Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 12/1977
  • art. 4d.l. 12/1977
  • art. 6d.l. 12/1977
  • art. 1d.l. 699/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10

dicembre 1976, n. 797 - di conversione, con modificazioni, del d.l. 11

ottobre 1976, n. 699 - e degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l. 1 febbraio

1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977,

n. 91, promossi con le ordinanze emesse dai pretori di Cuneo il 28

giugno 1977, Biella il 30 giugno 1977, Torino il 4 ottobre 1977, Cuneo

il 7 ottobre 1977, Brescia il 23 dicembre 1977, Milano il 7 novembre

1977, Napoli il 5 gennaio 1978, Torino il 1 giugno e il 31 maggio 1978,

Cuneo il 28 febbraio 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 419, 463,

543 e 549 del registro ordinanze 1977 ed ai nn. 101, 102, 273, 453, 462

e 617 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 306 e 334 del 1977, nn. 32, 39, 115, 250 e 359

del 1978 e nn. 3 e 45 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Berrino Giovanni, di Cantono

Remo, del Banco di Roma, del Banco di Napoli e di Corsello Vito,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Alberto Romano e Guido Zangari (per Berrino

Giovanni, Cantono Remo e Corsello Vito), Walter Prosperetti (per il

Banco di Napoli), e Giovanni Cassandro (per il Banco di Roma) nonché

l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso 9 maggio 1977 Berrino Giovanni, funzionario

addetto alla succursale di Cuneo dell'Istituto Bancario San Paolo di

Torino, premesso che una quota della retribuzione corrispostagli nel

mese di aprile del 1977 risultava erogata in buoni poliennali del

tesoro, chiese condannarsi il datore di lavoro al versamento in moneta

corrente di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni del tesoro,

maturate e maturande sino al momento dell'effettivo pagamento, previa

declaratoria d'incostituzionalità dell'articolo unico della legge 10

dicembre 1976, n. 797, di conversione in legge del d.l. 11 ottobre

1976, n. 699 (nonché, per quanto occorra e possa, di quest'ultimo).

Con memoria 17 giugno 1977 il convenuto Istituto instò per la

reiezione della domanda attrice, previa declaratoria di manifesta

infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalità.

Con ordinanza 28 giugno 1977, debitamente comunicata e notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1977 (n. 419

Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Cuneo ha giudicato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge

10 dicembre 1976, n. 797, di conversione, con modificazioni, del d.l.

11 ottobre 1976, n. 699, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39 e

53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Berrino, rappresentato e

assistito per procura in calce dagli avvocati Alberto Romano, Andrea

Comba e Ubaldo Papetti, cui si sono successivamente affiancati, giusta

procura con firma autenticata il 14 aprile 1980 per notaio C. Parola di

Cuneo, gli avvocati Aldo Sandulli e Guido Zangari, mediante atto 26

settembre 1977, in cui si è riservato di illustrare in prosieguo il

buon fondamento della proposta questione; riserva sciolta con memoria 4

aprile 1980, in cui non solo si sono illustrate le conclusioni di

fondatezza della questione, ma in via subordinata si è chiesto che

venga dichiarata l'illegittimità del testo modificato dell'art. 4, in

quanto non prevede che i buoni del tesoro consegnati al lavoratore

dipendente in luogo di contante fruttino un interesse ogni anno in ogni

caso pari al tasso di inflazione rilevato nel corso dell'anno stesso,

maggiorato del 5% del valore nominale dei buoni medesimi, a titolo di

compenso per la ritardata corresponsione di quanto dovuto al

lavoratore.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto 28 novembre 1977, in cui, richiamato tra l'altro l'art. 6 d.l.

12/1977, ha concluso per la infondatezza della questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avvocati Romano e Zangari

hanno sostenuto le ragioni del Berrino, e l'avv. dello Stato Albisinni

ha illustrato le già prese conclusioni.

2. - Con ricorso 5 maggio 1977 Cantono Remo, funzionario addetto

alla succursale di Biella dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino,

premesso che una quota della retribuzione corrispostagli nel mese di

aprile del 1977 risultava erogata in buoni del tesoro quinquennali al

portatore, chiese condannarsi il datore di lavoro al versamento in

moneta corrente di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni del

tesoro, maturate e maturande sino al momento dell'effettivo pagamento,

previa dichiarazione d'illegittimità dell'articolo unico della legge

10 dicembre 1976, n. 797, di conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 (nonché, per quanto occorra e possa,

di quest'ultimo).

Con memoria 15 giugno 1977 il convenuto Istituto chiese respingersi

la domanda attrice, previa declaratoria di manifesta infondatezza della

sollevata questione d'incostituzionalità.

Con ordinanza 30 giugno 1977, regolarmente comunicata e notificata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 7 dicembre 1977 (n.

463 Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Biella ha giudicato rilevante e

non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della

legge 10 dicembre 1976, n. 797 di conversione, con modificazioni, del

d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39

e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Cantono, rappresentato e

assistito per procura in calce dagli avvocati Alberto Romano, Andrea

Comba e Ubaldo Papetti, con atto 2 dicembre 1977, in cui si è

riservato di illustrare in prosieguo il buon fondamento della proposta

questione; riserva sciolta con memoria 4 aprile 1980, comune

all'incidente iscritto al n. 419 Reg. ord. 1977.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto 23 dicembre 1977, in cui, richiamato tra l'altro l'art. 6 d.l.

12/1977, ha concluso per la infondatezza della questione.

All'udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato Romano ha sostenuto le

ragioni del Cantono e l'avvocato dello Stato Albisinni ha illustrato le

già prese conclusioni.

3. - Con ricorso 31 maggio 1977 Scagliotti Cesare, dipendente

dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, chiese condannarsi il

datore di lavoro alla corresponsione in moneta avente corso legale

degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita

determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 da conteggiarsi e

corrispondersi secondo il regime di indicizzazione posto in essere dal

vigente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente

delle aziende di credito e finanziarie e dall'accordo di scala mobile

che ne costituisce elemento fondamentale e integrante, previa

dichiarazione d'incostituzionalità del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699,

e della legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, nonché del d.l.

1 febbraio 1977, n. 12 e della successiva legge di conversione 31 marzo

1977, n. 91.

Il convenuto si costituì mediante memoria depositata il 23

settembre 1977, in cui eccepì tra l'altro che l'accordo collettivo del

1968 per il settore credito era stato disdettato dalla organizzazione

sindacale delle aziende di credito, né era stato sostituito da altro

accordo collettivo sulla scala mobile, concludendo per l'irrilevanza e,

comunque, per l'infondatezza delle proposte questioni, e si oppose nel

merito alle richieste dell'attore, ma l'adito pretore di Torino, con

ordinanza 4 ottobre 1977, comunicata e notificata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 32 del 1 febbraio 1978 (n. 543 Reg. ord. 1977),

pur avendo dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità del d.l. 12/1977, convertito in legge 91/1977, ha

giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli

artt. 3 e 53, primo comma Cost., la questione di legittimità degli

artt. 1, commi primo e terzo, 2 e 3 d.l. 699/1976, convertito in legge

797/1976.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, ma ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

20 febbraio 1978 concludendo per l'infondatezza della proposta

questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni

ha illustrato le già prese conclusioni.

