Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 180

del c.p.m.p. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 maggio 1982 dal Giudice Istruttore presso

il Tribunale Militare Territoriale di Padova nei procedimenti penali

riuniti a carico di La Forgia Pasquale ed altri iscritta al n. 989 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1984 dal Tribunale Militare di

Cagliari nel procedimento penale a carico di Nobile Orlando ed altri

iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Nobile Orlando ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Nobile Orlando ed altri e l'avvocato

dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dei procedimenti penali a carico di La Forgia

Pasquale ed altri militari - imputati del reato di cui all'art. 180,

comma primo, c.p.m.p. - e di Papa Teino ed altri militari - imputati

del reato di cui all'art. 180, comma secondo, c.p.m.p. - il Giudice

istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Padova, con ordinanza

4 gennaio 1978, su iniziativa del P.M., sollevò questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 180, commi primo e secondo,

c.p.m.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma

terzo, 97, comma primo, della Costituzione.

Il detto giudice rilevò che la norma impugnata si collega al

regolamento di disciplina approvato con d.p.r. 31 ottobre 1964, il

quale prescrive che i reclami e le domande debbono essere

esclusivamente individuali (art. 42, n. 1), e qualifica, di

conseguenza, illecita la presentazione di un'istanza da parte di due o

più militari, collettivamente, o separatamente purché previo accordo

(art. 42, n. 2), vietando altresì la presentazione di reclami o

domande da parte di un solo militare, quando agisca per conto di altri

(art. 42, n. 2).

Considerò, per lumeggiare la portata della norma impugnata, che

l'art. 184, comma primo, c.p.m.p. punisce l'iniziativa di raccogliere

sottoscrizioni, o anche la mera sottoscrizione, "per una collettiva

rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla

disciplina", e cioè un'attività che - qualora non si ritenga che la

protesta e la rimostranza siano condotte ontologicamente

differenziabili dal reclamo - deve qualificarsi come preparatoria di

quella prevista dall'art. 180 c.p.m.p. e che l'art. 175, comma primo,

n. 2, c.p.m.p. punisce, inoltre, come ammutinamento, e quindi allo

stesso modo di una disobbedienza collettiva (art. 175, comma primo, n.

1), i militari che, in numero non inferiore a quattro, persistano nel

presentare "a voce o per iscritto" una domanda, un esposto, o un

reclamo, e cioè un'attività il cui realizzarsi presuppone l'avvenuta

presentazione all'autorità militare di una istanza collettiva.

Osservò:

che la norma impugnata non distingue fra le varie ipotesi: che la

domanda, l'esposto o il reclamo abbiano il loro presupposto in un

interesse direttamente o indirettamente tutelato da norme giuridiche, o

in un mero interesse di fatto; che si tratti di interessi individuali

occasionalmente convergenti o di veri e propri interessi collettivi;

che i proponenti siano i titolari dell'interesse in questione o che

agiscano per conto di altri militari; che la pretesa fatta valere

abbia, o no, fondamento (sicché la stessa rappresentazione collettiva

all'autorità di veri e propri diritti soggettivi o interessi legittimi

dei proponenti viene a configurare il delitto in argomento, non essendo

applicabile nell'ordinamento penale militare, per testuale disposto

dell'art. 40 c.p.m.p., l'esimente dell'esercizio di un diritto prevista

nell'art. 51 c.p.);

che, pertanto, per effetto della norma impugnata, ogni diritto

soggettivo, legittimo interesse o mero interesse del militare, purché

suscettibile di soddisfazione previa presentazione di un'istanza

all'autorità militare, subisce un condizionamento costituito dalle

modalità con cui viene fatto valere: rimane, cioè, almeno

temporaneamente, non soddisfatto, se rappresentato all'autorità

mediante un'istanza collettiva (cfr. l'art. 41, n. 1, del regolamento

di disciplina, che riconosce al militare il diritto di presentare

istanze individuali e l'art. 42, n. 3, del regolamento di disciplina,

per il quale "in ogni caso, reclami o domande collettive non sono presi

in considerazione");

