Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 413/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4,

primo comma, lett. b, e 6, comma terzo, del d.P.R. 4 agosto 1978, n.

413 (Concessione di amnistia e indulto), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Sciurba Pasquale, iscritta al n. 79 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dal Tribunale di Biella nel

procedimento penale a carico di Lo Verde Gaetano, iscritta al n. 86 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 95 dell'anno 1979;

3) ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dal Tribunale di Livorno nel

procedimento penale a carico di Tessaur Nello, iscritta al n. 1002 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 dell'anno 1980;

4) ordinanza emessa il 27 giugno 1979 dal Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Carraturo Nunzio, iscritta al n. 303

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 166 dell'anno 1980;

5) ordinanza emessa il 19 giugno 1979 dal Tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Zitoli Pignataro Leonardo, iscritta al

n. 3 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 71 dell'anno 1980;

6) ordinanza emessa il 29 giugno 1981 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento penale a carico di Botta Salvatore, iscritta al n. 706 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26 dell'anno 1982;

7) ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 del Pretore di Latisana nel

procedimento penale a carico di Talami Enzo, iscritta al n. 5 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 77 dell'anno 1981;

8) ordinanza emessa il 19 marzo 1982 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Fortunati Orlando, iscritta al n. 356

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 303 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Fortunati Orlando nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

uditi l'avv. Angelo Miele per Fortunati Orlando e l'Avvocato dello

Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Tribunale di Torino, con ord. 19 dicembre 1978 (n. 79/79) nel

processo penale contro Sciurba Pasquale, il Tribunale di Livorno, con

ord. 27 aprile 1979 (n. 1002/79) nel processo penale contro Tessaur

Nello, il Tribunale di Milano, con ord. 19 giugno 1979 (n. 3/80) nel

processo penale contro Zitoli Pignataro Leonardo, il Vice pretore di

Livorno, con ord. 27 giugno 1979 (n. 303/80) nel processo penale

contro Carraturo Nunzio, e in fine il Pretore di Latisana, con ord. 28

ottobre 1980

(n. 5/81) nel processo penale contro Talami Enzo, sollevavano identica

questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 4,

primo comma, lett. b) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 con riferimento

all'art. 3 Cost.. Il Tribunale di Torino, tuttavia, faceva altresì

riferimento agli artt. 24 comma secondo e 111 comma secondo Cost..

Analoga questione veniva pure sollevata dal Tribunale di Biella con

ord. 6 dicembre 1978 (n. 86/79) nel procedimento di esecuzione relativa

a Lo Verde Gaetano, dal Tribunale di Napoli con ord. 29 giugno 1981 (n.

706/81) nell'incidente di esecuzione promosso da Botta Salvatore, e dal

Tribunale di Roma con ord. 19 marzo 1982 (n. 356/82) nel procedimento

incidentale di esecuzione promosso da Fortunati Orlando: queste ultime

ordinanze, infatti, pur investendo direttamente l'art. 6 comma terzo

del citato Decreto, in realtà poi ne richiamavano sempre l'art. 4,

primo comma, lett. b), e sempre con riferimento all'art. 3 Cost..

La differenza fra i due gruppi di ordinanze consiste, in realtà,

soltanto nella circostanza secondo cui, mentre nel primo gruppo di

cinque la questione sorge in tema di applicazione di amnistia, nel

secondo gruppo si tratta di applicazione di condono.

Poiché, però, anche per quest'ultima ipotesi, il momento ostativo

pur sempre rappresentato dalla lett. b) del primo comma dell'art. 4

del decreto (che il terzo comma dell'art. 6 espressamente richiama), la

sostanza della questione di fondo è identica per tutte le ordinanze.