4. - Con ricorso 20 giugno 1977, in allegato al quale produsse

copiosa documentazione, Castoldi Franco, dipendente con la qualifica di

funzionario di 2 grado della Cassa di risparmio di Cuneo, chiese -

previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di

legittimità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.l. 699/1976, convertito, con

modificazioni, in legge 797/1976 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36

e 53 Cost., nonché degli artt. 2, 4 e 6 d.l. 12/1977, convertito, con

modificazioni, in legge 91/1977, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 39

Cost. - la condanna della convenuta Cassa al pagamento delle maggiori

somme, che gli sarebbero dovute, a seguito della dichiarata

illegittimità delle menzionate norme e a far tempo, rispettivamente,

dal 1 ottobre 1976 e dal 1 febbraio 1977.

Con memoria 31 agosto 1977 la convenuta si rimise alla giustizia

dell'organo giudicante in merito alle questioni di costituzionalità

che investivano norme, al cui rispetto la datrice di lavoro era pur

tenuta.

Con ordinanza 7 ottobre 1977, regolarmente comunicata e notificata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'8 febbraio 1978 (n.

549 Reg. ord. 1977), l'adito pretore di Cuneo ha giudicato rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità del d.l.

699/1976, convertito, con modificazioni, in legge 797/1976, in

riferimento agli artt. 1, 3, 23, 36, 39 e 53 Cost., nonché degli artt.

2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, in legge

91/1977, in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 25

febbraio 1978 concludendo per l'infondatezza della proposta questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni

ha illustrato le già prese conclusioni.

5. - Provvedendo sulla domanda, intesa da Varano Arrigo a

conseguire la condanna della Banca di Credito Agrario Bresciano, di cui

era dipendente, al pagamento delle somme corrispondenti all'ammontare

dei maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della

vita, trattenute sulla retribuzione e corrisposte alla Banca d'Italia -

Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo quanto disposto

dal d.l. il ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella

legge 10 dicembre 1976 n. 797, e dal successivo d.l. 1 febbraio 1977,

n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n.

91, il pretore di Brescia, reietta l'eccezione di difetto di

legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta nella memoria 7

dicembre 1977, sulla constatata sussistenza dell'interesse della Banca

a resistere alle domande attrici, ha ritenuto non manifestamente

infondate le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5

del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella

legge 10 dicembre 1976, n. 797, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36 e

53 Cost., e degli artt. 2 e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12,

convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 per

contrasto con gli artt. 3, 36 e 39 Cost.

Avanti la Corte, alla quale l'incidente è stato rimesso con

ordinanza 23 dicembre 1977, debitamente comunicata e notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 (n. 101

Reg. ord. 1978), nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 13 maggio

1978, in cui ha concluso per la infondatezza della questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni

ha illustrato le già prese conclusioni.

6. - Nella controversia di lavoro, promossa da Petitti Gianfranco

contro il Banco di Roma, il quale, nella memoria 30 settembre 1977,

aveva tra l'altro rilevato che, alla data di entrata in vigore delle

norme impugnate, nessun accordo collettivo relativo alla scala mobile

del settore credito avrebbe sostituito l'accordo collettivo 11 gennaio

1968, a suo tempo disdettato, il pretore di Milano, con ordinanza 7

novembre 1977, comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 (n. 102 Reg. ord. 1978), sebbene

non abbia motivato sulla eccezione d'irrilevanza, sollevata dal datore

di lavoro, ha giudicato non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 e della relativa

legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, e del d.l. 1 febbraio

1977, n. 12 e della relativa legge di conversione 31 marzo 1977, n. 91,

con riguardo a tutte le disposizioni che attengono al pagamento della

contingenza con buoni del tesoro e alla soppressione delle scale mobili

anomale, in riferimento agli artt. 3, 36, 39 e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Banco di Roma, rappresentato e

assistito dall'avv. Giovanni Cassandro giusta procura 24 novembre 1977

n. 739705 rep. per notaio Butera di Roma, con atto 12 maggio 1978, nel

quale non ha riproposto l'eccezione d'irrilevanza ed ha svolto a

sostegno della dichiarazione d'infondatezza delle impugnate norme di

diritto ragioni poi ribadite nella memoria 26 marzo 1980.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto 13 maggio 1980, in cui ha argomentato e concluso per la

infondatezza delle proposte questioni.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Cassandro ha sostenuto

le ragioni del Banco di Roma, e l'avv. dello Stato Albisinni ha

illustrato le già prese conclusioni.

7. - Con ricorso, notificato il 12 maggio 1977, De Stasio

Salvatore, inquadrato nel grado ottavo del personale di ruolo B,

premesso che nel prospetto paga n. 467844, relativo al mese di marzo

1977, si era vista decurtata di lire 73.363 la retribuzione alla voce

scala mobile, chiese la condanna del datore di lavoro Banco di Napoli

al pagamento di quanto l'Istituto gli aveva indebitamente trattenuto in

virtù del d.l. 21 ottobre 1976, n. 699, convertito in legge 10

dicembre 1976, n. 797, nonché del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, di cui

denunciava l'illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

Sebbene il convenuto avesse eccepito il difetto di legittimazione

passiva e chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione

e il rigetto della domanda attrice, l'adito pretore di Napoli, con

ordinanza 5 gennaio 1978, debitamente comunicata e notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6 settembre 1978 (n. 273

Reg. ord. 1978), ha disatteso la eccezione di difetto di

legittimazione passiva del Banco, di cui ha in via preliminare

constatato la tardività, e ha ritenuto non manifestamente infondata la

questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 5 d.l. 11 ottobre 1976,

n. 699, convertito in legge 10 dicembre 1976, n. 797, in riferimento

agli artt. 3, 36 comma primo e 53 comma primo Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Banco, rappresentato e

assistito dagli avvocati Walter Prosperetti e Gaetano Rizzo per procura

speciale 5 aprile 1978, rep. n. 480701, per notaio Marranghello di

Napoli, con atto 8 maggio 1978, in cui ha insistito nel rigetto della

questione; conclusioni che, ulteriormente illustrate con la memoria 2

aprile 1980, han trovato consenziente la Presidenza del Consiglio dei

ministri, la quale ha spiegato intervento con atto 25 ottobre 1978.

All'udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Prosperetti ha sostenuto le

ragioni del Banco di Napoli, e l'avv. dello Stato Albisinni ha

illustrato le già prese conclusioni.

8. - Con ricorso 10 febbraio 1978 Corsello Vito, dipendente della

Cassa di risparmio di Torino, previa rimessione degli atti alla Corte

costituzionale per la dichiarazione d'illegittimità dell'articolo

unico della legge 797/1976 di conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 699/1976 (e, per quanto occorra e possa, di quest'ultimo),

nonché degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con

modificazioni, nella legge 91/1977, chiese condannarsi la convenuta

Cassa al pagamento di tutte le quote di retribuzione erogate in buoni

del tesoro in base alla legge 797/1976, maturate e maturande sino al

momento del pagamento nonché alla corresponsione degli incrementi di

contingenza contrattuali maturati e maturandi non versati in osservanza

degli artt. 1, 2, 4 e 6 del d.l. 12/1977, convertito, con

modificazioni, nella legge 91/1977.

