Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1976 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946,

n. 27; 2 del d.l. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, ratificato con

legge 5 gennaio 1953, n. 35; 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336; 6,

secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nel testo

introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n.

355 (benefici combattentistici), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1974 dal pretore di Aosta nel

procedimento civile vertente tra Marchetti Dino e le società Nazionale

Cogne ed Egam, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9

ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del

tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Mazza Santo e

la Società anonima torinese tranvie intercomunali (SATTI), iscritta al

n. 140 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'11 giugno 1975;

3) ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal pretore di Fiorenzuola

d'Arda nel procedimento civile vertente tra Ziliani Felice ed altri e

la Società AGIP ed altro, iscritta al n. 351 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268

dell'8 ottobre 1975;

4) ordinanze emesse il 21 maggio 1975 dal tribunale regionale

amministrativo per il Lazio sui ricorsi di Mastrolilli Vittorio, Bosio

Emanuele Mario, Venosi Erasmo, Pellegrino Aldo e Franzetti Alfredo

contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritte ai

nn. 470, 471, 472, 473 e 474 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

5) ordinanza emessa il 14 ottobre 1975 dal pretore di Orbetello nel

procedimento civile vertente tra Rossi Eustachio e l'ENEL, iscritta al

n. 578 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976;

6) ordinanze emesse il 21 maggio 1975 dal tribunale regionale

amministrativo per il Lazio sui ricorsi di Lenzi Romolo e Messina

Umberto contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri,

iscritte ai nn. 580 e 581 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976;

7) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal pretore di Vittorio

Veneto nel procedimento civile vertente tra Salamon Antonio ed altri e

l'Azienda trasporti Mesulana, iscritta al n. 102 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del

17 marzo 1976.

Visti gli atti di costituzione di Mastrolilli Vittorio, Venosi

Erasmo, Pellegrino Aldo, Franzetti Alfredo e Lenzi Romolo e delle

Società Cogne ed Egam, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Filippo Lubrano e Paolo Tesauro, per Mastrolilli

Vittorio, l'avv. Filippo Lubrano per Venosi Erasmo, Pellegrino Aldo,

Franzetti Alfredo e Lenzi Romolo, l'avv. Alberto Buffa per le Società

Cogne ed Egam, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Renato

Carafa e Benedetto Baccari, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del pretore di Aosta emessa il 20 maggio 1974 nel

giudizio intentato da Marchetti Dino contro la società per azioni

"Cogne", del gruppo EGAM (Ente gestione aziende minerarie), per

ottenere benefici concessi, a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336,

ai dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, e con le

successive ordinanze emesse dal giudice del lavoro presso il tribunale

di Torino il 13 febbraio 1975 nel giudizio promosso da Mazza Santo

contro la società Torinese tramvie intercomunali; dal pretore di

Fiorenzuola d'Arda il 23 maggio 1975 nel giudizio promosso da Ziliani

Felice ed altri contro l'AGIP; dal pretore di Orbetello il 14 ottobre

1975 nel giudizio promosso da ROSSI Eustachio contro l'ENEL e dal

pretore di Vittorio Veneto il 9 gennaio 1976 nel giudizio promosso da

Salamon Antonio ed altri contro l'azienda trasporti "Mesulana" società

per azioni, giudizi tutti aventi ad oggetto la richiesta di

riconoscimento dei benefici suddetti, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della citata legge n. 336 del

1970, in quanto non ha incluso i dipendenti delle imprese private fra

gli aventi diritto alle provvidenze in esame, consistenti in benefici

economici e di carriera di varia natura culminanti nella facoltà di

chiedere il collocamento a riposo a condizioni di particolare vantaggio

e, in particolare, in quanto non ha ammesso ai benefici anche i

dipendenti di società a partecipazione azionaria statale, quale, ad

esempio, la "Cogne".

Secondo le predette ordinanze, tale omissione violerebbe gli artt.

3 e 52 Cost. perché, mentre a norma dell'art. 52 tutti sono tenuti ad

assolvere l'obbligo della difesa della Patria, la restrizione

denunziata si risolverebbe in una discriminazione a danno di coloro

che, pur avendo adempiuto il detto obbligo, si trovano ad essere

esclusi dai benefici, sol perché dipendenti da imprese private. Ciò

sarebbe ancor più evidente nel caso in cui, come si è detto, la

impresa privata appartenga ad un gruppo finanziato con partecipazione

statale, quale appunto l'EGAM, e, nella fattispecie considerata

nell'ordinanza emessa dal pretore di Orbetello, dato che la norma

impugnata include espressamente i dipendenti da enti pubblici,

ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro, come appunto

l'ente convenuto ENEL, il cui personale, quindi, non dovrebbe

ragionevolmente godere di un trattamento preferenziale rispetto ai

dipendenti privati.

Secondo l'ordinanza dello stesso pretore di Orbetello, l'art. 4

impugnato contrasterebbe anche con l'art. 35, primo comma, Cost.,

perché finirebbe col privare i dipendenti privati della tutela

accordata, dalla detta norma costituzionale, al lavoro come tale,

indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Il giudice del lavoro presso il tribunale di Torino, con la

suindicata ordinanza, nel motivare la censura nei sensi suesposti,

premette altresì come deduzione proposta "in linea principale"

questione di legittimità del richiamato art. 4 della legge n. 336 del

1970 "anche in relazione a tutte le altre disposizioni della legge

stessa" per contrasto, oltre che con l'art. 3 anche con gli artt. 97 e

53 Cost.: cio in quanto, concedendosi benefici agli ex combattenti

pubblici dipendenti, verrebbe ad essere violato anche l'art. 97 Cost.

per le conseguenze negative sul buon andamento della pubblica

amministrazione che deriverebbero dall'esodo dei pubblici dipendenti

incoraggiato dalla norma, ivi comprese le spese eccessive relative a

tale esodo, nonché l'art. 53 Cost., perché comporterebbe esborso di

pubblico danaro per scopi e funzioni incompatibili con le finalità che

la Costituzione porrebbe allo Stato.

