Corte costituzionale

Sentenza n. 18/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice

di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 2000

dal Tribunale di Napoli e il 18 ottobre 2000 (n. 2 ordinanze) dal

Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente

iscritte ai nn. 609, 813 e 814 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000 e n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Pietroluongo Anna, della Banda

Musicale Città di Staffolo, dell'Italprint S.r.l. nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Guido Belmonte per Pietroluongo Anna, Arturo

Alfieri per la Banda Musicale Città di Staffolo e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 febbraio

2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, "questione di legittimità costituzionale del primo e

del secondo comma dell'art. 647 c.p.c., nella parte in cui prevedono

che il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato definitivamente

esecutivo, e l'opposizione non possa più essere proseguita, anche

qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da caso

fortuito o forza maggiore".

Riferisce il rimettente che l'opponente non aveva potuto

rispettare il termine abbreviato per la costituzione in giudizio in

quanto, come attestato dall'Ufficio Notifiche presso la Corte

d'appello di Napoli, l'originale della citazione, necessario per la

costituzione, gli era stato restituito, a causa di "disguidi

d'ufficio", quando il termine per la costituzione era già scaduto.

Ad avviso dello stesso rimettente, una volta ammessa - nei limiti

risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 120 del 1976 - la

possibilità della opposizione tardiva, non vi sarebbe alcuna ragione

per negare alla parte che non si sia potuta costituire nei termini,

sempre per caso fortuito o forza maggiore, la possibilità della

costituzione tardiva.

E ciò in quanto sia nel caso della mancata opposizione nei

termini che in quella della mancata o tardiva costituzione la

conseguenza sarebbe la medesima: e cioè l'esecutorietà del decreto

ingiuntivo con conseguente compromissione, in danno della parte

incolpevole, del diritto di difesa.

2. - Si è costituito nel giudizio il creditore opposto nel

giudizio a quo il quale ha concluso, in via principale, per la

inammissibilità e, in subordine, per la infondatezza della

questione.

Osserva anzitutto la parte privata che l'accoglimento della

questione comporterebbe un complesso ed articolato intervento

normativo rimesso in quanto tale alla discrezionalità del

legislatore.

Aggiunge la difesa della stessa parte che, diversamente da quanto

ritenuto dal rimettente, l'art. 165, ultimo comma, cod. proc. civ. a

tenore del quale, nel caso di citazione notificata a più persone, il

termine per la iscrizione a ruolo decorre dalla prima notificazione

mentre l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo

entro dieci giorni dall'ultima notificazione, confermerebbe che la

iscrizione a ruolo può avere luogo indipendentemente dal deposito

dell'originale della citazione.

Secondo l'opposto, poi, la mancata restituzione dell'originale

dell'atto notificato in nessun caso potrebbe integrare l'ipotesi di

forza maggiore o di caso fortuito mentre, sempre sotto l'aspetto

della rilevanza della questione, avendo l'opponente iscritto la causa

a ruolo non il giorno della restituzione dell'originale ma il giorno

successivo, la tardività della costituzione sarebbe da imputarsi

alla negligenza dell'opponente medesimo.

Inoltre, non essendo alla data di restituzione dell'originale

della citazione ancora scaduto il termine per proporre opposizione,

l'opponente, una volta resosi conto che non era più in termini per

la tempestiva costituzione in giudizio, avrebbe potuto utilmente

rinnovare l'opposizione.

Sicché, anche per tale motivo, la questione sarebbe priva di

rilevanza e, quindi, inammissibile.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, concludendo nel senso della inammissibilità della questione

e, comunque, della sua infondatezza.

Rileva, anzitutto, la parte pubblica che l'accoglimento della

questione comporterebbe un intervento ampiamente manipolativo onde

contemperare le esigenze del debitore opponente con quelle del

creditore opposto; intervento precluso, quindi, a questa Corte e

riservato alla discrezionalità del legislatore.