La Cassa convenuta si rimise sulla questione di costituzionalità

alla giustizia dell'adito pretore di Torino, il quale, con ordinanza 1

giugno 1978, comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 359 del 27 dicembre 1978 (n. 453 Reg. ord. 1978), nel

corso della motivazione della quale osservò che l'art. 2 della legge

91/1977 si riferiva al solo anno 1977 ed eludeva, per la vaghezza dei

criteri enunciati, l'art. 76 Cost. (vaghezza di criteri che induceva a

sospettar violato l'art. 23 anche se non si considerasse il ripetuto

art. 2 legge di delegazione), giudicò rilevanti e non manifestamente

infondate le questioni di costituzionalità della legge 797/1976 di

conversione, con modificazioni, del d.l. 699/1976 in riferimento agli

artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost., nonché degli artt. 1, 2, 4 e 6

d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, nella legge 91/1977 in

riferimento agli artt. I, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Corsello, rappresentato e

assistito per procura in calce dagli avvocati Ubaldo Papetti, Alberto

Romano e Andrea Comba, con atto 3 luglio 1978, in cui si è riservato

di argomentare a sostegno della declaratoria di incostituzionalità,

sciogliendo la riserva con due memorie in data 4 aprile 1980: mentre la

prima, riflettente i corpi di norme del 1976, è comune all'incidente,

iscritto al n. 419 Reg. ord. 1977, nella seconda, dedicata alle

questioni di costituzionalità relative al d.l. 12/1977 e alla legge

di conversione, si pone in rilievo come le somme, non corrisposte ai

lavoratori, siano state sino a tutto il 1977 devolute alle finalità

descritte nell'art. 2 della legge di conversione, e, a far tempo dal 1

gennaio 1978, siano state trattenute dai datori di lavoro, e s'insiste,

in particolare, sulla illegittimità dell'articolo 2 d.l. 12/1977 in

quanto caduca gli accordi collettivi e individuali, che prevedono

indicizzazioni delle retribuzioni più favorevoli di quelle stabilite

dagli accordi interconfederali richiamati, e preclude la pattuizione di

tali più favorevoli indicizzazioni. E intervenuta la Presidenza del

Consiglio dei ministri con atto 12 gennaio 1979 in cui ha argomentato e

concluso per la infondatezza delle proposte questioni, non senza, in

via preliminare, osservare, in riferimento all'art. 2 della legge

91/1977 e agli artt. 23 e 53 Cost., che "potrebbe, in ipotesi,

riscontrarsi una imposizione tributaria a carico del datore di lavoro"

e non già del lavoratore, nella cui disponibilità non entrano gli

elementi colpiti a far tempo dal 1 febbraio 1977.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Romano ha sostenuto le

ragioni del Corsello, e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le

già prese conclusioni.

9. - Con ricorso 17 novembre 1977 Puma Cesare chiese condannarsi le

Assicurazioni Generali s.p.a., di cui era dipendente, al pagamento

delle somme maturate posteriormente al 30 settembre 1976 a titolo di

indennità di contingenza, calcolata secondo i meccanismi contrattuali

in vigore a quella data, previa dichiarazione d'incostituzionalità

vuoi del d.l. 699/1976, convertito in legge 797/1976. vuoi del d.l.

12/1977, convertito in legge 91/1977.

La convenuta non solo si oppose alle richieste attrici, ma dedusse

che, in ipotesi di accoglimento, sarebbesi dovuto condannare il

Ministero dei Tesoro ai rimborso delle somme percepite in conto buoni

del tesoro. A seguito di che, l'adito pretore di Torino dispose la

integrazione del contraddittorio mediante la chiamata del Ministero,

che si costituì eccependo l'infondatezza della questione, la propria

estraneità alla controversia e il difetto di competenza e di

giurisdizione dei pretore.

Con ordinanza 31 maggio 1978, comunicata e notificata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 3 gennaio 1979 (n. 462 Reg. ord.

1978), il giudice a quo, ritenuto di soprassedere all'esame delle

eccezioni del Ministero sino alla pronuncia della Corte, ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

degli artt. 1, commi primo e terzo, 2 e 3 d.l. 11 ottobre 1976, n.

699, convertito in legge 10 dicembre 1976, n. 797, in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 20 gennaio

1979 concludendo per la infondatezza della proposta questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni

ha illustrato le già prese conclusioni.

10. - Con ricorso 11 novembre 1977 Berrino Giovanni chiese la

condanna del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino al

versamento della somma di lire 79.443 che rappresentava la differenza

retributiva, afferente il mese di maggio 1977, fra gli incrementi di

contingenza contrattuali e quanto effettivamente corrisposto al

dipendente in applicazione del d.l. 12/1977, di cui denunciò la

incostituzionalità con esplicito riguardo agli artt. 1, 2, 4 e 6 d.l.

12/1977, nonché per quanto occorre della legge di conversione 91/1977.

La difesa del convenuto, tempestivamente costituitosi, eccepì

l'irrilevanza della proposta questione di costituzionalità per essere

da tempo disdetto l'accordo 11 gennaio 1968 concernente la scala mobile

per il settore del credito.

Con ordinanza 28 febbraio 1978 (pervenuta alla Corte costituzionale

il 7 novembre 1978), a sensi di legge comunicata e notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 14 febbraio 1979 (n. 617

Reg. ord. 1978), l'adito pretore di Cuneo - disattesa l'eccezione

d'irrilevanza per essere l'applicazione dell'accordo del 1968 cessata

solo a seguito della entrata in vigore del d.l. 12/1977 - giudicò non

manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 1, 2,

4 e 6 d.l. 12/1977, convertito, con modificazioni, in legge 91/1977, in

riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.

Avanti la Corte si è costituito il Berrino, rappresentato e

assistito dagli avvocati Ubaldo Papetti, Alberto Romano e Andrea Comba,

cui si sono successivamente affiancati, giusta procura con firma

autenticata il 14 aprile 1980 per notaio C. Parola di Cuneo, gli

avvocati Aldo Sandulli e Guido Zangari, con atto 5 giugno 1978, in cui

si è riservato di argomentare e di concludere; riserva sciolta nella

memoria 4 aprile 1980, comune all'incidente iscritto al n. 453 Reg.

ord. 1978. E intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto 3 marzo 1979, in cui ha concluso per l'infondatezza della

questione.

Alla pubblica udienza, nel corso della quale il giudice Andrioli ha

svolto la relazione, gli avvocati Romano e Zangari hanno sostenuto le

ragioni del Berrino e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le

già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Dei dieci procedimenti, dei quali si è disegnato l'iter, la

nota comune, che ad un tempo li distingue dai tre altri, i cui temi han

formato oggetto di discussione alla pubblica udienza del 23 aprile

1980, è rappresentata da ciò che i corpi di norme del 1976 e del 1977

disciplinano le retribuzioni e non anche il computo o meno

nell'indennità di anzianità degli aumenti di indennità di

contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente

al 31 gennaio 1977.

La individuata caratteristica, la quale non svanisce anche se in

alcuni dei procedimenti in esame viene in considerazione soltanto uno

dei due corpi di norme, entrati in vigore nel 1976 e nel 1977, a motivo

della interdipendenza corrente tra i medesimi, induce la Corte a

reputar conforme al principio di concentrazione la riunione dei dieci

procedimenti; riunione la quale non esclude che il pur unico

scioglimento delle questioni di costituzionalità potrà produrre

diverse conseguenze nei giudizi di merito.