Avanti a questa Corte si sono costituiti la società "Cogne" e

l'EGAM, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Buffa e Vittorio

Chiurazzi. È anche intervenuto in tutte le cause il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

La difesa della società "Cogne" obbietta alle censure che il

legislatore può adottare trattamenti differenziati per situazioni che

ragionevolmente abbia ritenuto diverse.

La diversità di trattamento, sancita dall'art. 4 impugnato,

sarebbe giustificata dalle diversità strutturali dell'impiego privato

e pubblico, rappresentando la concessione di particolari benefici una

compensazione della limitazione e della rigidezza delle norme sul

pubblico impiego rispetto a quelle concernenti l'impiego privato.

Inoltre, poiché l'onere dei benefici ricade sull'erario, e la

difesa della Patria sarebbe giuridicamente un servizio adempiuto per lo

Stato visto nella sua unità, soltanto lo Stato stesso potrebbe

disporre e provvedere in tema di riconoscimento di benemerenze

militari, addossando l'onere finanziario relativo all'intera comunità

attraverso il sistema fiscale, in aderenza all'inscindibile nesso fra

il carattere politico del dovere di solidarietà posto dall'art. 52

Cost. e l'universalità del dovere di farvi fronte. Onde, se mai,

l'onere della estensione dei benefici anche ai lavoratori privati

potrebbe ipotizzarsi sempre e soltanto a carico dello Stato, e non

certo delle aziende private, come sembrerebbe ritenere il pretore.

La pretesa irrazionalità della differenziazione impugnata,

riferita, con particolare rilievo dal tribunale di Torino, alla

asserita sostanziale parità di situazione del personale degli enti

pubblici economici con quello delle aziende facenti parte di gruppi

pubblici, nell'un caso e nell'altro "dipendenti dal pubblico denaro",

sarebbe, poi, insussistente, dato che l'eventuale appartenenza delle

azioni di una società privata ad un ente pubblico non inciderebbe

sulla natura di soggetto di diritto privato dell'impresa controllata.

Il momento di individuazione dell'ente pubblico andrebbe, invero,

ricercato nei caratteri formali ed in particolare nel suo inquadramento

istituzionale nell'organizzazione statale, il che non potrebbe certo

affermarsi riguardo alla società "Cogne", la cui struttura è

interamente regolata dal diritto privato. Pertanto, la pur pacifica

natura pubblica dell'EGAM (ente di gestione), non toccherebbe per nulla

la struttura privata della "Cogne". Il che, del resto, si ricaverebbe

in particolare dalla stessa legge istitutiva del Ministero delle

partecipazioni statali (legge 22 dicembre 1956 n. 1589), che prevede la

creazione di enti pubblici di gestione delle aziende private, i quali

enti non potrebbero, come tali, essere confusi con i soggetti privati

gestiti.

L'Avvocatura, da parte sua osserva che, in relazione alla

disciplina impugnata, al di fuori della qualifica di combattente,

verrebbe in rilievo preminente ed esclusivo lo status di dipendente

pubblico o privato. D'altra parte, alla sostanziale differenza di

posizione giuridica e di trattamento economico esistente fra dipendenti

pubblici e privati, potrebbe fare legittimamente riscontro una pari

differenza anche nel caso di comune appartenenza alla categoria dei

combattenti. Invero, l'osservanza del principio di eguaglianza esige

soltanto che a situazione eguali sia applicato eguale trattamento,

salva restando al legislatore la facoltà discrezionale di

apprezzamento circa la parità o la diversità delle situazioni stesse,

nel rispetto di criteri di ragionevolezza e degli altri principi

costituzionali. E, nella specie, si riscontrerebbe appunto un

ragionevole apprezzamento della diversità delle situazioni

raffrontate, anche se queste siano comparabili attraverso la identità

di un unico dato, di natura peraltro estrinseca, come quello della

qualifica di ex combattente o equiparato.

Le società a partecipazione statale, come la "Cogne", pur se

collegate ad enti pubblici di gestione, non perderebbero poi la loro

tipica natura di imprese private che si identificherebbe con

l'esercizio di attività economica al fine di lucro, per cui infondato

sarebbe il particolare profilo di illegittimità, come si è detto,

evidenziato, sotto questo aspetto, nelle ordinanze dei pretori di Aosta

e di Orbetello. Con particolare riguardo a questa seconda ordinanza

(del pretore di Orbetello) è da aggiungere che il pretore argomenta

come sopra, dopo avere premesso e riconosciuto che l'ENEL è ente

pubblico, con dipendenti regolamentati da contratto collettivo di

lavoro. Il che ha suggerito all'Avvocatura dello Stato di eccepire, in

via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per

difetto di rilevanza, essendo il dipendente interessato, Rossi

Eustachio, comunque tutelato per effetto dell'art. 4 della legge n.

336.

Riguardo alle censure relative agli artt. 97 e 53 Cost. mosse con

l'ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Torino,

l'Avvocatura osserva infine che esse investirebbero apprezzamenti di

ordine politico, come tali riservati al legislatore, mentre, per quanto

riguarda il particolare profilo di illegittimità prospettato in

relazione alla pretesa disparità di trattamento fra dipendenti di enti

pubblici e dipendenti di società private con le speciali

caratteristiche accennate nell'ordinanza del detto tribunale, rileva

che tali elementi non produrrebbero comunque la trasformazione della

natura delle società stesse, che conserverebbero quindi giuridicamente

la loro qualità di imprese private anche in concorso degli elementi

peculiari elencati dal tribunale.

Con l'ordinanza del pretore di Aosta è stato denunziato, altresì,

l'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14

febbraio 1946, n. 27, in quanto, escludendo dal computo dell'anzianità

il servizio prestato anteriormente alla riassunzione obbligatoriamente

disposto a favore di tutti i lavoratori dopo l'ultimazione del servizio

militare dal n. 2 dello stesso articolo, contrasterebbe con l'art. 52

Cost., nella parte in cui afferma che l'adempimento del servizio

militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, e con

l'art. 36 Cost. nella parte in cui assicura al lavoratore una

retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro

prestato.