Ritiene nel merito l'interveniente che la norma impugnata in ogni

caso non escluderebbe, ricorrendo il caso fortuito o la

forza maggiore, la possibilità della tardiva costituzione in

giudizio dell'opponente, con conseguente infondatezza, per erroneità

del presupposto interpretativo, della questione.

4. - In prossimità dell'udienza, il creditore opposto ha

depositato memoria illustrativa ribadendo sostanzialmente gli

argomenti difensivi svolti nella memoria di costituzione e

concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità e in

subordine di infondatezza della questione.

5. - Sempre nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo, il Tribunale di Ancona, con due ordinanze di identico

contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 647,

secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, in caso di mancata

o intempestiva costituzione dell'opponente in giudizio, preclude la

possibilità di riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo anche

nel caso in cui sia ancora pendente il termine per l'opposizione e

l'improcedibilità non sia stata dichiarata.

Il rimettente muove dalla considerazione che, mentre la

esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto (o con opposizione

improcedibile) presuppone un provvedimento del giudice, la sua

efficacia di giudicato si determina automaticamente al verificarsi

dei presupposti (cioè: mancata opposizione nel termine ovvero

mancata costituzione in giudizio dell'opponente).

Prosegue l'ordinanza osservando che, a differenza di quanto

previsto dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per

l'appello e per il ricorso per cassazione, la norma censurata, stante

l'automatico determinarsi della preclusione, non consente che sia

riproposta l'opposizione, a fronte di una improcedibilità non

dichiarata, ancorché ancora non sia scaduto il termine di cui

all'art. 641 cod. proc. civ.

In ciò il Tribunale di Ancona, ritenuta la natura impugnatoria

del giudizio scaturente dalla opposizione a decreto ingiuntivo,

scorge la violazione di un principio generale in materia di

impugnazioni, espresso dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., che,

viceversa, sarebbe applicabile anche al procedimento de quo ove fosse

dichiarata la illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 647 cod. proc. civ., norma che, per la sua specialità e

per il suo chiaro tenore letterale, non è suscettibile di essere

ricondotta, per effetto di un'interpretazione adeguatrice, nell'alveo

costituzionale.

D'altra parte, ad avviso del rimettente, il dubbio di

costituzionalità della norma impugnata, lesiva del diritto di difesa

e priva di ragionevolezza, non verrebbe meno se si escludesse il

carattere di gravame della opposizione a decreto ingiuntivo; anzi,

esso sarebbe ancora più vistoso: infatti, in esito ad un

procedimento caratterizzato dalla sommarietà della cognizione,

l'opponente (convenuto in senso sostanziale) sarebbe privato della

possibilità di fare valere le sue ragioni, non potendo porre riparo

ad una sua negligenza, proponendo, nel rispetto dei termini di cui

all'art. 641 cod. proc. civ., una nuova opposizione; tale sanzione

sarebbe, secondo il rimettente, irragionevolmente rigorosa sia se

confrontata con la posizione dell'opposto (attore in senso

sostanziale), sia con la posizione dell'appellante - o del ricorrente

per cassazione - il quale, pur in presenza di una situazione

processuale già vagliata in uno - se non in due - gradi di giudizio,

è tutelato, a differenza di quanto avviene per l'opponente ex

art. 645 cod. proc. civ., in modo che siano evitati gli effetti più

gravi della sua mancata costituzione.

Conclusivamente, il rimettente solleva la questione in

riferimento all'art. 3 della Costituzione poiché dall'applicazione

dell'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. deriverebbe una

irragionevole disparità di trattamento fra i vari tipi di

impugnazione ovvero - se si esclude la natura impugnatoria della

opposizione a decreto ingiuntivo - una irragionevole disparità fra

le sanzioni collegate alla mancata costituzione dell'attore ed a

quella del convenuto; in riferimento all'art. 24 della Costituzione

stante la compressione del diritto di difesa dell'opponente (sia esso

considerato come impugnante sia come convenuto in senso sostanziale),

non giustificata dalla specialità del rito.