Ancora: i dieci procedimenti si distinguono per la diversa ampiezza

dei parametri di costituzionalità assunti dai giudici di merito, ma la

rilevata diversità non giustifica la suddivisione delle statuizioni

che la Corte sarà per adottare in più documenti decisori, essendo il

principio della continenza canone vigente anche per il giudice delle

norme aventi forza di legge.

Infine, non è inopportuno sin da ora precisare che continente

rispetto agli altri si appalesa l'incidente, iscritto al n. 453 Reg.

ord. 1978, vuoi per i parametri (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.)

vuoi per le norme di diritto impugnate (dl. 699/1976, e d.l. 12/1977 e

corrispondenti leggi di conversione).

2. - Per il d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, entrato in vigore il

successivo 13, i maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del

costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e

fino al 30 settembre 1978, erano da corrispondersi ai lavoratori

dipendenti con trattamento mensile - comprensivo di tutti gli

emolumenti a carattere continuativo (ratei di mensilità aggiuntive,

premi di rendimento, indennità e compensi della stessa natura) al

netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali - corrispondente ad

un importo superiore a lire otto milioni annui mediante obbligazioni

nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine

(Mediocredito centrale).

Per i dipendenti, il cui trattamento annuo complessivo fosse

superiore ai sei milioni ma inferiore agli otto milioni di lire, la

corresponsione dei maggiori compensi doveva effettuarsi sempre mediante

obbligazioni, ma limitatamente al cinquanta per cento sino al

raggiungimento del limite di otto milioni.

Per i dipendenti con trattamento annuo complessivo inferiore ai sei

milioni di lire il descritto modo di soluzione era da praticarsi dal

momento in cui il trattamento complessivo superasse il limite dei sei

milioni di lire e per la parte eccedente.

Non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari di

trattamenti pensionistici erano soggetti alla riassunta disciplina,

dettata nei primi cinque commi dell'art. 1, l'ultimo comma del quale

non mancava di precisare che le somme, corrisposte in obbligazioni,

erano comprese nel trattamento retributivo in godimento ai fini della

commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi

dell'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364 e per la determinazione

del trattamento di quiescenza e di fine rapporto; il che - mette conto

di chiosarlo - scaturiva dalla natura di (parziale) prestazione in

luogo di adempimento, propria del meccanismo posto in essere dal

Governo del tempo.

Per la contestualità della esposizione va anticipata la

descrizione del contenuto dell'art. 6 d.l. 1 febbraio 1977 n. 12,

modificato nella legge di conversione, a mente del quale i maggiori

compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del

costo della vita, corrisposti in buoni del tesoro a sensi dell'art. 1

d.l. 699/1976, così come sostituito per l'art. 1 della legge di

conversione 797/1976, non sono soggetti a ritenute fiscali e non

costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul

reddito. Esenzione - sia rilevato per inciso - non desumibile dalla

evidenziata natura di prestazione parziale in luogo di adempimento, ma

non contrastante con la causa economico-giuridica di retribuzione

propria dei maggiori compensi e trattamenti pensionistici.

Al fine di somministrare contropartite al Mediocredito, chiamato ad

emettere le obbligazioni, a loro volta oggetto della ripetuta datio in

solutum, le somme corrispondenti all'ammontare dei "maggiori compensi"

dovevano essere versate dai datori di lavoro e dagli enti erogatori dei

trattamenti pensionistici, per i periodi di paga in riscossione in

ciascun semestre, in rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, al

Mediocredito, il quale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,

emetteva le obbligazioni nominative da consegnare a lavoratori

dipendenti e a titolari di trattamenti pensionistici entro il 31

gennaio dell'anno successivo (artt. 2, 3 d.l. 699/1976).

Non mancavano gli artt. 3, 4 e 5 di puntualizzare che le

obbligazioni e le relative cedole erano equiparate, a tutti gli

effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, godevano delle

stesse garanzie anche dello Stato e non potevano essere cedute dai

possessori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

Infine, il Mediocredito era tenuto ad utilizzare i fondi, in tal

guisa acquisiti, per effettuare operazioni di risconto e di

anticipazioni agli istituti, ammessi ad operare con l'Istituto,

esercenti il credito a medio termine a favore delle medie e piccole

industrie secondo le norme previste dalla legislazione vigente (art.

5). Tuttavia, l'art. 7 non mancava di sancire che, in caso di omesso,

tardivo o incompleto versamento al Mediocredito, si applicava, a carico

dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti

pensionistici, un interesse pari al triplo di quello, fissato dal

Ministro del tesoro (art. 4) per le obbligazioni, da devolversi allo

stesso Mediocredito.

Se il d.l. fosse stato in tutto convertito, della sostanza

economico-finanziaria del meccanismo, costretto nei limiti di tempo: 30

settembre 1976 a 30 settembre 1978, sarebbe stata assai piana la

comprensione: lavoratori dipendenti e titolari di trattamenti

pensionistici, nella misura segnata dallart. 1, fornivano al

Mediocredito i mezzi finanziari necessari per incentivare medie e

piccole industrie senza possibilità di restituzioni anticipate e sotto

la garanzia dello Stato, ma, poiché il mutuo assumeva la forma di

prestito obbligazionario, lo schema del mutuo più non era, sul piano

giuridico, utilizzabile, talché sarebbe apparso lecito por mente allo

schema della (parziale) prestazione in luogo di adempimento, realizzata

mediante titoli nominativi non rimborsabili e trasferibili se non alla

scadenza del quinquennio dalle emissioni.

A questo punto non sarebbe sfuggito ad osservatore anche disattento

che tra la scadenza dei crediti dei lavoratori dipendenti e dei

titolari di trattamenti pensionistici e il versamento al Mediocredito,

finiva con inserirsi un lasso di tempo, che poteva oscillare tra un

mese e sei mesi (cadenza temporale, ovviamente ridondante a favore dei

debitori) e che non erano fissati termini di sorta al Mediocredito per

utilizzare, nei precisati modi, i fondi versati per conto dei

lavoratori e dei pensionati dai datori di lavoro e dagli enti erogatori

dei trattamenti pensionistici al Mediocredito, ma le preoccupazioni

dell'osservatore venivano, almeno in parte, sedate con il menzionato

art. 6 del d.l. 12/1977.

In più complessa visione, la manovra del Governo si articolava nel

senso che non solo veniva ridotto in misura seppure minima il costo del

lavoro, ma veniva compressa la liquidità del medio circolante e che il

diverso e forse più ampio sacrificio, sopportato nei precisati termini

da lavoratori dipendenti e pensionati, ridondava a favore delle piccole

e medie industrie, le quali finivano, quindi, con essere privilegiate

rispetto agli altri imprenditori.

Poiché il d.l. 699/1976, nel modo in cui è stato costruito, ha

avuto in misura minima pratica attuazione in pregiudizio dei lavoratori

e dei pensionati (non dei datori di lavoro e degli enti erogatori dei

trattamenti pensionistici) non già a favore del Mediocredito e delle

piccole e medie industrie, nessuna questione di costituzionalità è

stata in effetti, con esclusivo riferimento al d.l. 699/1976,

prospettata.

3. - Peraltro la considerazione che del d.l. è stata svolta non è

superflua perché giova a cogliere le modificazioni delle linee di

tendenza, apportate dal Parlamento in sede di conversione con la legge

10 dicembre 1976, n. 797, entrata in vigore il successivo 26.