Lo stesso pretore di Aosta, sempre con la medesima ordinanza, ha

poi denunziato anche l'art. 2 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato, n. 303 del 1946, nelle parti in cui

limiterebbe l'applicazione della sospensione del rapporto di lavoro

durante il servizio militare di leva, ed il correlativo diritto alla

conservazione del posto, ai soli lavoratori delle classi 1924 e

successive ed ai lavoratori di classi precedenti rinviati per qualsiasi

motivo alla chiamata di dette classi. Anche questa disposizione

contrasterebbe con gli artt. 3 e 52 Cost. per motivi analoghi a quelli

esposti in relazione all'art. 1 del d.l.l. n. 27 del 1946.

Per quanto riguarda la questione sollevata in relazione all'art. 1,

ultimo comma, del d.l.l. 14 febbraio 1946, n. 27, la difesa della parte

privata nega sostanzialmente la continuità del rapporto di lavoro

precedente alla riassunzione obbligatoria con quello successivo,

argomentando in base alla legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul

contratto di impiego privato, e all'art. 2111 del codice civile che

sancivano il principio della risoluzione del rapporto di lavoro in

conseguenza della chiamata alle armi. Solo con il d.l.C.P.S. 13

settembre 1946, n. 303, fu disposto che per effetto della chiamata alle

armi il rapporto di lavoro resta "sospeso", non interrotto, e fu

ammessa la possibilità di prevedere nei contratti di lavoro il computo

del periodo passato alle armi agli effetti dell'anzianità. Ma poiché,

per effetto della sentenza n. 8 del 1963 della Corte, quest'ultima

disposizione è stata dichiarata illegittima, chiarendosi che il

diritto al computo di detto periodo deriva immediatamente dall'art. 52

Cost. indipendentemente dalla previsione nel contratto di lavoro,

secondo la difesa il diritto stesso sarebbe configurabile solo per i

rapporti successivi alla detta pronunzia mentre il primo rapporto tra

il Marchetti e la "Cogne" si sarebbe invece esaurito il 18 gennaio

1941, nel vigore della legislazione del tempo.

Quanto, infine, alla questione sollevata con riferimento alle

limitazioni stabilite dall'art. 2 del d.l.C.P.S. 13 settembre 1946, n.

303, la difesa ripropone le osservazioni sopra svolte circa

l'esaurimento del primo rapporto di lavoro del Marchetti, per

sostenerne l'infondatezza.

L'Avvocatura osserva che non sussisterebbe la denunziata violazione

dell'art. 3 Cost., giacché le particolari discipline censurate

costituirebbero limitazioni rispondenti a razionalità e coerenza, e,

come tali, sarebbero sottratte al controllo di merito della Corte

costituzionale.

Mastrolilli Vittorio, già dipendente della Ragioneria generale

dello Stato, collocato a riposo con i benefici di cui alla legge n. 336

del 1970, fu assunto quale direttore generale della Cassa di previdenza

e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. Ai sensi

dell'art. 6 dl. 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modifiche nella

legge 14 agosto 1974, n. 355, la Cassa, con nota 8 novembre 1974, gli

comunicò che il rapporto di lavoro sarebbe venuto senz'altro a cessare

a decorrere dal 4 marzo 1974, a meno di una sua preventiva rinuncia

allo speciale trattamento di quiescenza ricevuto a norma della legge n.

336 del 1970 e salvo restituzione di quanto già percepito a tale

titolo.

Nel corso del giudizio conseguente al ricorso proposto dal

Mastrolilli contro detto provvedimento, il tribunale amministrativo

regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità del

menzionato art. 6 d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nella formulazione di cui

alla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, che con il primo

comma pone il divieto, per il personale collocato a riposo con i

benefici combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo

Stato e gli enti pubblici e, col secondo e terzo comma, dispone la

cessazione degli impieghi ed incarichi così effettuati prima dell'8

luglio 1974 entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, salvo

rinuncia espressa al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto

della legge n. 336 del 1970.

Al riguardo, detto tribunale afferma che al diritto al lavoro del

cittadino farebbe riscontro, per lo Stato, sia il divieto di porre

norme limitatrici di tale libertà, sia l'obbligo di indirizzare

l'attività di tutti i pubblici poteri e dello stesso legislatore alla

creazione delle condizioni che consentano l'impiego di tutti i

cittadini idonei.

Il far dipendere una limitazione della capacità lavorativa dal

godimento di un trattameno di quiescenza già concesso per legge e il

precludere vie di accesso al lavoro a cittadini che siano tuttora in

grado di svolgere un ruolo utile, contrasterebbero, rispettivamente,

secondo il tribunale, con il divieto e l'obbligo sopra menzionati.

Comunque, il denunciato profilo di illegittimità emergerebbe con

particolare evidenza per effetto della esclusione della possibilità di

opzione fra la reintegrazione nel posto di lavoro precedente o la

conservazione di quello conseguito successivamente, esclusione

emergente dalle norme impugnate che si limitano a subordinare la

conservazione del nuovo posto di lavoro alla rinuncia al trattamento di

quiescenza, conseguito a norma della legge n. 336 del 1970.

L'interessato verrebbe così a subire un trattamento diverso da quello

propostogli per la scelta originaria del collocamento a riposo, senza

che gli sia consentito rivalutare liberamente la nuova situazione al

fine della stessa scelta. Pertanto, secondo il tribunale, sarebbero

violati l'art. 4 e l'art. 13 Cost. inteso quest'ultimo non nel suo

significato primario di tutela della libertà personale del cittadino

ma, di riflesso, come tutela del diritto al lavoro considerato quale

fondamentale libertà della persona umana.

Questioni identiche sono state sollevate dal tribunale

amministrativo predetto in altri analoghi giudizi, rispettivamente

istituiti da Messina Umberto contro l'Università degli studi

dell'Aquila, da Bosio Emanuele contro l'INAM, da Venosi Erasmo contro

l'ENAOLI, da Pellegrino Aldo contro la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza dottori commercialisti, da Franzetti Alfredo contro l'ENPI,

da Lenzi Romolo contro l'Università di Roma.