Osservano, in proposito, i giudici a quibus che il citato art. 4 fa

dipendere, alla lett. b) del comma primo, la non applicabilità

dell'amnistia (e, per il cennato richiamo di cui al terzo comma

dell'art. 6, la misura massima del condono) da una singolare condizione

soggettiva: dall'avere, cioè, l'aspirante al beneficio riportato una o

più condanne, sia pure colla medesima sentenza, a pena detentiva

complessiva superiore a due anni per delitti non colposi, nei cinque

anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto. Senonché, si

rileva che il passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna

può dipendere da un complesso di fattori, molti dei quali indipendenti

dalla volontà del richiedente; e quel tanto che inerisce alla sua

volontà è per gran parte dovuto all'esercizio di un diritto

costituzionalmente rilevante qual è quello di difesa. Una siffatta

situazione determinerebbe, pertanto, grave ed irrazionale disparità di

trattamento, in quanto taluno potrebbe restare privato del beneficio

per il concorrere di circostanze varie (specie del processo, qualità

del rito, rilevanti pendenze dell'ufficio, ritardi dovuti a situazioni

concernenti i coimputati etc....) a lui non imputabili o, se a lui

riferibili, espressione dell'esercizio di un diritto tutelato dalla

Costituzione; mentre altri, pur avendo commesso negli stessi tempi

reati di pari gravità, potrebbe beneficiarne per il solo fatto casuale

che il giudicato si verifica prima dei cinque anni precedenti la data

del decreto.

La disparità appare poi più evidente quando si consideri che la

ratio di questa conclusione (dovrebbe discendere dalla maggiore

pericolosità del reo: di cui dovrebbe essere indice la commissione di

gravi reati o comunque la reiterazione di condotte delittuose in epoca

ravvicinata alla data del provvedimento di clemenza. In realtà, le

presunzioni legali del sistema

(art. 204 cpv. n. 2 cod. pen.) calcolano quest'epoca nell'ambito di un

quinquennio, ma fanno appunto esclusivo riferimento alla data del

commesso reato e non del giudicato.

Il Tribunale di Torino soggiungeva altresì - come s'è accennato -

che, nell'ipotesi in cui il maggior tempo trascorso per la formazione

del giudicato fosse da attribuirsi, in tutto o in parte, allo

svolgimento di azioni difensive (esami di testi, perizie, impugnazioni

etc....), la preclusione che ne deriverebbe in ordine all'applicazione

del beneficio, a causa del ritardo del giudicato, offenderebbe anche il

principio di cui all'art. 24 comma secondo Cost.. Vero è che lo

stesso giudice faceva riferimento anche al parametro di cui all'art.

111 secondo comma Cost., ma senza alcuna motivazione.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

limitatamente alle questioni, sollevate dai Tribunali di Torino (n.

79/79 ord.), di Milano (n. 3/80 ord.) e di Biella (n. 86/79 ord.).

Quanto alle prime due questioni, negava nella sostanza il

Presidente, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che sussista

lesione del principio di cui all'art. 3 Cost. in quanto le eventuali

differenze in concreto apprezzabili non sarebbero attribuibili né alla

norma né alla fisiologia del sistema processuale, ma semmai alla sua

patologia. D'altra parte, ad avviso dell'Avvocatura, quand'anche il

legislatore avesse fatto riferimento alla data del commesso reato,

l'inconveniente denunziato non sarebbe stato eliminato, giacché in

definitiva poi si sarebbe pur sempre dovuto risalire al giudicato per

tenere conto dell'esistenza di un reato commesso.

Nemmeno il diritto di difesa, d'altra parte, secondo l'Avvocatura,

verrebbe offeso, in quanto il cittadino resta pur sempre libero di

esercitarlo a seconda del giudizio di convenienza che, volta per volta,

egli stesso esprime.

Chiedeva, invece, che fossero dichiarati inammissibili per

irrilevanza sia l'immotivato riferimento all'art. 111 Cost. espresso

dal Tribunale di Torino, sia l'intera questione sollevata dal Tribunale

di Biella in tema di applicazione del condono. Rilevava, infatti, per

quest'ultima l'Avvocatura che il Tribunale non avrebbe tenuto conto

dell'art. 174 comma secondo cod. pen. per il quale, secondo il diritto

vivente, l'applicazione plurima dello stesso indulto non può mai

superare la misura massima prevista nel Decreto: che nella specie è di

due anni. Pertanto, quand'anche fosse accoglibile la tesi di fondo (che

è poi quella medesima di cui finora s'è parlato), al condannato non

potrebbe spettare condono superiore ai due anni: la stessa misura,

cioè, che - a giudizio dell'Avvocatura - gli è comunque applicabile

in base all'attuale testo dell'art. 6 del Decreto, in relazione

all'art. 4 lett. b).