In primo luogo, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati si

aggiungono "coloro che beneficiano di un meccanismo automatico di

adeguamenti dei compensi alle variazioni degli indici del costo della

vita" e correlativamente avvantaggiati ne risultano anche coloro, che,

pur non essendo datori di lavoro dipendente né gestori di trattamenti

pensionistici, abbiano ancorato i debiti di compensi a indici di

variazione del costo della vita.

In secondo luogo, mentre i tempi finali delle operazioni sono

anticipati al 30 aprile 1978, il finanziamento alle piccole e medie

industrie, realizzato tramite il Mediocredito, sfuma nella

incentivazione di attività produttiva, a gestire la quale è

legittimato lo Stato; correlativamente la datio in solutum viene

attuata non mediante titoli obbligazionari del Mediocredito, sibbene

mediante buoni del tesoro poliennali al portatore, da emettersi alla

pari e con il rispetto delle ulteriori modalità di emissione e di

consegna, poi fissate dal Ministro per il tesoro con decreto 22 aprile

1977, ma, se identici rimangono tempi e modalità di versamento delle

somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi e le sanzioni

per l'omesso, tardivo o incompleto versamento di dette somme alla

tesoreria dello Stato, tali somme sono numerate al netto dei contributi

previdenziali e assistenziali per le quote a carico del lavoratore, che

continuano ad essere versate a enti e gestioni competenti; gli

interessi prodotti dai buoni vengono pagati posticipatamente.

Il decreto 22 aprile 1977, emanato dal Ministro per il tesoro di

concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, pone in

chiaro che la normativa del 1976 continua ad applicarsi sino al 30

aprile 1978 malgrado il d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, entrato in vigore

lo stesso giorno, che è richiamato nelle premesse; il tasso

d'interesse, fissato in lire quattordici per ogni cento lire di

capitale nominale, pagabile in cinque annualità posticipate al 1

luglio di ciascuno degli anni dal 1978 al 1982 compresi per i soli

buoni del tesoro iscritti nel Gran libro con decorrenza dal 1 luglio

1977, di scadenza 1 luglio 1982, mentre il tasso di interesse per i

buoni del tesoro, di scadenza 1 gennaio 1983, iscritti nel Gran libro

con decorrenza dal 1 gennaio 1978, è stato fissato nella misura del

13% con il d.m. 20 dicembre 1977, e il tasso di interesse per i buoni

del tesoro, di scadenza 1 luglio 1983, iscritti nel Gran libro con

decorrenza dal 1 luglio 1978, nel 13% con il d.m. 10 giugno 1978; si

precisa che buoni del tesoro e relativi interessi sono esenti da ogni

imposta reale presente e futura e dalla imposta sulle cessioni, e, pur

essendo anche al portatore (a differenza delle sempre nominative

obbligazioni del Mediocredito), non sono trasferibili per un

quinquennio dalla emissione.

Sebbene non sia compresa tra le nozioni di comune esperienza che

per essere inserite nel ragionamento del giudice non han bisogno di

prove legittimamente assunte (art. 115 c.p.c.) la constatazione della

concreta osservanza del precetto della intrasferibilità di titoli al

portatore, tale rispetto non può non essere presunto sino a prova

contraria, in nessuno dei procedimenti riuniti offerta, e, pertanto, è

da assumere per fermo che le tre categorie di destinatari del corpo di

norme del 1976 "rientrino" del prestito dai medesimi praticato al

Tesoro dello Stato in un tempo che va da un massimo, costituito

dall'intervallo tra il 30 settembre 1976 e il 1 luglio 1982, ad un

minimo costituito da intervalli di tempo che vanno dal 30 giugno 1977

al 1 luglio 1982, dal 31 dicembre 1977 al 1 gennaio 1983, e dal 30

giugno 1978 al 1 luglio 1983, traverso intermedi, cui forniscono

materia retribuzioni, trattamenti pensionistici e compensi di varia

natura in scadenza nel corso del semestre. Non va del pari posto in

dubbio che i creditori percepiscono gli interessi a scadenze successive

alla mancata riscossione delle somme costituenti oggetto dei maggiori

corrispettivi che oscillano da un massimo di un anno e nove mesi a un

minimo di un anno.

Poiché non rientra nei compiti di questa Corte controllare in

quale sorta di incentivazione di attività produttive siano stati

investiti i versamenti dei maggiori corrispettivi, né verificare in

qual modo siano stati identificati - e, quindi, astretti al rispetto

della legge - i debitori dei beneficiari di meccanismi automatici di

adeguamento di compenso alle variazioni degli indici dei costo della

vita, è da affermare che le norme del 1976, nella forma assunta nella

legge di conversione, non prestino il fianco a censure, che siano

contenute nel campo del giudizio di costituzionalità, e, per contro,

non travalichino in valutazioni di ordine politico-sociale e si

convertano in dubbi sulla funzionalità economico-finanziaria della

manovra disposta dal Parlamento.

Manovra, della quale vanno sottolineate la temporaneità resa ancor

più evidente in sede di conversione, la incidenza su fasce di redditi

di lavoro e no, rispetto alle quali il sacrificio imposto ai

destinatari non incide sul minimo vitale (il che emerge anche da

scritti difensivi redatti nell'interesse di taluni destinatari avanti

la Corte), la sostanziale convenienza dell'investimento del prelievo la

quale non deve essere saggiata sulla base di raffronti con investimenti

in attività produttive (spesso di non sicuro esito finale e sempre di

difficile conduzione). Dati, che rientrano nella comune esperienza e,

pertanto, non egent probatione.

Il sacrificio dei destinatari delle norme del 1976, in tal guisa

identificato, non costituisce materia di applicabilità dell'art. 53

Cost. perché è carente l'effetto ablatorio che di detta norma

rappresenta la fattispecie.

L'insussistenza di tale effetto non giova ai fine di neutralizzare

i sospetti d'illegittimità delle norme impugnate alla stregua

dell'art. 23, del quale ricorre la fattispecie dappoiché è innegabile

il carattere di prestazione proprio del sacrificio, seppure non

definitivo, imposto ai destinatari, ma del parametro è rispettato il

precetto; si vuol dire l'esigenza della riserva di legge vuoi perché,

in guisa seppure meno puntuale di quanto non fosse riuscito di statuire

con il decreto-legge, si identificano il requisito della causa della

prestazione (cioè la finalità della incentivazione di attività

produttive) e la entità del corrispettivo, la cui definizione ha il

potere legislativo affidato ai Ministri per il tesoro e per il lavoro e

la previdenza sociale, dei settori cioè dell'Amministrazione cui

competono esperienze tecniche nella materia (esperienze, che hanno

indotto a fissare il tasso per le tre emissioni nelle sopraricordate

misure, secondo un criterio di giusta remunerazione dei prelievi in

esame, che deve considerarsi implicito nel corpo di norme del 1976).

L'art. 36, in sé considerato, non sembra violato perché, se i

criteri della qualità e della quantità del lavoro non vengono in

considerazione, neppure acquisisce spessore al livello di giudizio di

legittimità costituzionale delle norme il criterio della sufficienza

della retribuzione ad assicurare al lavoratore e alla famiglia

un'esistenza libera e dignitosa la cui verifica in concreto spetta al

giudice di controversia individuale investito della conformità a detto

criterio del salario del singolo lavoratore.