La difesa dei privati costituitisi negli ultimi quattro giudizi

svolge argomentazioni aderenti a quelle contenute nelle ordinanze di

rinvio, ponendo in evidenza la particolarità della disciplina

impugnata che muterebbe profondamente la situazione in base alla quale

il pubblico dipendente operò a suo tempo la sua scelta ai fini del

collocamento a riposo, tenendo indubbiamente presente anche la

possibilità di dedicarsi ad altro lavoro. Modifiche retroattive di

tale portata dovrebbero ritenersi escluse anche in base ai principi

costituzionali della tutela dei diritti di libertà in genere e di

eguaglianza, e coinvolgerebbero la credibilità stessa

dell'ordinamento, che non potrebbe togliere ai soggetti privati quanto,

per propri fini, ad essi ha definitivamente attribuito.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio, osserva che il legislatore, nell'introdurre

con il d.l. 8 luglio 1974, n. 261, la condizione del divieto di

assunzione di impieghi o incarichi successivi al collocamento a riposo

per poter godere del trattamento preferenziale di quiescenza, avrebbe

agito legittimamente non ponendo alcuna limitazione alla libertà di

lavoro, ma rimettendo alla libera scelta degli interessati se avvalersi

dei benefici alla condizione suddetta, o rinunciarvi. Ovviamente,

prosegue l'Avvocatura, lo stesso legislatore, introducendo il divieto,

non poteva non regolare contemporaneamente la posizione di coloro che

avevano usufruito del beneficio quando il divieto stesso non

sussisteva, poiché, se ne fosse stata limitata l'efficacia solo ai

casi futuri, si sarebbe creata una diversità di disciplina legata solo

al dato temporale del momento della presentazione della domanda di

collocamento a riposo, mentre, d'altra parte, concedere agli ex

combattenti già collocati a riposo l'opzione per la riassunzione

avrebbe comportato gravi conseguenze, risolvendosi nella riammissione

in servizio di dipendenti necessariamente in soprannumero, essendosi

già provveduto riguardo ai posti in organico da loro lasciati.

In conclusione, quindi, la scelta effettuata dal legislatore

sarebbe giustificata dal rispetto dovuto ai principi costituzionali

dell'eguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione, e

non inciderebbe, comunque, sul diritto al lavoro garantito dall'art. 4

Cost., diritto che l'interessato potrebbe esercitare

incondizionatamente al di fuori del settore pubblico e, all'interno,

alla condizione di eliminare l'incompatibilità con i benefici

riconosciutigli, a suo tempo, proprio nel presupposto del suo

volontario allontanamento dall'apparato pubblico.

Inoltre, secondo l'Avvocatura, la denunciata disciplina non solo

non contrasterebbe con le invocate libertà costituzionali, ma si

uniformerebbe all'esigenza, pure sancita dall'art. 4 Cost., di creare

le condizioni economiche sociali e giuridiche che consentano l'impiego

di tutti i cittadini idonei al lavoro, giacché attraverso

l'eliminazione di cumuli di trattamenti preferenziali di quiescenza e

di impieghi a favore degli stessi soggetti, con i relativi oneri ad

esclusivo carico dell'erario, si perseguirebbe appunto il sopra

menzionato indirizzo costituzionale.

Infine, del tutto inconferente sarebbe il richiamo all'art. 13

Cost., essendo la questione in discussione limitata a rapporti

individuali di lavoro senza incidenza sulla libertà personale del

soggetto.

Tutte le sopra menzionate ordinanze sono state ritualmente

notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica.

La difesa del Mastrolilli ed altri, integrata dall'avv. prof.

Paolo Tesauro, ha depositato nei termini una memoria illustrativa con

cui confuta le argomentazioni addotte dall'Avvocatura a sostegno delle

proprie tesi.

In particolare la difesa osserva anzitutto che il divieto di nuovo

impiego imposto a carico degli ex combattenti collocati a riposo non

potrebbe riguardarsi sotto il profilo di una mera incompatibilità, che

infatti potrebbe configurarsi, a dire della difesa, solo in casi di

potenziale conflittualità tra interessi diversi, insussistenti nella

specie.

La posizione degli ex combattenti già collocati a riposo e degli

ex combattenti che, all'epoca dell'entrata in vigore della legge, non

avevano ancora usufruito dei benefici ad essi riconosciuti sarebbe poi

da ritenere sostanzialmente differenziata, essendo i primi i titolari

di un diritto soggettivo al trattamento di quiescenza, ed i secondi

portatori di mera aspettativa, onde la equiparazione operata dalla

legge fra dette categorie non potrebbe trovare giustificazione nella

necessità di tutelare il principio di eguaglianza, come sostenuto

dall'Avvocatura, dovendosi tale principio ritenere operante solo fra

situazioni effettivamente omogenee.

La difesa prosegue poi illustrando altri aspetti di illegittimità

del divieto di nuovo impiego sancito dalla norma impugnata per assunto

contrasto col principio di eguaglianza, con riferimento, fra l'altro,

alla pretesa diversità di trattamento che si verificherebbe fra gli ex

combattenti a riposo e tutti gli altri pensionati statali, anche per

quanto riguarda la possibilità di realizzare a loro favore con le

norme impugnate le disposizioni di cui agli artt. 36 e 38 della

Costituzione.

Infine, la difesa contesta che la disposizione impugnata possa

realmente costituire mezzo di attuazione del pieno impiego di tutti i

cittadini nel senso sostenuto dall'Avvocatura. Invero, l'unico scopo

della legge del 1974 sarebbe l'opportunità di distribuire nel tempo

l'onere finanziario derivante dalla legge del 1970, e non quello

asserito dall'Avvocatura, che, eventualmente, avrebbe dovuto

coinvolgere tutti i pensionati e non già solo gli ex combattenti. Considerato in diritto :

1. - Le dodici ordinanze, indicate in epigrafe, sottopongono

all'esame della Corte questioni in parte comuni ed in parte collegate,

sicché ne ravvisasi opportuna la riunione al fine di pervenire a

contestuale decisione.

