Art. 229 c.p.p. — Comunicazioni relative alle operazioni peritali
Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