Dell'art. 3 si è lamentata la violazione sotto varii aspetti -

interni ed esterni al mondo del lavoro, subordinato e no - dei quali

colpisce in piu incisivo modo il rilievo che al finanziamento della

incentivazione delle attività produttive sono chiamate a contribuire

le tre categorie di "colpiti" dalla normativa del 1976 e non anche gli

imprenditori e i titolari di redditi reali, e neppure l'universalità

dei dipendenti, pensionati e aventi diritto a compensi nel senso a

quest'ultima categoria assegnato dalla legislazione tributaria, ma

soltanto coloro che fruiscono di indicizzazioni coordinate alle

variazioni del costo della vita.

Si è obiettato dalla Presidenza del Consiglio e dalle difese dei

datori di lavoro che, non essendo identiche le situazioni dei "colpiti"

e degli indenni, l'art. 3 sarebbe non a proposito invocato, e

l'obiezione sembra colpire nel segno sia per quel che concerne la

discriminazione tra le varie forme di indicizzazione per essere diverse

le finalità pratiche, cui sono indirizzati i meccanismi in esame, ed

altre clausole, che mirano in vario modo a salvaguardare il potere

d'acquisto della moneta legale, sia perché sono diversi gli ambienti

economico-finanziari, nei quali operano da un lato le tre categorie di

destinatari e dall'altro lato le categorie non chiamate a far le spese

della incentivazione di attività produttive.

Certo, la tendenza del Parlamento a battere le vie di sempre e -

per uscire di metafora - a non muovere alla ricerca di "ricchezze

novelle" meno agevolmente identificabili può non essere disconosciuta,

ma trattasi di giudizio politico, riservato agli elettori e alle forze

sociali, cui la Corte non può sostituirsi. Il qual rilievo giova a

dire non opportunamente invocato l'articolo 1 Cost., cui i giudici, che

della denuncia si sono resi portatori, hanno attribuito un significato

di esclusività, che è smentito dal complesso della Costituzione,

dappoiché alla Carta sono ben presenti anche valori diversi dal

lavoro.

Il senso dell'art. 4 Cost., poi, si presta, vuoi nella lettera vuoi

nello spirito, ad essere, nei presenti incidenti, capovolto perché al

fine di assicurare il diritto al lavoro non tanto può quanto deve

essere perseguita la incentivazione delle attività produttive.

Rimane la censura di violazione dell'art. 39 o (a voler essere più

puntuali) di attentato all'ultima sua parte, riflettente l'autonomia

normativa dei sindacati, ma, a tacere che il testo costituzionale non

è stato ancora attuato nel momento strutturale della registrazione,

quale presupposto della personalità giuridica dei sindacati, la

normativa ordinaria del 1959, sulla quale si è pronunciata questa

Corte con sentenze, da cui, nei presenti incidenti, si è in utroque

argomentato, aveva di mira l'assicurazione del minimo trattamento

economico e normativo, che nella specie non viene in considerazione.

Sino a quando l'art. 39 non sarà attuato, non si può né si deve

ipotizzare - nei termini proposti - conflitto tra attività normativa

dei sindacati e attività legislativa del Parlamento e chiamare questa

Corte ad arbitrarlo.

4. - Dei due temi del corpo di norme del 1977 viene - lo si ripete

- verificata in questa sentenza la conformità ai dettami

costituzionali della disciplina della esclusione dalle retribuzioni dei

miglioramenti, descritti nell'art. 1 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12,

laddove ad altro documento decisorio è riservato il giudizio sulla

parziale novellazione dell'art. 2121, secondo comma, c.c. e degli

artt. 361 e 923 codice navigazione.

Ribadito che la normativa del 1976 continua ad applicarsi

nell'area temporale che le è propria malgrado l'entrata in vigore del

d.l. del 1977, è da rilevare in primo luogo che il d.l. del 1977

colpisce lavoratori dipendenti e lavoratori del settore pubblico e non

anche il personale statale e degli enti pubblici, di cui alla legge 20

marzo 1975, n. 70, né le due altre categorie dei destinatari della

normativa del 1976; in secondo luogo che trattasi non di una

prestazione (parziale) in luogo di adempimento, realizzata mediante

titoli del debito pubblico (art. 1, commi terzo e quarto), ma a) del

divieto di conglobamento, nella retribuzione a partire dal 1 febbraio

1977, di tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni

del costo della vita o di altre forme di indicizzazione corrisposti in

misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché

con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali operanti

nel settore dell'industria, b) della incomputabilità degli effetti

delle variazioni del costo della vita o di forma di indicizzazione su

qualsiasi elemento della retribuzione in difformità della normativa

prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai

contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e

limitatamente a tali elementi (art. 2 comma primo); in terzo luogo che

"ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere

applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi

che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura

inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al

primo comma" (art. 2, comma secondo); in quarto luogo che le somme non

più dovute ai lavoratori per effetto dell'art. 1 sarebbero devolute

alla riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici

(art. 3); in quinto luogo che veniva abrogata ogni disposizione in

contrasto con le norme contenute nel decreto ed erano definite nulle di

pieno diritto norme regolamentari e clausole contrattuali contrastanti

con il decreto medesimo (art. 4); in sesto ed ultimo luogo che gli

articoli 2 e ss. del decreto restavano in vigore fino al 31 gennaio

1979 (art. 5).

Proprio il carattere temporaneo, che accomunava il d.l. del 1976

alla normativa del 1977, è stato cancellato con la legge 31 marzo

1977, n. 91 di conversione (entrata in vigore il successivo 17 aprile),

con la quale il Parlamento, in sostituzione del soppresso art. 3, che

- si ripete - destinava le somme non più percepite dai lavoratori alla

riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici, ha

autorizzato con l'art. 2 il Governo della Repubblica a determinare, nel

termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, la

utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalle differenze tra

i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate con il d.l.

12/1977, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'art.

2 decreto stesso, nonché a regolare le modalità di riscossione.

Non si esauriscono nella soppressione degli artt. 5 e 3, sostituiti

con la tecnica della legge di delegazione e del decreto legislativo, le

modificazioni apportate con la legge di conversione: in disparte il

chiarimento del già richiamato art. 6, al divieto di conglobamento dei

miglioramenti contributivi si aggiunge la irricalcolabilità nei tempi

differiti, e degli accordi interconfederali operanti nel settore

dell'industria sono puntualizzate le date di stipulazione del 15

gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975.

La normativa del 1977 va integrata con il d.P.R. 6 giugno 1977 n.

384, entrata in vigore il successivo 27 luglio, il quale, limitatamente

all'anno 1977, indica i modi di utilizzazione delle somme non

corrisposte ai lavoratori dipendenti, soggiungendo che, se non

utilizzate nell'esercizio 1977, possono essere impegnate nell'esercizio

successivo; precisa che dette somme vanno versate dai datori di lavoro,

entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, in un apposito

conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale,

intestato al Ministero del tesoro e denominato "Fondo speciale di cui

all'articolo 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91", al quale affluiscono,

alla fine del secondo mese successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore del decreto (e cioè al 30 settembre 1977), anche le

somme dovute dal 1 febbraio al 30 giugno 1977 (art. 1), e prevede,

infine, le sanzioni a carico dei datori di lavoro in caso di omesso e

incompleto versamento (art. 2).