2. - La Corte, seguendo l'ordine di un graduale esame delle

proposte questioni, ritiene premettere l'esame dell'ordinanza 13

febbraio 1975 del giudice del lavoro del tribunale di Torino, che, in

linea primaria, solleva questione di legittimità dell'art. 4 della

legge n. 336 del 1970 "anche in relazione a tutte le altre disposizioni

di tale legge" per contrasto con gli artt. 3, 97, 53 della

Costituzione. Secondo l'ordinanza, tratterebbesi di legge che, in sé e

per sé considerata, anche a prescindere dai motivi di illegittimità

prospettati sotto altri e successivi profili, costituirebbe per i fini

arbitrari e di mero privilegio settoriale, che la informano, violazione

dei principi che assicurano il buon andamento della pubblica

amministrazione e regolano i limiti del concorso dei cittadini alla

spesa pubblica.

3. - La questione non è fondata.

Va, anzitutto, posto in evidenza che la legge n. 336 del 1970,

risultante dalla unificazione di numerose proposte di legge di

iniziativa parlamentare presentate nel corso della quinta legislatura e

riproducenti in parte proposte precedenti, si inserisce nella serie di

provvedimenti analoghi a favore degli ex combattenti, che la nostra

legislazione conosce e che, a partire dal R.D. 30 settembre 1922 n.

1290, hanno sempre avuto ad oggetto benefici di maggiore o minore

ampiezza costantemente riservati ai dipendenti civili dello Stato e

degli enti pubblici, che avessero diritto alla qualifica di ex

combattenti.

Ciò corrisponde, a sua volta, ad un principio di carattere

generale, implicitamente accolto dal legislatore nel corso di vari

decenni, principio basato sulla peculiare natura del rapporto di

pubblico impiego, che e rapporto di supremazia, attribuita in genere

alla pubblica amministrazione, in vista degli scopi propri della sua

funzione, con assegnazione ai pubblici dipendenti di una attività

strumentale a tale fine (art. 98 Cost.).

È, pertanto, riscontrabile, nel caso, collegamento tra la

posizione dei beneficiari e la natura del riconoscimento, loro

attribuito dalla legge con la concessione di particolari agevolazioni

economiche e di carriera.

Non meno rilevante, sotto altro aspetto, è la circostanza,

emergente dai lavori preparatori, che i benefici in esame, consistenti,

per il loro aspetto più incisivo e qualificante, nella offerta di

collocamento a riposo a condizioni di notevole vantaggio, sono stati

accordati, nell'intenzione del legislatore, per attuare non solo un

riconoscimento del servizio militare prestato, durante il periodo

bellico, dai soggetti destinatari, ma anche per promuovere quanto meno

un primo passo concreto verso quella riforma della pubblica

amministrazione che costituisce da tempo un obbiettivo di primaria

importanza nel programma di adeguamento delle strutture dello Stato

all'evolversi dei tempi e di snellimento delle strutture stesse e che

dovrebbe trovare uno dei suoi cardini nell'esodo volontario dei

dipendenti pubblici, ovviamente programmato e regolato secondo le

esigenze e le possibilità offerte dalla situazione reale. Esodo

volontario, che trova la sua sanzione legislativa fin dalla legge 27

febbraio 1955 n. 53 con la quale già venivano concesse condizioni di

favore per il collocamento a riposo dei dipendenti della pubblica

amministrazione e che, comunque, risulta trasfuso nell'art. 19 della

legge delega del 18 marzo 1968 n. 249, quale principio di

riorganizzazione ed è stato poi concretamente attuato, per i dirigenti

statali ed il restante personale delle carriere direttive, anche con

l'art. 67 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, che ha appunto previsto

condizioni di particolare vantaggio per il pensionamento anticipato del

personale in possesso di dette qualifiche.

Questi motivi concorrono ad escludere la fondatezza, secondo le

norme di riferimento, della questione proposta, in via primaria, dal

giudice del lavoro del tribunale di Torino, poiché non si tratta della

concessione di un irrazionale privilegio settoriale, che contrasti col

buon andamento dei pubblici uffici, né, tanto meno, di una

distorsione, a fini ultronei, della spesa pubblica. Al quale ultimo

proposito, va anche rilevato che non è congruo il richiamo del

giudice, come termine di confronto, all'art. 53 Cost. che riguarda i

criteri di proporzionalità che debbono presiedere alle prestazioni

fiscali, imposte ai soggetti passivi, mentre la norma impugnata

riguarda l'erogazione della spesa pubblica, e cioè una fase diversa da

quella che attiene alla provvista dei fondi necessari.

4. - Con le ordinanze dei pretori di Aosta, Fiorenzuola d'Arda,

Orbetello e Vittorio Veneto è stata prospettata l'illegittimità del

suaccennato art. 4 della legge n. 336 del 1970 in quanto,

nell'estendere ai dipendenti delle Regioni, degli enti locali e delle

loro aziende, degli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli

enti pubblici economici, delle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza e degli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da

contratti collettivi di lavoro, tutti i benefici economici e di

carriera a favore dei dipendenti ci vili dello Stato ex combattenti

previsti dagli articoli precedenti, e nell'avere implicitamente escluso

dall'estensione predetta i dipendenti delle imprese private, avrebbe

operato una ingiustificata discriminazione a danno di questi ultimi,

che pure hanno assolto come gli altri il comune dovere di difesa della

patria, stabilito per tutti dall'art. 52 Cost. e dovrebbero, quindi

meritare eguale riconoscimento, indipendentemente dalla circostanza,

estrinseca all'assolvimento del detto dovere, che datore di lavoro sia,

da una parte, lo Stato, o un ente pubblico come quelli indicati nella

norma impugnata, ovvero, dall'altra parte, un privato. Da ciò

conseguirebbe la violazione degli artt. 3, 35, primo comma, e 52 della

Costituzione.

5. - La questione non è fondata.