Delle parti private si costituiva soltanto Fortunati Orlando, in

quel già menzionato giudizio di legittimità costituzionale che il

Tribunale di Roma (n. 356/82 ord.) aveva sollevato nel corso del

procedimento incidentale esecutivo che lo riguarda.

Il difensore, avv. Angelo Miele, sviluppava ampiamente, sia nella

comparsa di costituzione 30 luglio 1982 sia nella memoria illustrativa

del 12 aprile 1983 il fondamento scientifico della sollevata questione,

chiedendone l'accoglimento, e la conseguente declaratoria

d'illegittimità costituzionale in parte qua del più volte richiamato

art. 4 lett. b) del Decreto in esame.

All'udienza, Avvocatura dello Stato e parte privata insistevano

nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Attesa la rilevata sostanziale identità delle sollevate

questioni, esse possono essere decise con unico provvedimento: deve

procedersi, pertanto, alla riunione dei giudizi.

2. - Va poi esaminata preliminarmente l'ammissibilità delle

questioni in punto di rilevanza.

In proposito, deve osservarsi quanto segue: 1) L'ordinanza 19

giugno 1979 del Tribunale di Milano non indica né il titolo del reato

né la pena inflitta per esso allo Zitoli colla sent. 30 aprile 1973

dello stesso Tribunale. Non è, quindi, dato di conoscere né se si

tratti di reato non colposo né se la pena superi gli anni due di

reclusione, rendendosi conseguentemente impossibile qualunque

valutazione sul giudizio di rilevanza che peraltro l'ordinanza nemmeno

esprime. 2) Analoga carenza va osservata nell'ord. 27 giugno 1979 del

V. Pretore di Livorno che dichiara apoditticamente rilevante la

proposta eccezione "esaminati i precedenti penali quali risultano dal

certificato del casellario del Carraturo in atti con riferimento alla

data di pronunzia delle singole sentenze di condanna". Ma gli elementi

del ragionamento debbono risultare dal testo dell'ordinanza. Né

peraltro il Pretore rende nota la motivazione sulla base della quale

precedenti penali e date delle sentenze indurrebbero la rilevanza della

questione in ordine al caso di specie. 3) Altrettanto dicasi per l'ord.

28 ottobre 1980 del Pretore di Latisana, il quale afferma di non poter

definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della

sollevata questione dato che l'imputato ha riportato l'ultima condanna,

antecedente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, il

17 novembre 1973. Ma, per consentire di poter valutare il giudizio di

rilevanza così espresso, il Pretore avrebbe dovuto indicare la data

del commesso reato, il suo titolo, e la pena riportata. 4) Da analoghe

censure non va esente nemmeno l'ordinanza 19 marzo 1982 del Tribunale

di Roma, la quale afferma la rilevanza per relationem alla

documentazione allegata e al provvedimento di cumulo dello stesso

Tribunale datato 22 settembre 1979, nel quale si farebbe riferimento a

numerose sentenze di condanna divenute irrevocabili nel quinquennio

precedente all'entrata in vigore del Decreto di clemenza, comportanti

nel loro cumulo una riduzione del condono. Ma nulla di tutto ciò

risulta dal testo dell'ordinanza, sì che alla Corte non è dato di

valutare in alcun modo le affermazioni del Tribunale.

E poiché questa Corte ha ripetutamente avvertito che il precetto

di cui all'art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87 non può essere

adempiuto per relationem, facendo riferimento, cioè, ad atti e ad

elementi, o a motivazioni, contenuti in altri fascicoli o in altri

provvedimenti, esigendosi invece che tanto la motivazione quanto gli

elementi su cui si fondano le sequenze del ragionamento abbiano a

risultare chiaramente da testo stesso dell'ordinanza di rimessione, le

quattro richiamate ordinanze risultano inammissibili per difetto di

motivazione sulla rilevanza

(cfr. sul punto, fra le altre, le sentenze 108, 109, 158/82, 7/83).