5. - Nel procedere al raffronto tra la normativa del 1977 e la

normativa che l'ha preceduta, non può questa Corte lasciare in ombra

la circostanza - di cui, seppure in guisa non chiara, ha avuto il

Pretore di Torino nozione nel motivare la ordinanza 1 giugno 1978 che

ha dato origine all'incidente iscritto al numero 453 del Reg. ord. 1978

- che, mentre le somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti dal 1

febbraio al 31 dicembre 1977, sono destinate al conseguimento delle

finalità specificate nel d.P.R. 384/1977, le somme non corrisposte in

tempo successivo al 1 gennaio 1978 rimangono nel patrimonio dei datori

di lavoro, ai quali non è imposto alcun obbligo, neppur generico, di

destinazione delle stesse per aver la legge di conversione (art. 1)

soppresso l'art. 3 d.l. 12/1977, per il quale le somme, non più dovute

ai lavoratori, erano devolute alla riduzione di costi aziendali e alla

copertura di oneri pubblici. Talché il "vuoto" di destinazioni diverse

dalla permanenza del numerario nei patrimoni dei datori di lavoro,

consecutiva alla limitazione del d.P.R. 384/1977 al 1977, rappresenta

- almeno allo stato attuale della legislazione ordinaria - il traguardo

della disciplina normativa in materia, della quale è stato punto di

partenza l'art. 5 d.l. 699/1976: si prendono le mosse dal prestito

forzoso, il cui ricavo è destinato all'incentivazione delle piccole e

medie industrie, e, traverso l'ablazione definitiva di parte della

retribuzione, dapprima destinata alla incentivazione delle attività

produttive e poi alla triplice finalità, espressa nel d.P.R.

384/1977, si perviene alla conservazione - senza vincolo di sorta -

delle somme, non versate ai lavoratori dipendenti, nei patrimoni dei

datori di lavoro.

L'ultima tappa della metamorfosi non può essere stimata

irrilevante dalla Corte, perché dal "vuoto", provocato dalla

limitazione temporale dell'art. 2 della legge di conversione del 1977 e

del d.P.R. 384/1977, sono incise le pretese di Vito Corsello,

dipendente della Cassa di risparmio di Torino, il cui ricorso porta la

data del 10 febbraio 1978 ed ha dato luogo, traverso l'ordinanza 1

giugno 1978, all'incidente iscritto al n. 453 Reg. ord. 1978; incidente

che - lo si ripete - offre il più ricco mosaico di norme impugnate e

di parametri di costituzionalità.

6. - Ciò precisato, l'attenzione della Corte si indirizza alle

questioni di costituzionalità del d.l. 12/1977, così come modificato

nella legge di conversione, ma non inciso dal ripetuto "vuoto", in

riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 Cost.

La destinazione delle somme non corrisposte ai lavoratori nel

periodo di tempo 1 febbraio-31 dicembre 1977 non diverge dalla

destinazione avvisata nella normativa del 1976 in guisa tale da

comportare diverso scioglimento, da parte della Corte, della questione

sorta dal sospetto di violazione dello art. 53 sulla quale la

destinazione può in qualche misura incidere, seppur non è consentito

porre in rilievo la maggiore puntualità, di cui il più volte

menzionato d.P.R. 384 del 1977, dà prova.

A ben più delicate indagini aprono il varco sia il carattere

definitivo del sacrificio dei lavoratori dipendenti non esteso ai

titolari di trattamenti pensionistici né ai creditori di compensi di

altra natura, sia la maggiore ampiezza subiettiva del sacrificio, che

coinvolge tutti i dipendenti e non i lavoratori titolari di compensi

elevati.

La Corte ha piena coscienza della gravità delle conseguenze

economiche della duplice scelta, cui sono pervenuti il Governo e il

Parlamento, e fa sua la espressione ricorrente nel corso delle

discussioni parlamentari - correre cioè la legge di conversione del

1977 sul filo della incostituzionalità -, ma non ritiene che il

giudizio reso a proposito della normativa del 1976 sia da modificare.

Certo, alla ampliatio dei lavoratori dipendenti colpiti si aggiunge

la liberazione, dall'obbligo del prelievo, dei creditori di compensi di

altro genere ma, a parte il non agevole reperimento di costoro, va

tenuto conto della esclusione dal prelievo dei titolari di trattamenti

pensionistici; esclusione, di cui non possono non giovarsi i

dipendenti, per i quali venga ad un tempo meno il rapporto di lavoro e

sorga il presupposto del rapporto pensionistico.

Vero è che il prelievo non opera con identico "peso" sulle fasce

dei redditi di lavoro, sibbene provoca in concreto sacrifici che

crescono con la compressione dei redditi, ma la reazione a tali

conseguenze, di cui non va dissimulata la estrema gravità, può essere

attuata nei giudizi, in cui il singolo lavoratore ben potrà nei

confronti del datore invocare il rispetto del minimo vitale in

conformità di ben consolidati orientamenti giurisprudenziali. Né va

dimenticato che - almeno nei limiti di concorrente vigenza delle due

normative - i compensi elevati sono colpiti non solo dal prelievo

definitivo, ma anche dall'onere del prestito forzoso.

Nella valutazione dei sospetti d'incostituzionalità della

normativa denunciata per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 36,

separatamente e congiuntamente verificata, la Corte deve tener conto

della sentenza 42/1980, con cui ha dichiarato l'illegittimità della

disciplina normativa dell'ILOR nella parte in cui colpisce i redditi

prodotti da rapporti di lavoro autonomo, purché non esplicati in forma

di esercizio di imprese; declaratoria che fa venir meno l'argomento per

l'appunto basato da taluna difesa dei datori di lavoro sul diverso

trattamento praticato a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi

nell'applicazione dell'imposta locale sui redditi.

Peraltro giova, per quel che concerne l'art. 3 considerato in sé e

congiuntamente con gli artt. 1 e 4, porre in evidenza che

l'assorbimento, nella normativa del 1977, della contrattazione del

settore industriale rappresenta un passo verso l'attuazione del

principio di uguaglianza nella materia disciplinata, contro il quale

non giova opporre l'interdipendenza dei vari elementi obiettivi del

rapporto di lavoro perché ben potranno, se lo credono, le categorie,

lese dall'appiattimento, rivalersi - traverso la contrattazione e, più

a monte, l'esercizio del diritto di sciopero nei modi consentiti dal

mos interpretato da questa Corte e dal giudice, cui spetta la funzione

di nomofilachia -, sui dati, estranei alla misura della retribuzione,

attingendo le auspicate "compensazioni", alle quali ben potranno i

datori di lavoro opporsi con i mezzi delineati negli artt. 3 e li legge

604/1966. Che poi l'appiattimento operi in peius e non in melius

ponendosi in contrasto con l'orientamento della derogabilità a favore

del solo lavoratore, recepito nell'art. 12 legge 604/1966, è

proposizione, che, non essendo detto principio generale (non assoluto

né ancor meno fondamentale) assicurato dalla Costituzione, non

coinvolge l'attività della Corte, che non può né deve farsi carico

delle offese a detto principio inferte dalle norme impugnate.

Le riflessioni, che ne scaturiscono, sono di ordine politico,

mentre rientrano i conflitti pratici, che possono derivarne, nella

competenza dei giudici delle controversie individuali e, in ipotesi

(art. 28 legge 300/1970), sindacali.