Quanto è stato esposto al n. 3 a proposito dei criteri informatori

della legge in esame vale anche a segnare i limiti del contenuto della

legge stessa rispetto ad altri rapporti. Tra il rapporto di lavoro

pubblico e quello privato intercorrono peculiari differenze, non solo e

non tanto in relazione alle diversità strutturali dei rapporti stessi,

di cui pure la giurisprudenza di questa Corte si è occupata,

mettendone in luce le caratteristiche principali quanto soprattutto in

relazione alle diversità collegate alla differenza di funzioni, come

si è già esposto. Ciò è stato recentemente ribadito in modo

espresso con la sent. n. 118 dell'anno corrente, la quale sentenza ha

altresì dato atto del processo di tendenziale assimilazione dei due

rapporti, aggiungendo, tuttavia, che ciò è rimesso ad una graduale

evoluzione del sistema, affidata al solo legislatore, quale naturale

interprete delle istanze politiche e sociali della comunità nazionale.

D'altra parte, a completamento di quanto precedentemente richiamato

a proposito di benefici tradizionalmente già concessi ai soli

dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, va ricordato che non v'è

traccia, per converso, nella nostra legislazione di provvedimenti del

genere di quelli qui considerati, destinati a dipendenti di imprese

private, rinvenendosi, al riguardo, solo interventi legislativi

diretti alla garanzia del posto di lavoro per i reduci ed assimilati,

ma non già all'attribuzione di vantaggi di carriera od economici

astrattamente riconducibili alla sfera dell'autonomia collettiva.

Da quanto premesso deriva che, mentre le censure in esame risultano

collegate al parametro comune di raffronto costituito dalla condizione

di lavoratore dei dipendenti pubblici e privati, tale presupposto è

insufficiente ai fini del giudizio di comparazione che dovrebbe

seguirne, difettando la necessaria omogeneità fra le categorie poste a

confronto e risultando, comunque, ragionevolmente giustificata la

diversità di trattamento stabilita dal legislatore, al di fuori della

comune e doverosa dedizione al servizio della patria in armi.

6. - Con la suindicata ordinanza del pretore di Aosta, premesso che

la Società per azioni "Cogne", alle cui dipendenze aveva lavorato la

parte Marchetti Dino, è società privata ad intera partecipazione

azionaria statale, esercitata a mezzo dell'Ente di gestione EGAM, viene

prospettato un ulteriore profilo di contrasto dell'art. 4 legge n. 336

con il principio di eguaglianza. Ciò in base all'asserito parallelismo

fra la posizione dei dipendenti pubblici (ammessi ai benefici) e quella

dei dipendenti di imprese private finanziate mediante partecipazione

statale o comunale ed esclusi dai benefici.

Nello stesso senso sono le ordinanze del pretore di Fiorenzuola

d'Arda (dipendenti dell'AGIP, le cui azioni sono in maggioranza

possedute dall'ENI, che è ente pubblico): del pretore di Vittorio

Veneto (dipendenti della Società Mesulana, azienda privata autonoma,

con principale azionista il Comune) nonché del giudice del lavoro del

tribunale di Torino (Società per azioni torinese tramvie intercomunali

con azioni possedute e amministrate dal Comune).

La questione non è fondata.

Va tenuto presente, infatti, che la partecipazione azionaria dello

Stato o di enti pubblici in società per azioni è regolata

espressamente dagli artt. 2458 e seguenti del Codice civile e questo

"assoggettamento alla legge delle società predette è fatto per

assicurare alla propria gestione snellezza di forme e nuove

possibilità realizzatrici" (Relazione Ministeriale, numero 998). Ne

consegue che, per dette imprese, è da ritenere che le stesse

conservino inalterata la loro individualità in quanto l'appartenenza

al gruppo controllato da un ente pubblico di gestione o, comunque, la

partecipazione azionaria di un ente pubblico, non producono conseguenze

d'ordine giuridico per quanto riguarda l'organizzazione interna e della

loro attività che continua ad essere disciplinata dalle norme comuni e

ad utilizzare le forme e gli istituti tipici del diritto privato.

7- Con la precitata ordinanza del pretore di Orbetello, viene, poi,

sottoposta una particolare questione di legittimità dello stesso art.

4 della legge n. 336 del 1970, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo

comma, Cost. Premesso che il caso "de quo" riguarda un dipendente

dell'ente pubblico ENEL, il cui personale è regolamentato da contratto

collettivo di lavoro, l'ordinanza rileva che il collegamento, stabilito

nell'art. 4, tra la qualità di ente pubblico e l'esistenza di un

contratto collettivo di lavoro per i dipendenti, dovrebbe razionalmente

condurre alla conclusione dell'estensione dei benefici anche a quelle

categorie 'di dipendenti privati, che siano pur essi sottoposti a

contratto collettivo di lavoro.

La questione non è fondata.

Il dedotto parallelismo tra imprese pubbliche e imprese private,

che sarebbe evidenziato dalla comune regolamentazione del rapporto di

lavoro, non può costituire elemento decisivo per ritenere sussistente

il preteso contrasto con il principio di eguaglianza.

Invero, nel caso di enti pubblici con personale regolamentato da

contratto collettivo di lavoro, trattasi pur sempre di enti che

istituzionalmente perseguono scopi di interesse generale, in funzione

dei quali è appunto loro attribuita dalla legge natura pubblicistica.

L'eventuale assoggettamento, per questa parte del relativo rapporto di

lavoro, alla disciplina privatistica, non esclude la qualificazione

pubblicistica del rapporto né trasforma la natura pubblicistica degli

enti stessi, che è frutto di una valutazione operata direttamente

dall'ordinamento, con l'effetto di definire la posizione giuridica

dell'ente ed il suo inquadramento nell'organizzazione dello Stato.

La differenza di trattamento rispetto alla attribuzione di benefici

combattentistici non può ritenersi arbitraria o ingiustificata, ove si

consideri, come in precedenza già osservato, la particolare posizione

dei dipendenti pubblici in genere per la peculiarità delle prestazioni

loro richieste.