3. - Passando al merito, va subito chiarito che se è vero - come

sopra s'è detto - che comune è la questione sollevata dalle restanti

quattro ordinanze, non identiche sono le pronunce che esse propongono a

questa Corte. Infatti, il Tribunale di Torino, in via principale, e

quello di Biella chiedono che la Corte pronunci sentenza ablativa,

dichiarando semplicemente l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,

1 co., lett. b), del decreto, nella parte in cui prevede situazione

soggettiva ostativa nei confronti di chi abbia riportato condanna a

pena detentiva superiore a due anni, per delitto non colposo, nei

cinque anni precedenti l'entrata in vigore del Decreto stesso. Mentre i

Tribunali di Livorno e di Napoli (ma anche, in subordine, quello di

Torino auspicano una sentenza additiva, mediante cui la Corte inserisca

nella norma la precisazione che deve trattarsi di reati "commessi" nei

cinque anni che precedono la data di entrata in vigore del decreto, o

in aggiunta

(Livorno) al passaggio in giudicato della condanna entro lo stesso

termine, oppure (Napoli) in sostituzione di quest'ultima condizione.

Infine, il Tribunale di Torino chiede che, se la Corte non ritiene di

procedere sic età simpliciter all'ablazione della norma in parte qua,

abbia almeno a precisare che la condanna ostativa possa essere quella

di qualunque grado.

Cade qui opportuno avvertire che non può essere accolta

l'eccezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui la

questione sollevata dal Tribunale di Biella sarebbe irrilevante: e ciò

in quanto, in forza del combinato disposto degli artt. 174 cod. pen. e

582 cod. proc. pen., e sulla base anche del diritto vivente, il cumulo

delle pene che il ricorrente dovrebbe espiare non gli consentirebbe

comunque di godere di un condono superiore alla misura massima di anni

due. Mentre ad avviso dell'Avvocatura, se la questione di legittimità

fosse accolta, secondo il computo del Tribunale gli si dovrebbero

concedere addirittura tre anni di condono, violandosi il limite di

legge.

Ma non è esatto che l'ordinanza del Tribunale di Biella richieda

quanto ritiene l'Avvocatura.

In realtà il Tribunale pone in luce come, a causa della condanna

per rapina commessa nel 1971, ma passata in giudicato nel 1976,

anziché il condono di due anni, che potrebbe essere applicato alla

condanna per furto del 1973, dovrebbe limitarsi ad applicare il condono

ridotto di un solo anno di reclusione. Se, però, fosse accolta la

questione sollevata, il condono potrebbe essere applicato nella misura

massima. L'equivoco dell'Avvocatura consiste nell'aver creduto che il

Tribunale intendesse sommare i due anni dell'ipotesi di accoglimento

all'anno che al ricorrente spetta nello stato attuale.

4. - La Corte non ha difficoltà a riconoscere che oggettivamente

la ratio che è alla base della ostativa disposizione impugnata debba

essere ravvisata nella più recente dimostrazione di pericolosità

offerta da chi ha riportato condanna non lieve per delitto doloso in

prossimità della data di entrata in vigore del decreto. È anche vero,

inoltre, che il criterio adottato, e cioè il riferimento alla data

della sentenza definitiva di condanna, sposta la considerazione del

sintomo di pericolosità dal dato obbiettivo sostanziale della

commissione del reato a quello puramente formale del passaggio in

giudicato del suo accertamento giudiziale. Ma evidentemente il

legislatore ha ritenuto che, nel corso di un quinquennio, almeno i

giudizi relativi a reati di non rilevante gravità, che tuttavia

comportassero pene superiori a due anni di reclusione, avessero grande

probabilità di pervenire al giudicato. Ciò non toglie che, attesa

anche la situazione di difficoltà in cui versa attualmente

l'Amministrazione della Giustizia, possano darsi casi di reati,

commessi nel detto quinquennio, il cui definitivo accertamento, specie

se molto gravi, va a cadere oltre la data di entrata in vigore del

Decreto; e, per converso, ipotesi in cui reati commessi prima

dell'inizio del quinquennio ricevono sanzione definitiva nel corso di

esso.