In ordine agli artt. 23 e 53 è da osservare in via preliminare che

non l'art. 23, ma l'art. 53 assume ipotetico rilievo nei procedimenti,

aventi per oggetto i maggiori corrispettivi relativi al periodo 1

febbraio-31 dicembre 1977, dappoiché destinatario delle somme non

corrisposte ai lavoratori è il Tesoro dello Stato, non già il

contraente datore, ma l'art. 53 non può dirsi violato nel senso

denunciato da alcune ordinanze di rimessione perché la delega a

determinare l'utilizzazione delle somme, di cui all'art. 2, primo

comma, legge 91/ 1977, costituisce la conseguenza, e non la premessa,

delle disposizioni sulle somme non più dovute ai lavoratori da parte

dei datori di lavoro.

Rimane l'art. 39, su cui hanno insistentemente discusso le parti

con argomenti a proposito dei quali è sufficiente sul piano

costituzionale osservare, in aggiunta alla motivazione spesa in punto

alla normativa del 1976, che, sino a quando non sarà disciplinata la

loro registrazione, l'individuazione dei sindacati legittimati alla

contrattazione collettiva (collettiva nel senso che alla parola può

essere riconosciuto a seguito della soppressione dell'ordinamento

corporativo) non può non essere affidata al gioco delle forze sociali,

che, al di là dei non sempre sussistenti vincoli associativi, si

trovano a rappresentare di fatto, e che di cotale esigenza sono stati

consapevoli Governo e Parlamento nel dare vita alla normativa del 1977

la quale presta - e non può non prestare - il fianco a valutazioni,

critiche o favorevoli, di estrazione economica, finanziaria e sociale,

e fornirà motivi di contesa sul quomodo della realizzazione normativa

e della concreta attuazione nelle controversie processuali individuali

e sindacali, ma non apre utile adito a incidenti di costituzionalità

fondati sull'asserito ostracismo decretato alle forze sociali.

Due rilievi a chiosa e chiusa dell'esame dei parametri riflettenti

la normativa del 1977 nel tempo di vigenza anteriore al 31 dicembre

1977. Nessuno dei lavoratori, che ebbero a denunciare la violazione, ha

postulato e, ancor meno, dimostrato di appartenere ai settori non

industriali, cui l'art. 2, comma secondo, d.l. 12/1977 vuole

applicabili le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti

collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza

in misura inferiore a quella stabilita dagli accordi interconfederali

15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975, operanti nel settore dell'industria,

né tra le parti si annoverano soggetti del settore pubblico per i

quali le indennità dovute in dipendenza di variazioni del costo della

vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in

contrasto con i ripetuti accordi (art. 2, comma terzo, d.l. 12/1977).

Pertanto, la sentenza della Corte, in virtù del principio della

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non pregiudica motivi e

argomenti, che potrebbero in ipotesi ricavare sostanza dalle

peculiarità proprie delle due categorie di rapporti, non impegnate nel

presente giudizio.

7. - La peculiarità dell'incidente, iscritto al n. 453 Reg. ord.

1978, che si è posta in rilievo, impone di verificarne l'incidenza

sulla fondatezza delle prospettate questioni di costituzionalità in

riferimento ai soli artt. 23 e 53 dei quali l'appropriazione senza

vincolo di destinazione, da parte dei datori di lavoro, delle somme non

corrisposte ai lavoratori dipendenti pone fuori gioco il secondo

dappoiché beneficiari della operazione sono e, se non interverranno

norme di diverso segno, saranno i datori di lavoro, non già io Stato

al quale le relative somme sono affluite per soli undici mesi (febbraio

a dicembre) del 1977.

A proposito dell'art. 23, limitatamente - si ripete - ai mesi del

1978 ai quali è limitato il giudizio di merito, è da osservare che il

sacrificio dei lavoratori dà luogo ad una sorta di (parziale)

rimessione forzata del debito (tacitamente, ma sicuramente accettata

dai datori di lavoro; art. 1236 c.c.) e non alla vicenda della datio in

solutum, che costituisce la normale fattispecie del testo

costituzionale in esame, ma la Corte - a parte la natura formalistica

della qualificazione in merito alla quale potrebbesi obiettare che il

bene rimesso rimane nel patrimonio del debitore e non va ad impinguare

la cassa del creditore - non può non farsi carico di ciò che

l'assenza di un qualsiasi vincolo di destinazione delle somme, di cui i

datori di lavoro non si spogliano, fornisce materia a dubbi sulla

razionalità della normativa, in ordine ai quali lo spartiacque tra il

politico-sociale e il giuridico non è di agevole individuazione.

Dubbi, che questa Corte scioglie, allo stato, in senso negativo, anche

in considerazione del fatto che l'intervallo di cinque mesi, nei quali

è costretto il suo giudizio, non permette d'identificare le misure

normative che in qualche guisa siansi in ipotesi sostituite alla

carenza di vincoli di destinazione, e, ancor più, di ponderarne

eventuali effetti. Canone di prudenza che ha indotto il giudice delle

leggi a non disporre verificazioni e altri mezzi istruttori (artt. 26 a

35 r.d. 27 agosto 1907, n. 642, richiamati, in quanto applicabili,

nell'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87), la cui opportunità si è

pur profilata nel corso della deliberazione della presente sentenza.

8. - Prima di tradurre nel dispositivo la sin qui svolta

motivazione deve la Corte sciogliere la riserva formulata sul limitare

della stessa, per annotare che la ordinanza introduttiva dell'incidente

iscritto al n. 102 Reg. ord. 1978 difetta dell'apprezzamento di

rilevanza della questione di costituzionalità della normativa del

1977, riflettente i miglioramenti retributivi, per omesso esame della

eccezione, basata dal convenuto istituto bancario sulla disdetta della

contrattazione sindacale del settore su cui il dipendente basava le

pretese di merito. Poiché trattasi di materia indisponibile il fatto

che la difesa dell'istituto, costituitasi avanti la Corte, più non

abbia insistito nella eccezione, non giova a giustificare l'esame del

merito della questione l'accesso alla quale è invece legittimato, ad

avviso della Corte, non già da ciò che altro giudice di merito abbia

in guisa convincente motivato su identica eccezione, sollevata da altra

banca (n. 617 Reg. ord. 1978), sibbene, e soprattutto, da ciò che le

parti, che lo hanno stimato utile alla soddisfazione dei propri

interessi, hanno ampiamente argomentato sul fondo della questione di

legittimità talché la rimessione degli atti al giudice a quo si

corromperebbe in ispreco di tempo e di attività (apprezzamento,

estensibile, per identità di ragione, all'incidente, iscritto al n.

101 Reg. ord. 1978, in riferimento al quale si è avvertita l'omissione

di esame di eccezione di irrilevanza di diverso contenuto).

Il che - è appena il caso di farne cenno - non impedirà agli

interessati di riproporre, ai fini del merito, domande e difese che han

fornito materia alle eccezioni d'irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - riunisce i dieci procedimenti;

2. - dichiara non fondate le questioni di legittimità della legge

10 dicembre 1976, n. 797 di conversione, con modificazioni, del d.l.

11 ottobre 1976 n. 699 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39,

53 Cost. e del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2, 4 e 6,

convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, in

riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost., sollevate dal

Pretore di Torino con ordinanza 1 giugno 1978 (n. 453 Reg. ord. 1978),

nonché non fondate le questioni di legittimità sollevate con le

ordinanze di varia data, iscritte ai nn. 419, 463, 543 e 549 Reg. ord.

1977, e ai nn. 101, 102, 273, 462 e 617 Reg. ord. 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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