6. - Si è costituito nel giudizio il debitore opponente, secondo

il quale la corretta interpretazione dell'art. 647, secondo comma,

cod. proc. civ. è nel senso di affermare la reiterabilità della

opposizione fino a che il termine per la sua proposizione non sia

scaduto e finché non sia dichiarata la esecutività del decreto,

posto che una diversa interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24

della Costituzione. Conclude, tuttavia, per l'accoglimento della

questione sollevata dal Tribunale di Ancona.

7. - Con atto del 9 gennaio 2001 si è costituito anche il

creditore opposto il quale ha concluso per la manifesta infondatezza

della questione.

Ribadito il principio secondo il quale non vi è lesione

dell'art. 24 della Costituzione allorché il legislatore conformi

diversamente, in considerazione delle peculiarità dei singoli

procedimenti, le modalità di esercizio della attività processuale

delle parti, la difesa privata segnala la inconferenza del richiamo

contenuto nella ordinanza di rimessione agli artt. 358 e 387 cod.

proc. civ., riguardando tali norme la diversa ipotesi di atto di

gravame viziato da nullità; osserva, invece, che, il caso di mancata

costituzione in giudizio dell'appellante è disciplinato

dall'art. 348 cod. proc. civ. il quale - non diversamente da quanto

dispone l'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudizio

monitorio - prevede la improcedibilità del gravame.

8. - Con atto del 22 gennaio 2001 è intervenuto nel giudizio di

cui alla ordinanza rubricata sub r.o. n. 813 del 2000, il Presidente

del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della

sollevata questione.

La difesa pubblica, contestata la tesi secondo la quale, a

seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, si apre una fase

processuale di tipo impugnatorio, rivendica invece la specificità

del giudizio monitorio, caratterizzato dalla rapidità della tutela

apprestata al creditore; tale specifica funzione giustifica la

peculiare conformazione data ai poteri difensivi delle parti.

D'altra parte, prosegue la interveniente difesa, la Corte

costituzionale ha precisato che la tutela apprestata dall'art. 24

della Costituzione non è infirmata dalla semplice imposizione di

termini processuali perentori, non irragionevolmente stabiliti dal

legislatore nell'esercizio del potere di conformazione del modello

processuale.

Nel caso in questione la ristrettezza dei termini di costituzione

in giudizio e la non rinnovabilità dell'atto di citazione in

opposizione non rappresentano soluzioni normative irragionevoli od

arbitrarie, tenuto conto della natura e della funzione del giudizio

monitorio, né può ravvisarsi nella norma censurata un ostacolo che

renda impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del

diritto di difesa in giudizio.

9. - Nell'imminenza dell'udienza la parte opposta ha depositato

memoria ripetitiva degli argomenti esposti nella memoria di

costituzione reiterando la richiesta di declaratoria di infondatezza

della questione.

10. - In sede di discussione orale la parte pubblica ha eccepito,

in via preliminare, l'inammissibilità della questione, assumendo che

il provvedimento di riunione dei due procedimenti comporterebbe già

un implicito giudizio di ammissibilità della seconda opposizione,

tale da rendere la questione priva di rilevanza. Considerato in diritto

1. - Tanto il Tribunale di Napoli quanto il Tribunale di Ancona

dubitano, pur sotto profili diversi e muovendo da non coincidenti

premesse interpretative, della legittimità costituzionale

dell'art. 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui

prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né

proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio

dell'opponente.

Stante l'evidente connessione oggettiva i tre giudizi vanno

riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. - La questione sollevata dal Tribunale di Napoli è

inammissibile.

Pur essendo pacifico che la impossibilità della tempestiva

costituzione in giudizio dell'opponente è dipesa, nella specie,

dalla negligenza dell'ufficiale giudiziario, la questione risulta

sollevata per il caso in cui la (mancata o) intempestiva costituzione

in giudizio sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. E ciò

sull'implicito presupposto che il comportamento negligente

dell'ufficiale giudiziario sia ricompreso nella nozione generale di

caso fortuito o forza maggiore.

Ma proprio siffatto presupposto, essenziale ai fini della

rilevanza della questione, risulta contrastato dalla giurisprudenza

di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile

motivazione di cui, invece, manca il benché minimo cenno.

E ciò traducendosi nel difetto di motivazione sulla rilevanza

della questione non può non comportare, in conformità alla costante

giurisprudenza di questa Corte, una declaratoria di manifesta

inammissibilità.

3. - Quanto ai due giudizi promossi dal Tribunale di Ancona, va

preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata

in udienza dalla Avvocatura generale dello Stato e motivata con

l'assunto che il rimettente, adottando il provvedimento di riunione

delle due opposizioni, avrebbe mostrato di ritenere ammissibile la

seconda opposizione e fatto, con ciò stesso, implicita applicazione

della norma - l'art. 647 cod. proc. civ. censurata.

Va, in contrario, osservato come il provvedimento di riunione di

più procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo

stesso giudice - da adottarsi anche d'ufficio, ai sensi

dell'art. 273, primo comma, cod. proc. civ. sia privo di qualsiasi

contenuto decisorio e risponda a mere esigenze di economia dei

giudizi. E ciò è sufficiente ad escludere la ricorrenza nella

specie sia della asserita valutazione di ammissibilità della seconda

opposizione che dell'applicazione della norma impugnata.

4. - Nel merito, la questione è infondata.

La premessa da cui muove il rimettente è che l'art. 647, secondo

comma, sia "ingiustamente impeditivo della possibilità di riproporre

opposizione (una volta verificatasi l'improcedibilita), purché nei

termini e purché tale improcedibilità non sia stata dichiarata".

In tal modo, e sempre secondo lo stesso rimettente, "il convenuto

in senso sostanziale vedrebbe irrimediabilmente preclusa la

possibilità di far valere le sue ragioni senza che ad una sua

negligenza nella ritardata costituzione possa porre riparo,

abbandonando la prima opposizione e proponendone un'altra nel

rispetto dei termini perentori di cui all'art. 641 c.p.c.".

In contrario, è sufficiente osservare che l'art. 647 cod. proc.

civ. secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto

di esecutività solo "alla mancata opposizione nel termine

stabilito", senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre

l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.

Né, sul piano sostanziale, si scorgono ragioni che possano

legittimare l'interpretazione prospettata dal rimettente.

Essendo, pertanto, consentito rinnovare l'opposizione, sempre nel

rispetto dei termini fissati nel decreto come del resto questa Corte

ha affermato nella sentenza n. 141 del 1976, detta rinnovabilità

deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell'atto di

opposizione in sé considerato, ma anche alla mancata o intempestiva

costituzione in giudizio dell'opponente, non sussistendo alcun

motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la

rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro.

Con l'ovvia conseguenza che pur in assenza di una tempestiva

costituzione in giudizio il decreto di esecutività non può essere

emesso se non sia anche interamente decorso il termine per

l'opposizione.

Priva di qualsiasi rilevanza ai fini de quibus è, infine, la non

riassumibilità dell'opposizione non iscritta a ruolo. La ratio

dell'art. 647 cod. proc. civ. è, infatti, quella di assicurare

l'intangibilità del decreto ingiuntivo qualora, nel termine

perentorio previsto dall'art. 641 cod. proc. civ., e salva l'ipotesi

di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'ingiunto non abbia provocato

la trasformazione del procedimento monitorio in procedimento

ordinario, mediante una opposizione seguita da una valida

costituzione in giudizio. Ed una ratio siffatta connessa alle

esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, sarebbe

evidentemente frustrata se all'opponente fosse consentito, in caso di

opposizione non seguita da iscrizione a ruolo della causa, riassumere

la causa stessa nell'ampio termine previsto dall'art. 307 cod. proc.

civ., in tal modo di fatto differendo in maniera del tutto arbitraria

la definitività del decreto.

Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è,

dunque, erroneo ed è, conseguentemente, infondata la questione di

costituzionalità sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe;

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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