Ogni qualvolta il legislatore deve ricorrere necessariamente a

tipizzazione (nella specie quella di pericolosità) non può che

attenersi a criteri generali ed astratti, con ovvi caratteri di

presuntività, che ben possono dar luogo, nella concreta applicazione,

a situazioni di discriminazione che rappresentano il costo

dell'istituto. Il problema, per quanto concerne il controllo di

legittimità esercitabile da questa Corte, è quello di valutare se il

sacrificio imposto a taluni casi particolari rientri nella regola

discendente dalla imprenscindibile astrattezza della norma, oppure se,

eccedendo tali limiti, la norma determini situazioni di irragionevole

disparità. Ma, nel procedere a siffatta delicata valutazione, la Corte

non può non tener conto anche delle possibilità tecniche, a

disposizione del legislatore, di ricorrere a criteri diversi che, ferma

restando l'esigenza di porre la norma così come l'avvertiva necessaria

nella sua discrezionalità, limitassero al minimo le situazioni di

disparità.

Orbene, se il legislatore avesse prescelto - come si suggerisce

nelle ordinanze di rimessione - il criterio della data di commissione

del reato, altre disparità non meno inique si sarebbero verificate.

Così - ad esempio - coloro che avessero commesso il reato nei giorni

vicini all'inizio del quinquennio sarebbero stati privilegiati o non a

seconda che la commissione fosse caduta per tutti i giorni

immediatamente precedenti fino alla vigilia. oppure nel giorno stesso

dell'inizio del termine e per tutti i giorni immediatamente successivi.

Altrettanto dicasi per la fine del termine. Eppure la pericolosità

di chi abbia commesso il reato il giorno prima dell'inizio del

quinquennio o della sua fine, non è diversa da quella di colui che

l'abbia commessa il giorno dopo: il che vale anche per il raffronto fra

tutta una ragionevole serie di giorni che precedono o seguono l'inizio

e la fine del termine.

Ma ancor più gravi si sarebbero rivelate le difficoltà tecniche

per rendere operativa una siffatta disposizione, almeno nei confronti

dell'applicazione dell'amnistia propria.

Quid iuris, infatti, nei riguardi di chi, accusato di aver

commesso, nel quinquennio predetto, reato doloso per il quale fosse

prevedibile inflizione di pena superiore a due anni, negasse la

commissione, o invocasse scriminanti o anche attenuanti che

porterebbero a contenere la pena al di sotto dei due anni?

Evidentemente, per conoscere se quell'imputato versasse o meno nella

situazione soggettiva ostativa indicata dalla norma, non ci sarebbe

stata altra soluzione che attendere il giudicato. Frattanto, però, le

cause di estinzione del reato e della pena essendo immediatamente

operative nel momento in cui intervengono, si sarebbe dovuto dichiarare

estinto il reato rispetto a cui quello commesso nel quinquennio

rappresentava causa ostativa; ma quid iuris poi allorquando, magari

dopo anni, si fosse verificata la situazione preclusiva a seguito del

giudicato?

Certo, l'ordinamento processuale conosce anche l'istituto

dell'amnistia condizionata che ha per effetto di sospendere i

procedimenti in corso o l'esecuzione della sentenza di condanna fino

alla scadenza del termine stabilito dal Decreto o, se non fu stabilito

termine, fino alla scadenza del sesto mese dal giorno della

pubblicazione del decreto (art. 596 cod. proc. pen.).

Ma - come si vede, e come meglio s'intende dalla lettura dei

successivi cinque commi del citato articolo - si tratta di una

sospensione a termine fisso perché la previsione concerne condizioni

il cui adempimento dipende esclusivamente dalla volontà dell'imputato.

Quale termine potrebbe apporre il Decreto nell'ipotesi che si va

esaminando, una volta che - come pur si sostiene dai primi giudici - il

passaggio in giudicato della sentenza è evento dipendente da

molteplici fattori, nessuno dei quali è temporalmente valutabile nella

sua verificazione.

Oppure si dovrebbe disporre semplicemente la sospensione a tempo

indeterminato: il che, però, comporterebbe il rischio di lasciare

pendente per molti anni un procedimento, con effetti comprensibilmente

negativi, anche prescindendo da quelli concernenti la prescrizione che

sarebbe fatta salva dalla disposizione di cui all'art. 159 cod. pen. .

Solo nei confronti dell'indulto, il legislatore avrebbe potuto,

senza gravi difficoltà tecniche, prendere in considerazione la data

del commesso reato, subordinando l'indulto a revoca qualora fosse

seguita condanna passata in giudicato per reato commesso nel

quinquennio precedente all'entrata in vigore del decreto: così come,

del resto, analogamente già dispone l'art 9 del decreto per i reati

commessi nei cinque anni successivi.

Ma se così il legislatore avesse disposto, avrebbe determinato una

situazione interna di disuguaglianza fra le condizioni stabilite per

l'applicazione dell'amnistia e quelle fissate per l'applicazione

dell'indulto.

In ogni caso, poi, la disciplina sarebbe risultata così complessa

e articolata - come meglio si dirà più innanzi - da doversi escludere

che la sua adozione possa rientrare nei poteri della Corte.

Da tutto quanto fin qui premesso è ora possibile trarre alcune

prime considerazioni conclusive.

5. - Una volta che il legislatore abbia deciso, nel suo

discrezionale potere, di escludere dall'amnistia coloro che abbiano

mostrato persistenza di una certa maggiore pericolosità in un dato

lasso di tempo vicino all'entrata in vigore del provvedimento di

clemenza, l'ablazione pura e semplice della norma da parte della Corte

costituzionale postula - come si è rilevato - o l'assoluta intrinseca

irrazionalità della stessa scelta operata dalla legge, o la grave

discriminazione indotta dai suoi effetti a causa dei criteri adottati

per la sua concreta applicazione.

Ma la scelta di per se stessa - come viene ammesso anche dai primi

giudici - trova la sua razionale giustificazione in principi

incontestabili di politica criminale che l'ordinamento recepisce e che

la recente legislazione penitenziaria ha esaltati attraverso

gl'istituti dell'osservazione e del trattamento; mentre poi l'ambito

temporale di operatività degli effetti preclusivi è proprio quello

cui il sistema fa riferimento per la caducazione della presunzione di

pericolosità (cfr. art. 204, secondo comma, cod. pen.).

Si è visto, d'altra parte, che il criterio adottato dal

legislatore per la concreta applicazione della scelta discriminatoria

non è immune da qualche inconveniente, ma si è dovuto riconoscere che

questi rientrano nei limiti di quelli dipendenti dalla imprescindibile

astrattezza della norma e che il criterio stesso non induce effetti

più gravi di quanto determinerebbe quello diverso che i primi giudici

ritengono preferibili.

In tali condizioni, la richiesta di una pronunzia puramente

ablativa deve ritenersi non fondata in quanto il sindacato della Corte

finirebbe per risolversi in una valutazione sull'opportunità e

sull'ampiezza delle scelte operate dal legislatore in materia di

amnistia: valutazione che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre

escluso (cfr. sent. n. 175/1971; n. 59/1980). L'esposta motivazione

giustifica anche l'infondatezza del riferimento che il Tribunale di

Torino effettua anche al parametro di cui all'art. 24 Cost.; rispetto

al quale si può altresì soggiungere che l'esercizio del diritto di

difesa se, da una parte, può occasionalmente comportare effetti

pregiudizievoli quando venga espletato alla soglia dell'inizio del

termine (ma tutto dipende dai gradi di giudizio ancora a disposizione),

dall'altra può, invece, non meno occasionalmente, mostrarsi

oggettivamente utile proprio in vista del superamento del termine

finale. Dal che è dato desumere che si tratta, in definitiva, di mere

disparità di fatto, irrilevanti in questa sede (v. - per esempio -

sent. Corte cost. 69/75).

