[1](Art. 40 T. U. 1926).

[2]Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 332/2001

    Questione infondata
    27 settembre 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione in quanto la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che legittimerebbero la polizia giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, violerebbe il precetto costituzionale che impone una tassativa determinazione per legge dei casi nei quali tale atto è consentito. Infatti, avendo il giudice 'a quò totalmente omesso di indicare le ragioni per cui la perquisizione “presso il bar dell’indagato” dovesse essere qualificata come perquisizione domiciliare, l’atto di rimessione risulta, 'in parte qua', del tutto privo di motivazione in ordine all’indispensabile requisito della rilevanza. M.F.

    Art. 191 c.p.p. · Art. 14 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

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  • Sentenza n. 110/1976

    Questione infondata
    6 maggio 1976

    La tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 Cost., e in specie dall'espresso riferimento del terzo comma agli accertamenti ed ispezioni per motivi di incolumità pubblica. Conseguentemente, è pienamente legittimo l'art. 41 del t.u. delle leggi di P.S., tanto più che gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti, ai sensi degli artt. 224 e 227 del C.P.P., a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere entro le 48 ore successive i verbali di perquisizione e sequestro all'autorità giudiziaria, a cui spetta di verificare la legittimità degli atti compiuti dagli organi di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. - v. S. n. 173/1974.

    Art. 14 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 173/1974

    Questione infondata
    19 giugno 1974

    L'art. 41 T.U. di p.s.r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (il quale autorizza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a procedere immediatamente a perquisizione e sequestro ove abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, o materie esplodenti non denunziate o comunque abusivamente detenute) si inquadra pienamente nell'ambito della speciale procedura d'urgenza richiamata dal secondo comma dell'art. 14 della Costituzione e, per quanto concerne le perquisizioni, trova un'ulteriore conferma della propria legittimità nel collegamento col fine della tutela della pubblica incolumità espressamente contemplato nel terzo comma del già citato art. 14. Anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 41 t.u. di p.s. (che va considerato nel contesto della normativa del codice di procedura penale concernente le funzioni della polizia giudiziaria e la subordinazione di essa al Procuratore generale e al Procuratore della Repubblica nell'ambito delle rispettive competenze) gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti ai sensi degli artt. 224 e 227 c. p. p. , a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere, entro le quarantotto ore successive, all'Autorità giudiziaria - per convalida - il processo verbale con la specifica enunciazione del motivo per il quale la perquisizione è stata eseguita, anche se con esito negativo. Gli obblighi di documentazione e gli adempimenti prescritti dall'art. 224 c.p.p. (il cui testo va interpretato alla luce del combinato disposto degli artt. 13, terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione), per quanto testualmente riferiti alla sola perquisizione, non possono non riguardare anche l'eventuale sequestro delle cose rinvenute nel corso della medesima. Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, la piena compatibilità della disposizione impugnata con l'art. 14 della Costituzione. Il che vale ad escludere, altresì, l'esistenza di ogni contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., posto che le questioni, nei termini in cui sono state prospettate, riguardano esclusivamente la tutela del domicilio e non incidono sugli altri aspetti della tutela della libertà personale.

    Art. 2 cost. · Art. 13 cost. · Art. 14 cost. · Art. 41 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art41 · fonte del testo

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