Nemmeno sussiste la prospettata violazione dell'art. 35 Cost.

poiché non può ravvisarsi una menomazione del principio generale di

tutela del lavoro per effetto di norme che dispongano l'attribuzione di

determinati vantaggi a lavoratori, a favore dei quali siano

ragionevolmente individuabili particolari motivi di giustificazione.

8. - Con la suindicata ordinanza del pretore di Aosta viene

proposta altra ed autonoma questione di legittimità.

L'ordinanza, nel precisare l'oggetto del giudizio, espone che a un

dipendente della Società "Cogne", assunto in servizio nel 1937, indi

licenziato perché chiamato alle armi, con liquidazione delle sue

spettanze e, successivamente riassunto in servizio, non era stata

computata, in occasione della cessazione del secondo rapporto e della

relativa liquidazione, l'indennità di anzianità, corrispondente alla

somma dei due rapporti, ma soltanto quella relativa al secondo periodo:

ciò per effetto dell'art. 1, ultimo comma, del Decreto Legislativo

Luogotenenziale 14 febbraio 1946 n. 27. Di questa disposizione

l'ordinanza ha sollevato questione di legittimità costituzionale per

violazione degli artt. 36, primo comma, Cost. (retribuzione

proporzionata alla quantità di lavoro prestato) e 52, secondo comma,

(non pregiudizio della posizione di lavoro del cittadino sottoposto a

servizio militare).

La questione non è ammissibile per difetto di rilevanza.

Dal testo dell'ordinanza si evince che la chiusura del primo

rapporto era, senza contestazione, avvenuta al momento della chiamata

alle armi del dipendente: ciò per effetto di risoluzione del rapporto,

dettata dalla legge del tempo (legge 13 novembre 1924 n. 1825 e art.

2111 Cod. Civ.). Ed è la stessa ordinanza ad usare il termine di

rapporto di lavoro "interrotto" (non già soltanto sospeso). Sul

rapporto, da considerarsi in tal modo esaurito, non possono avere

incidenza e forza retroattiva né la disposizione successiva del

Decreto numero 303 del 1946 che ha concesso ampio spazio alla tutela di

conservazione del posto di lavoro ed al computo dell'indennità di

anzianità, né la solenne dichiarazione dell'art. 52 della

Costituzione.

L'ordinanza accenna ad una "naturale continuazione del primo

rapporto": ma ciò è soltanto empirica valutazione del problema.

Nemmeno l'impugnato Decreto legislativo n. 27 del 1946 acquista

rilevanza per la decisione spettante al giudice di merito. Gli

eventuali vizi della norma, quali essi siano, non si riverberano sulla

prospettata situazione reale, emergente dagli atti, anche in funzione

di un espresso riconoscimento di retroattività, che la legge de qua

non prevede.

9. - Con la stessa ordinanza, il pretore di Aosta prospetta altra

questione, così formulata. Siccome l'art. 2 del surrichiamato Decreto

Legislativo n. 303 del 1946 limitava la possibilità di conservazione

del posto ai lavoratori, chiamati alle armi per servizio di leva, ai

soli lavoratori delle classi 1924 e successive e ai lavoratori di

classi precedenti, rinviati per qualsiasi motivo alla chiamata di dette

classi, ne deriverebbe, per questa limitazione di categoria

beneficiata, un contrasto con l'art. 3 e con il predetto art. 52 della

Costituzione.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata, nello stabilire la predetta limitazione,

ha tenuto presenti, come attestato dai lavori preparatori, rilevanti

elementi di fatto ed ha obbedito ad esigenze di razionale adeguamento

della normativa in materia alle condizioni stesse. Invero, limitando

espressamente, nel senso suddetto, l'applicabilità delle innovazioni

apportate al regime del rapporto di lavoro in relazione alla

prestazione del servizio militare, il legislatore ha considerato

l'opportunità di dettare una precisa norma transitoria, stabilendo che

le innovazioni, incidenti in profondità sulla organizzazione del

lavoro, si rendevano applicabili ai rapporti concernenti lavoratori

che, per effetto del termine ordinario di durata del servizio militare,

in rapporto al momento della chiamata alle armi della classe

menzionata, fossero in procinto di essere reimmessi nella vita civile

al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, o non avessero

ancora prestato servizio militare per rinvio di chiamata, escludendone

invece coloro che, per appartenere alle classi precedenti e per avere,

quindi, già terminato, da più o meno tempo, il servizio militare

all'epoca dell'entrata in vigore della nuova disciplina, fossero,

invece, già rientrati nell'attività lavorativa.

Questa opportunità si rende evidente, ove si consideri che, in tal

modo, si poneva una netta norma obbiettiva, espressamente tendente ad

escludere le conseguenze derivanti da una ipotizzabile indiscriminata

applicazione delle innovazioni, con la massiccia reintegrazione nel

posto di lavoro anche di coloro che ne fossero stati esclusi in passato

per effetto della normativa precedente, con immaginabili effetti

negativi sulla economia delle imprese e sul mercato del lavoro in

generale.

In presenza di tale razionale giustificazione della disciplina

censurata, resta ovviamente esclusa la pretesa violazione del principio

di uguaglianza e gli stessi motivi valgono per escludere la violazione

dell'art. 52 della Costituzione, considerato che la garanzia della

posizione di lavoro del cittadino deve necessariamente essere

contemperata con il rispetto di interessi incisivi di carattere

pubblico e generale, come tali meritevoli di essere tutelati.

10. - Con le ordinanze, indicate in epigrafe, emesse dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio, si assume che il divieto imposto

dall'art. 6 d.l. 8 luglio 1974, n. 261, sostituito con l'art. 1 legge

di conversione 14 agosto 1974, n. 355, al personale collocato a riposo

con i benefici combattentistici, di assumere impieghi o incarichi

presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, salvo determinate

eccezioni, e la conseguente disposta cessazione obbligatoria degli

incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del

citato Decreto-legge n. 261, salvo rinuncia al trattamento

preferenziale di quiescenza già ottenuto a norma della legge n. 336

del 1970, comporterebbero una violazione dell'art. 4 della Costituzione

(diritto al lavoro) e dell'art. 13 (inviolabilità della libertà

personale).