Infine, deve solo rilevarsi che l'ulteriore riferimento della

stessa ordinanza torinese al parametro di cui all'art. 111 Cost. è

privo in assoluto di qualsiasi motivazione.

6. - Né sembra che migliore sorte possa toccare alle richieste che

postulano sentenze variamente additive

Ciò vale sicuramente, innanzitutto, per quella che postula la

sostituzione del criterio della data del commesso reato a quello

indicato dal legislatore nella data della definitiva condanna (Trib. di

Napoli).

Abbiamo visto, infatti, più sopra che una siffatta sostituzione

richiederebbe, quanto all'amnistia propria, l'articolazione di più

disposizioni di non facile tecnica normativa, mediante le quali, oltre

alla detta sostituzione, dovrebbe essere decisa la sorte processuale

del procedimento in corso per il reato su cui l'amnistia verrebbe a

cadere: il quale procedimento, perciò, resterebbe aperto e pendente

per tutti gli anni necessari a formare il giudicato nel processo per il

reato commesso nel detto quinquennio.

Tale operazione evidentemente, per la sua complessità e per le

ulteriori scelte discrezionali che postula, non può competere alla

Corte ma al legislatore: e ciò prescindendo dai rilievi più sopra

espressi circa i non meno gravi inconvenienti discriminatori che un

siffatto criterio non potrebbe evitare. Ragion per cui sul punto la

Corte di Cassazione si è sempre pronunziata per la manifesta

infondatezza della questione.

D'altra parte, se è vero che, invece, non vi sarebbero

insormontabili difficoltà tecniche per disciplinare nei sensi

desiderati l'applicazione del condono, dato che questo potrebbe essere

revocato qualora l'interessato riportasse in seguito condanna superiore

a due anni per reato doloso commesso nel quinquennio precedente

all'entrata in vigore del Decreto di clemenza, è pur vero, però, che

in proposito s'impongono altre considerazioni. Intanto, apparirebbe

subito evidente - come s'è detto - l'interna disuguaglianza che

verrebbe per tal modo a determinarsi fra coloro che, avendo ancora un

processo in corso per un reato amnistiabile, non potrebbero

beneficiarne per le ragioni poc'anzi indicate, e quelli che, invece,

essendo ormai pervenuti alla condanna definitiva, potrebbero subito

godere di amnistia impropria o almeno del condono. Ma comunque, poi,

per quanto tecnicamente possibile, anche una siffatta disciplina

implicherebbe una complessa articolazione. Occorrerebbe, infatti,

sopprimere innanzitutto dal terzo comma dell'art. 6 - dichiarandone

l'illegittimità in parte qua - il riferimento alle "condizioni

previste dall'art. 4", e poscia operare in profondità sull'ultimo

inciso dello stesso comma dato che, venendo meno una delle due cause

che congiunte riducevano l'indulto a un quarto, si dovrebbe decidere

sulla sorte dell'inciso. Decisione quest'ultima pregnante di

discrezionalità e perciò sicuramente riservata ai poteri del

legislatore.

Infine, occorrerebbe manipolare anche il successivo art. 9 (revoca

dell'indulto), aggiungendovi una causa di revoca che, contrariamente

alla prassi, dovrebbe contemplare reati commessi nei cinque anni

precedenti l'entrata in vigore del decreto ma per i quali la condanna

viene riportata in epoca successiva.

È impensabile che una siffatta complessa operazione possa

rientrare nel concetto di "giudizio di legittimità".

