenute a tale riguardo nel d.P.R. n. 636, disposizioni che il

giudice a quo non sempre cita esattamente.

A norma dell'art. 2, quarto comma, presidenti sia delle commissioni

di 1 grado sia delle loro sezioni possono essere soltanto magistrati,

ordinari od amministrativi, in servizio od a riposo, od anche

intendenti di finanza: ma questi ultimi devono essere stati già

collocati a riposo, sicché non sono in rapporto di servizio con

l'Amministrazione statale.

Quanto ai componenti le commissioni di 1 grado, una metà di essi

(quinto comma del cit. art. 2) è scelta fra persone designate dai

consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione; l'altra

metà (sesto comma) è scelta "anche" (e cioè non esclusivamente) in

base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria: al

presidente del tribunale è data facoltà (sempre sesto comma) di

chiedere elenchi ad altri organismi pubblici (camere di commercio,

industria, agricoltura ed artigianato; consigli degli ordini

professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori

commercialisti e dei ragionieri).

In ogni caso si tratta di mere designazioni, poiché il settimo

comma del ripetuto art. 2 affida ad un magistrato, e cioè al

presidente del tribunale, la scelta delle persone che in concreto

comporranno le commissioni.

Infine, in base allo stesso settimo comma, alla nomina provvede "in

conformità" il Ministro per le finanze, al quale, come è evidente,

non è lasciata alcuna discrezionalità nella scelta delle persone,

dovendo egli attenersi strettamente alle designazioni formulate dal

presidente del tribunale.

Analogamente dispone l'art. 3 per quel che riguarda la composizione

delle commissioni di 2 grado, sostituendo peraltro, il consiglio

provinciale al consiglio comunale per la designazione di una metà dei

componenti ed il presidente della Corte d'appello al presidente del

tribunale per la designazione al Ministro.

Premesse queste disposizioni, lo stesso d.P.R. n. 636 all'art. 10

stabilisce che i componenti le commissioni in questione "hanno tutti

identica funzione, indirizzata unicamente alla applicazione della

legge... esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di

categoria o di parte".

I componenti rimangono in carica a tempo indeterminato e cessano da

essa solo al compimento del 75 anno di età ovvero per decadenza nei

casi espressamente stabiliti dalla legge (commi secondo e terzo

dell'art. 10).

L'art. 39, infine, dichiara applicabili alle commissioni tributarie

tutte le disposizioni del libro I del c.p.c. con esclusione soltanto di

alcuni articoli (che qui non interessano) ma comprese le norme relative

alla astensione e ricusazione.

Ciò posto, ritiene la Corte che i dubbi di costituzionalità

sollevati dal giudice a quo siano inconsistenti.

Ed invero non può parlarsi di uno stretto collegamento fra la

P.A., parte nel giudizio o comunque a questo interessata, perché, se

in tal modo si vuole fare riferimento al sistema di nomina, è evidente

che la procedura si incentra tutta nella scelta del presidente del

tribunale o del presidente della Corte d'appello, che hanno ampia

facoltà di selezione, possono (almeno in parte) prescindere dalle

designazioni di altri organi o soggetti e vincolano in modo rigoroso la

successiva attività del Ministro. Il decreto del Ministro per le

finanze, del resto, è necessario soltanto per quel che attiene agli

effetti amministrativi della nomina, così come avviene anche per la

magistratura ordinaria, ove le deliberazioni del C.S.M. devono sempre

essere trasfuse in un provvedimento amministrativo del Capo dello Stato

o del Ministro di grazia e giustizia.

Né può dirsi che una parte delle designazioni viene effettuata da

enti pubblici (comuni e province) che sono interessati

all'accrescimento del gettito delle imposte: un interesse del genere è

ampio e generico e certamente non si riconnette in alcun modo con le

singole controversie che i collegi devono risolvere. Né va taciuto che

soltanto una parte dei componenti viene designata dai predetti enti

territoriali, che la designazione viene poi filtrata attraverso la

scelta del capo della magistratura locale, che l'art. 10 del d.P.R.

impone di prescindere, nel giudizio, da ogni considerazione di

interessi territoriali o di categoria; che, infine, il componente

avrebbe obbligo di astenersi (e potrebbe essere ricusato) ove venisse a

trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

5. - Una quarta questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata ancora dalle citate ordinanze della commissione tributaria di

2 grado di Ravenna nonché dalle ordinanze delle commissioni di 1 grado

di Rovereto (n. 337/1975), di 1 grado di Lucera (n. 15/1977), di 1

grado di Terni (n. 297/1978), di 1 grado di Avezzano (n. 351/1976), di

2 grado di Salerno (n. 656/1976), di 1 grado di Bolzano (nn. 608-609/

1976), di 2 grado di Udine (n. 647/1976), di 2 grado di Lucca (n.

