Le pensioni di guerra, per la loro natura risarcitoria e la mancanza di ogni collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio, non sono assimilabili, sul piano sostanziale, a quelle ordinarie e, pertanto, il relativo ordinamento ha una sua autonomia che giustifica una differente disciplina senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel testo modificato dall'articolo unico legge 28 aprile 1967, n. 264, e dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, nonché dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che la previsione, in tale normativa, di una determinata differenza massima di età tra i coniugi quale condizione, in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti statali, perché la vedova abbia diritto alla pensione di riversibilità, creerebbe una irrazionale disparità di trattamento nei confronti delle pensioni di guerra nella cui normativa la predetta condizione non trova riscontro). - V. S. nn. 113/1968; 147/1971; 277/1974; 38/1972; 41/1973; 85/1975; 131/1975.
Art. 11 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 1 Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato · Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost.