Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del r.d.

18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1972 dal pretore di Feltre

nel procedimento penale a carico di Battistutti Romano, iscritta al n.

395 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28 del 31 gennaio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Battistutti

Romano, imputato della contravvenzione di cui all'articolo 38 del t.u.

delle leggi di p.s., in relazione agli artt. 697 del codice penale e 7

della legge 20 ottobre 1967, n. 895, perché deteneva nel proprio

carrozzone targato MI 547422 n. 4 fucili ad aria compressa, cal. 4,5,

senza averne fatto denunzia all'autorità competente (fucili rinvenuti

e sequestrati nel corso di una perquisizione effettuata nel carrozzone

che il Battistutti aveva adibito a proprio domicilio dalla squadra di

p.g. dei carabinieri di Feltre ai sensi dell'art. 41 del t.u. delle

leggi di p.s.), la difesa dell'imputato sollevava questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 41 del t.u. delle leggi

di p.s., in riferimento agli artt. 2, 13, 14 della Costituzione.

Il pretore di Feltre riteneva la questione non manifestamente

infondata, in base all'assunto che la norma impugnata lascerebbe alla

libera iniziativa e alla valutazione discrezionale di soggetti, anche

se rivestiti di semplice qualifica di agenti di polizia giudiziaria, un

potere che la Costituzione riserva invece in via del tutto eccezionale

a casi di necessità ed urgenza, che devono essere tassativamente

indicati dalla legge e consentirebbe - inoltre - all'ufficiale od

agente procedente di sottrarsi all'obbligo di comunicare

immediatamente il provvedimento di perquisizione e sequestro

all'autorità giudiziaria per il giudizio di convalidazione.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle sue deduzioni, depositate il 10 febbraio 1973, l'Avvocatura

contesta la fondatezza delle questioni sollevate osservando che la

norma impugnata sarebbe giustificata dall'esigenza di porre gli organi

di polizia in grado di intervenire con prontezza a tutela

dell'incolumità pubblica e troverebbe quindi il suo fondamento nel

terzo comma dell'art. 14 della Costituzione.

L'intervento degli organi di polizia sarebbe d'altro canto

subordinato alla ricorrenza di specifiche situazioni sufficientemente

determinate e non potrebbe pertanto sostenersi che esso sia rimesso

alla discrezionalità dei medesimi. L'obbligo della verbalizzazione e

della comunicazione dei provvedimenti e dei verbali di perquisizione e

di sequestro discenderebbe - infine - dai principi generali in tema di

atti di polizia giudiziaria ed, in particolare, dagli artt. 227 e 224

c.p.p., nella specie sicuramente applicabili. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Feltre prospetta il dubbio che l'art. 41 del

t.u. delle leggi di p.s. di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (il

quale autorizza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a

procedere immediatamente a perquisizione e sequestro ove abbiano

notizia, anche se per indizio, della esistenza in qualsiasi locale

pubblico e privato od in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o

materie esplodenti, non denunciate e comunque abusivamente detenute)

contrasti con gli artt. 2, 13 e 14 della Costituzione. Secondo il

giudice a quo, detta norma lascerebbe alla libera iniziativa e alla

valutazione discrezionale di taluni soggetti, anche se rivestiti di

semplice qualifica di agenti di polizia giudiziaria, un potere che la

Costituzione riserva invece in via del tutto eccezionale a casi di

necessità ed urgenza, che devono essere tassativamente indicati dalla

legge, e consentirebbe, inoltre, all'ufficiale od agente procedente di

sottrarsi all'obbligo di comunicare immediatamente il provvedimento di

perquisizione e sequestro all'autorità giudiziaria per il giudizio di

convalidazione.

2. Le questioni, nei sensi prospettati, non sono fondate sotto

alcun profilo.

Già in precedenti decisioni questa Corte ha avuto occasione di

affermare che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è

assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della

tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti. Così,

argomentando soprattutto dal terzo comma dell'art. 14 della

Costituzione, la Corte ha riconosciuto pienamente legittimi l'art. 8

del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che dà facoltà agli ispettori del

lavoro di visitare laboratori, opifici, cantieri e locali annessi e

connessi con l'esercizio dell'azienda (sent. n. 10 del 1971), nonché

l'art. 33, primo comma, della legge n. 4 del 1929, che autorizza gli

ufficiali della polizia tributaria a procedere a perquisizioni

domiciliari, senza provvedimento dell'autorità giudiziaria, in caso di

fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie che integrino

estremi di reato (sent. n. 56 del 1973).