561/1976 e n. 274/1979).

Tale questione investe gli artt. 35, secondo comma, e 39, primo

comma, del d.P.R. n. 636/1972, in pretesa violazione degli artt. 3, 24,

76, 77, 97 e 108 Cost., in quanto attribuiscono alle commissioni

tributarie il potere-dovere di acquisire elementi conoscitivi tecnici

soltanto attraverso relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione

dello Stato, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti

nominati ad hoc ed escludendo altresì la partecipazione dei difensori

del contribuente nel corso delle indagini svolte dagli organi tecnici

dello Stato.

Successivamente alle ordinanze di rimessione, l'art. 23 del d.P.R.

3 novembre 1981, n. 739 ("Norme integrative e correttive del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la

revisione del contenzioso tributario") ha dato una diversa disciplina

tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle commissioni

tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in

particolare l'art. 35) quanto alla possibilità di nomina di un

consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del d.P.R. n.

636/1972).

Conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti alle commissioni tributarie sopraindicate,

perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

6. - La quinta delle questioni sottoposte all'esame della Corte è

stata sollevata dalla commissione tributaria di 1 grado di Rovereto (n.

337/1975), dalla commissione tributaria di 1 grado di Avezzano (n.

351/1976), dalla commissione tributaria di 2 grado di Udine (n.

647/1976), dalla commissione tributaria di 1 grado di Pesaro (n.

391/1978), dalla commissione tributaria di 2 grado di Alessandria (n.

355/ 1979) e dalla commissione tributaria di 2 grado di Palermo (n.

656/1976).

Essa investe ancora l'art. 39 del d.P.R. n. 636/1972 nella parte

nella quale esclude la condanna al pagamento delle spese nel processo

tributario, in quanto ciò violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Anche questa questione non è fondata.

Osserva al riguardo la Corte che non sussiste, anzitutto, la

violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'avere escluso nel processo

tributario dinanzi alle commissioni in parola la possibilità della

condanna nelle spese non appare irragionevole.

In effetti, come emerge in particolare dall'art. 92, secondo comma,

del c.p.c., l'istituto della condanna del soccombente nel pagamento

delle spese ha bensì carattere generale, ma non è assoluto e

inderogabile: e la inderogabilità, come è consentita al giudice

quando nelle singole fattispecie ravvisi la esistenza dei "giusti

motivi" indicati nel citato art. 92, così ugualmente può essere

preveduta dalla legge quando ravvisi la presenza di elementi che

giustifichino la diversificazione dalla regola generale del c.p.c.

E per quel che riguarda il processo tributario nella fase che si

svolge davanti alle commissioni in parola (alla quale soltanto si

riferisce la inapplicabilità della cennata regola generale) si può

rilevare che questo processo, per quanto con le ultime riforme sia

stato reso più complesso, è pur sempre diverso e più snello

dell'ordinario procedimento civile, come viene riconosciuto anche dalla

dottrina: e questa notevole diversità vale a spiegare la assenza, in

esso, della possibilità di condanna del soccombente al pagamento delle

spese processuali.

Né sussiste violazione del diritto alla difesa (artt. 24 e 113

Cost.), poiché non può affatto dirsi che la possibilità di

conseguire la ripetizione delle spese processuali consenta al

contribuente di meglio difendere la sua posizione e di apprestare

meglio le sue difese, il che avviene indipendentemente dal fatto che in

prosieguo di tempo si abbia o meno quella ripetizione.

7. - Una sesta questione sollevata dalla commissione tributaria di

1 grado di Rovereto (n. 337/1975) e dalla commissione tributaria di 2

grado di Salerno (n. 656/1976) investe ancora l'art. 35 del d.P.R. n.

636 nella parte nella quale esso non prevede come si debba far fronte

alle spese occorrenti per esperire i mezzi istruttori (accessi,

perizie, ecc.), con la conseguenza che le commissioni tributarie

sarebbero private della facoltà di disporli: in tal modo sarebbero

violati gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.