Ché se poi si dovesse accedere alla richiesta di aggiungere il

criterio della data del commesso reato a quello della condanna

definitiva nel quinquennio

(Tribunale di Livorno), si determinerebbe una gravissima riduzione

all'ambito della scelta operata dal legislatore e persino

all'operatività del criterio preferito dai primi giudici. Da una

parte, infatti, il legislatore vedrebbe beneficiare dell'amnistia tutti

coloro che, pur avendo riportato condanne definitive nel quinquennio,

risultano aver commesso il reato nei giorni immediatamente precedenti,

ma, per converso, anche i sostenitori del criterio della data di

commissione del reato vedrebbero esteso il beneficio a quanti altri,

pur avendo commesso l'illecito nel quinquennio, riportano condanna

definitiva dopo l'entrata in vigore del decreto: contraddicendo così

alla ratio stessa del principio di pericolosità che si vorrebbe

affermare coll'aggiunta del nuovo criterio. In altri termini, le

disuguaglianze si accrescerebbero scontentando i fautori di ambo le

tesi.

Quanto, infine, all'alternativa subordinatamente prospettata

dall'ordinanza del Tribunale di Torino, benché non si presenti, in

prima lettura, di facile interpretazione, essa sembra richiedere

un'additiva che faccia salva l'applicazione dell'amnistia nei confronti

di coloro che abbiano riportato condanna non definitiva in periodo

antecedente al quinquennio. Il che, peraltro, equivale a dire che,

prima dell'inizio del quinquennio, abbiano riportato almeno la condanna

di primo grado nel corso di quel giudizio poscia divenuto definitivo ed

ostativo nell'ambito del quinquennio. Ma la proposta rappresenta

soltanto una variante del criterio del commesso reato, in quanto limita

gli effetti favorevoli soltanto ai reati commessi in epoca di

antecedenza tale da avere consentito la pronunzia almeno di una

sentenza di primo grado ancor prima dell'inizio del quinquennio.

Un criterio non meno occasionale e aleatorio, è non meno

discriminatorio.

Ben si può verificare, infatti, che chi ha commesso il reato in

data più vicina all'inizio del quinquennio riesca ad ottenere una

condanna di primo grado prima che questo inizi a decorrere, e chi,

invece, lo ha commesso in epoca molto più remota, per cause varie

indipendenti dalla sua volontà, ottenga il giudizio di primo grado

dopo il termine iniziale.

Tutto ciò dimostra ancora una volta che, in definitiva, il

legislatore si è affidato ad un criterio che, compatibilmente con un

dato di assoluta certezza, presenta un rischio di disuguaglianza più

tollerabile in termini di razionalità, perché dipendente dagli

effetti della ineliminabile genericità ed astrattezza della norma.

Mentre poi - come pure si è rilevato - ogni possibile miglioramento

del sistema presenta nuovi inconvenienti che soltanto il legislatore

potrebbe eliminare od attenuare mediante accorgimenti tecnici rimessi

al suo discrezionale potere.

Le richieste, pertanto, di pronunzie additive avanzate dalle

ordinanze sopra richiamate sono inammissibili perché eccedono i limiti

dei poteri di controllo spettanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

A) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. b) del d.P.R. 4 agosto

1978 n. 413 sollevata colle ord. 19 giugno 1979 del Tribunale di

Milano, 27 giugno 1979 del V. Pretore di Livorno e 28 ottobre 1980 del

Pretore di Latisana, in riferimento all'art. 3 Cost., nonché la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, in

relaz. all'art. 4, primo comma, lett. b) citato Decreto, sollevata dal

Tribunale di Roma con ord. 19 marzo 1982 sempre in riferimento allo

stesso parametro;

B) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 comma terzo, in relaz. all'art. 4, primo

comma, dello stesso Decreto sollevata dal Tribunale di Napoli con ord.

29 giugno 1981, in riferimento all'art. 3 Cost. e dell'art. 4, primo

comma, lett. b) sollevata con ord. 27 aprile 1979 dal Tribunale di

Livorno e dal Tribunale di Torino colla stessa ordinanza sopra

richiamata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

C) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma terzo, in relaz. all'art. 4, primo comma, lett. b)

del Decreto stesso sollevata con ord. 6 dicembre 1978 del Tribunale di

Biella, in riferimento all'art. 3 Cost. e dell' art. 4, primo comma,

lett. b) citato Decreto, sollevata dal Tribunale di Torino con ord. 19

dicembre 1978, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1O maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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