3. - Tale indirizzo non può non ricevere ulteriore conferma nel

caso di specie.

Invero la norma impugnata, che sostanzialmente non si discosta da

quella generale contenuta nell'art. 224 c.p.p. per quanto attiene ai

presupposti che eccezionalmente consentono in ipotesi di necessità e

di urgenza la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della

polizia giudiziaria, appare giustificata dalla esigenza di porre gli

organi di quest'ultima in grado di provvedere con prontezza ed

efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o

comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per

la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e

l'ordine sociale.

Essa pertanto si inquadra pienamente nell'ambito della speciale

procedura d'urgenza richiamata dal secondo comma dell'art. 14 della

Costituzione e, per quanto concerne le perquisizioni, trova

un'ulteriore conferma della propria legittimità nel collegamento col

fine della tutela della pubblica incolumità espressamente contemplato

nel terzo comma del già citato art. 14.

Non potrebbe validamente sostenersi che la norma in esame abbia

lasciato alla libera iniziativa e alla valutazione discrezionale degli

organi di polizia giudiziaria un potere che la Costituzione riserva

invece a casi che devono essere tassativamente indicati dalla legge.

Infatti, la possibilità di procedere a perquisizione o sequestro

è subordinata all'esistenza di elementi indizianti circa la esistenza

di armi, munizioni o materie esplodenti non denunziate, non consegnate

o comunque abusivamente detenute ed è noto che l'indizio non equivale

al mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice

personale convincimento), ma deve invece ricollegarsi ad un fatto

obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro.

4. - Né fondata appare l'ulteriore censura circa la mancata

previsione, nell'art. 41 t.u. di p.s., dell'obbligo di inviare

all'autorità giudiziaria, per la convalida, i verbali di perquisizione

o di sequestro.

Invero, la norma impugnata va considerata nel contesto della

normativa del codice di procedura penale concernente le funzioni

(comprese quelle d'iniziativa indicate dall'art. 219 c.p.p.) della

polizia giudiziaria e la subordinazione di questa al Procuratore

generale e al Procuratore della Repubblica, nell'ambito delle

rispettive competenze. Non v'è dubbio, quindi che anche nelle ipotesi

contemplate dall'art. 41 gli ufficiali ed agenti procedenti siano

tenuti, ai sensi degli artt. 224 e 227 c.p.p., a verbalizzare tutte le

operazioni compiute e a trasmettere, entro le quarantotto ore

successive, all'autorità giudiziaria, per la convalida, il processo

verbale con la specifica enunciazione del motivo per il quale la

perquisizione è stata eseguita, anche se con esito negativo. Ed è

appena il caso di osservare che gli obblighi di documentazione e gli

adempimenti prescritti dall'art. 224 c.p.p. (il cui testo va

interpretato alla luce del combinato disposto degli artt. 13, terzo

comma, e 14, secondo comma, della Costituzione), per quanto

testualmente riferiti alla sola perquisizione, non possono non

riguardare anche l'eventuale sequestro delle cose rinvenute nel corso

della medesima.

Spetterà di conseguenza all'autorità giudiziaria verificare la

legittimità degli atti compiuti e quindi controllare l'assolvimento

dei doveri imposti dalla legge agli organi di polizia giudiziaria

nell'esercizio delle loro funzioni, doveri la cui osservanza, come è

noto, è garantita da opportune sanzioni, quali, ad es., quelle di cui

all'art. 229 c.p.p. e agli artt. 323 e 615 codice penale.

5. - Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, la

piena compatibilità della disposizione impugnata con l'art. 14 della

Costituzione. Il che vale anche ad escludere l'esistenza di ogni

contrasto con gli artt. 2 e 13, posto che le questioni, nei termini in

cui sono state prospettate, riguardano esclusivamente la tutela del

domicilio e non incidono direttamente sugli altri aspetti della tutela

della libertà personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 41 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevate in

riferimento agli artt. 2, 13 e 14 della Costituzione, dal pretore di

Feltre con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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