La Corte non può condividere le argomentazioni che il giudice a

quo ha posto a fondamento della censura sotto tale profilo e che

sostanzialmente si incentrano sulla pretesa violazione degli obblighi

che la norma costituzionale invocata porrebbe allo Stato, tanto di

astenersi dall'emanare norme comunque limitatrici di tale libertà,

quanto di promuovere, anziché limitare, l'attività lavorativa di

tutti i cittadini idonei, violazione che nella specie assumerebbe

portata maggiormente incisiva collegandosi con la efficacia retroattiva

della disposizione denunciata.

Deve osservarsi che il diritto al lavoro garantito dall'art. 4

della Costituzione si traduce non in una pretesa giuridica del singolo

soggetto ad ottenere un determinato posto di lavoro, bensì nella

generica possibilità di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai

posti di lavoro disponibili e nell'obbligo, pure genericamente imposto

al legislatore, di realizzare un ordinamento che renda effettivo questo

diritto, attraverso l'adozione di concrete ed idonee misure per la

assicurazione dell'occupazione e la creazione di posti di lavoro. Il

diritto al lavoro, così concepito, è anche integrato nel suo aspetto

per così dire strumentale, dalla garanzia della libertà di scelta

della attività lavorativa e di quelle libertà che a tale scelta si

colleghino in funzione di mezzo al fine. Ma, con ciò, non può

ovviamente escludersi che al legislatore rimanga la facoltà di

regolare l'esercizio della libertà di scelta dell'attività lavorativa

mediante l'adozione di opportune cautele che valgano a tutelare altri

interessi ed altre esigenze sociali, anche se ciò si traduca nella

limitazione per alcune categorie di soggetti della possibilità di

accedere a determinati posti di lavoro (Corte cost. sentt. nn. 120 del

1960; 105 del 1963; 11 del 1967; 102 del 1968; 41 del 1971).

Nella specie, come risulta chiaramente dai lavori preparatori, la

disciplina censurata risponde ad evidenti esigenze di equità e di

moderazione, tendendo ad evitare che il personale a cui, sia pure in

relazione a sue benemerenze speciali, era stato attribuito un

trattamento di quiescenza di particolare favore, si avvantaggiasse

ulteriormente, e sempre a carico della pubblica finanza, utilizzando la

propria situazione di preferenza per svolgere altre attività e

frustrando così le finalità delle norme di favore per gli ex

combattenti, ispirate al presupposto della attribuzione di un

trattamento preferenziale in quanto collegato alla cessazione dei

beneficiari dal rapporto di impiego pubblico.

A parte l'ostacolo di riferire al caso di specie il precetto di cui

all'art. 13 della Costituzione, che garantisce la inviolabilità della

libertà personale e ne vieta le restrizioni, mentre nell'attuale

controversia la detta garanzia non viene affatto in discussione,

trattandosi di ipotesi in cui non sono ovviamente operate restrizioni

nel senso suddetto, e anche se potesse, quindi, considerarsi il

riferimento alla detta norma sotto il profilo delineato nelle ordinanze

di rinvio, intendendo cioè l'invocato principio in rapporto ad una sua

particolare estrinsecazione che si sostanzierebbe nella libera scelta e

nel libero esercizio di un'attività lavorativa, tutto quanto già

esposto circa la legittimità della regolamentazione della invocata

libertà di lavoro, varrebbe altresì a proposito della garanzia della

libertà personale, intesa secondo la accezione sostenuta dal giudice a

quo.

Né d'altra parte le conclusioni così raggiunte possono essere

inficiate dalle considerazioni che il giudice a quo e la difesa delle

parti private hanno svolto a proposito della retroattività della

norma, che, come si è sostenuto, inciderebbe su posizioni costituite

in vista di una situazione giuridica, mutata poi in forza della

disposizione impugnata.

È, invero, principio acquisito nella giurisprudenza della Corte

che l'irretroattività della legge assurge a principio di livello

costituzionale solo per quanto riguarda la materia penale (sent. n. 118

del 1957 ed altre) mentre per le restanti materie, l'osservanza del

principio è rimessa alla prudente valutazione del legislatore,

sempreché la retroattività non comporti la violazione di uno

specifico precetto costituzionale. È stato anche affermato dalla

stessa giurisprudenza che il principio tradizionale della

irretroattività della legge non penale dovrebbe, in linea di massima,

essere osservato, essendo la garanzia della certezza dei rapporti

giuridici uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere

civile. Ma è anche vero che la validità di tale affermazione non può

non essere condizionata alla insorgenza di casi che eccezionalmente

impongano l'estensione retroattiva.

Ricorre nella specie un caso di riconoscimento di evidente

opportunità per la attribuzione di efficacia retroattiva alla legge,

che ne pone in evidenza le ragioni giustificatrici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 14 febbraio 1946,

n. 27 (Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria

dei reduci nelle aziende private); questione proposta con l'ordinanza

in epigrafe dal pretore di Aosta, in riferimento agli artt. 36, primo

comma, e 52, comma secondo, della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 4

della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente "norme a favore dei

dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed

assimilati" anche in relazione a tutte le altre disposizioni di tale

legge: questione proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe dal

giudice del lavoro presso il tribunale di Torino, in riferimento agli

artt. 3, 97 e 53 della Costituzione;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 4

della succitata legge 24 maggio 1970, n. 336, sollevate con le

ordinanze in epigrafe dei pretori di Aosta, Fiorenzuola d'Arda,

Orbetello, Vittorio Veneto e del giudice del lavoro presso il tribunale

di Torino con riferimento agli artt. 3, 35 primo comma, e 52 della

Costituzione;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma secondo, d.l. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303

(conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio

di leva), ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35: questione

proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Aosta, in

riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (norme a favore dei

dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati),

sostituito con l'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 (conversione

in legge con modificazioni del d.l. n. 261 del 1974): questione

sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 4 e 13

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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