Anche tale questione non è fondata.

Premesso che l'art. 23 del più recente d.P.R. 3 novembre 1981, n.

739, ha stabilito che qualora i mezzi istruttori siano chiesti dalle

parti le relative spese sono a carico di costoro, si deve rilevare che

l'art. 35, primo comma, della cui legittimità costituzionale si

dubita, stabilisce espressamente che le commissioni tributarie hanno

"tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e

di chiarimenti conferite agli uffici dalle singole leggi di imposta".

Questa disposizione, ad avviso della Corte, non ha soltanto il

significato di conferire alle commissioni in parola i poteri di

indagine che sono propri degli uffici: essa in sostanza pone gli

organi giurisdizionali sullo stesso piano degli uffici finanziari per

tutto quanto attiene alle possibilità di esperire mezzi istruttori.

E perciò la norma riguarda non soltanto i tipi di poteri spettanti

alle commissioni, ma altresì il loro modo di esercizio, ivi compreso

il modo di fronteggiare le spese all'uopo necesserie: a tali spese, di

conseguenza, si può sempre fare fronte con gli stessi fondi di

bilancio con i quali vi fanno fronte gli uffici dell'Amministrazione

finanziaria.

8. - Una settima ed ultima questione (sollevata dalle commissioni

tributarie di 2 grado di Udine e di 1 grado di Verbania con le

ordinanze, rispettivamente, n. 647/1976 e n. 184/1977) investe l'art.

12, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 636, per violazione degli

artt. 36, 97, primo comma, 108, primo comma, 76 e 77 Cost., nelle parte

in cui determinano il trattamento economico dei componenti le

commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

Anche tale questione è palesemente irrilevante.

La disposizione concernente i compensi previsti per i componenti le

commissioni in parola, infetti, non incide sul rapporto giuridico che

le commissioni tributarie sono chiamate a decidere e, di conseguenza,

è una disposizione la quale non trova e non può trovare applicazione

alcuna da parte delle dette commissioni: essa attiene invece ella

regolamentazione del rapporto che si costituisce fra i componenti le

commissioni e l'Amministrazione finanziaria competente a liquidare e

pagare i corrispettivi in parola e le controversie che possono sorgere

al riguardo vanno sottoposte ad altri giudici del nostro ordinamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26 e 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario"), sollevata, in

riferimento egli artt. 3, 24, 111 e 76 delle Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 grado di

Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria

di 2 grado di Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 primo e secondo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 36, 97, primo comma,

108, primo comma, 76 e 77 della Costituzione, sollevata con le

ordinanze in epigrafe dalle commissioni tributarie di 2 grado di Udine

(r.o. n. 647/1976) e di 1 grado di Verbania (r.o. n. 14/1977);

4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'intero d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in

riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, secondo comma, ed alla VI

disposizione transitoria delle Costituzione con le ordinanze in

epigrafe della commissione tributaria di 2 grado di Ravenna (r.o. nn.

da 367 e 376/1976);

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in

riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 grado di

Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nelle parte in cui

esclude la condanna alle spese nel processo tributario, in riferimento

agli artt. 3 24 e 113 della Costituzione, sollevate con le ordinanze in

epigrafe dalle commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto (r.o. n.

337/1975), Avezzano (r.o. n. 351/1976) e Pesaro (r.o. n. 391/1978) e

dalle commissioni tributarie di 2 grado di Udine (r.o. n. 647/1976),

Alessandria (r.o. n. 355/1976) e Salerno (r.o. n. 656/1976);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non

prevede come si debba far fronte alle spese occorrenti per esperire i

mezzi istruttori, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e

24, secondo comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe

delle commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto (r.o. n. 337/1975)

e di 2 grado di Salerno (r.o. n. 656/1976);

8) ordina la restituzione degli atti, per un nuovo esame della

rilevanza - quanto alle questioni relative alle altre parti impugnate

dagli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - alle

commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto, Lucera, Terni, Avezzano,

Bolzano e di 2 grado di Ravenna, Salerno, Udine e Lucca, indicate in

epigrafe e recanti, rispettivamente i nn. 337/1975; 15/1977; 297/1978;

351/1976; 608-609/1976; da 367 a 376/1976; 656/1976; 647/1976; 561/1976

e 274/1979.

Così deciso in Roma, nella sede delle Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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