che col reato di cui all'art. 180 c.p.m.p. - la cui oggettività

giuridica sta nella persecuzione delle pressioni morali esercitate

sull'autorità militare mediante il numero degli istanti e nella tutela

della libertà di decisione della detta autorità - è punita, in

definitiva, la presentazione collettiva, o anche individuale purché

riferibile ad un accordo dei proponenti, di una qualsiasi istanza

rivolta all'autorità militare e, per ciò stesso, viene compresso in

determinati suoi, aspetti, funzionali all'esigenza di far valere propri

interessi e diritti nel seno di un'istituzione, il fondamentale diritto

(art. 2 Cost.) di manifestazione del pensiero (art. 21, comma primo,

Cost.), che comprende anche la facoltà di esprimere il pensiero in

unione ad altre persone.

Considerò ancora il detto giudice:

che l'art. 52 Cost. prescrivendo che l'ordinamento militare "si

informi allo spirito democratico della Repubblica", impone il

contemperamento tra tutela dell'istituzione e tutela dell'individuo e

della collettività, tenuti presenti, come punti di riferimento, le

finalità istituzionali delle FF.AA. da un lato ed i diritti

costituzionalmente garantiti al cittadino dall'altro; sicché appare

ingiustificato - oltre che discriminatorio rispetto alla generalità

dei cittadini (art. 3 Cost.) - il divieto fatto ai militari di ogni

elementare, civile e rispettosa forma di prospettazione all'autorità

militare di propri interessi, individuali o collettivi che essi siano;

che, inoltre, essendo la norma impugnata applicabile anche nel caso

in cui gli agenti siano titolari di diritti o di interessi legittimi,

la repressione penale riguarda persino l'istanza collettiva che

prospetta all'autorità militare l'adozione di provvedimenti doverosi,

in quanto imposti da norme giuridiche, sicché, da un lato, il

richiamarsi alle finalità dell'istituzione militare e alle esigenze

della disciplina apparirebbe un avallo della concezione, ormai

insostenibile, delle Forze armate come corpo separato, dall'altro

contrasterebbe con i principi del buon andamento e dell'imparzialità

dell'amministrazione sanciti, anche con riferimento all'amministrazione

militare, dall'art. 97, comma primo, Cost., e in relazione ai quali la

proposizione di istanze collettive all'autorità militare

rappresenterebbe un mezzo di controllo sulla legalità dell'azione

amministrativa ed anzi consentirebbe forme di partecipazione indiretta

della collettività militare alle decisioni di competenza della

gerarchia.

Soggiunse il detto giudice che la dichiarazione di illegittimità

avrebbe dovuto essere estesa, ex art. 27, ultimo comma, legge n. 87 del

1953, per i motivi sopra esposti, all'art. 175, comma primo, n. 2, e

184, comma primo, c.p.m.p..

2. - Intervenne il Presidente del Consiglio dei ministri e chiese

che le questioni di legittimità costituzionale fossero dichiarate non

fondate per le seguenti ragioni:

a) la norma impugnata fa parte di un sistema imperniato sulla

facoltà, da parte del militare in servizio, di far reclamo o domanda

individualmente (art. 42 d.p.r. 31 ottobre 1964 - regolamento di

disciplina). Essa, pertanto, non incide sulla libertà di manifestare

il proprio pensiero, garantita dagli artt. 21 e 2 della Costituzione,

quanto al contenuto, essendo possibili le manifestazioni individuali,

ma si riferisce alle modalità, perché pone solo il divieto di

manifestazioni collettive. E la Corte costituzionale, con particolare

riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, ha più volte

chiarito (ordinanza n. 106 del 1974) che la disciplina di una modalità

di esercizio di un diritto non costituisce di per sé lesione di

quest'ultimo, sempre che il diritto stesso non ne risulti snaturato o

che il suo esercizio non sia reso difficile o addirittura impossibile.

b) l'art. 52, comma secondo, parte prima, Cost. dispone che "il

servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla

legge", sicché, nell'ambito della tutela degli interessi collegati

all'esistenza delle Forze armate, la norma dell'art. 180 c.p.m.p., in

quanto non lesiva della libertà individuale di manifestare il

pensiero, non esorbita dalla discrezionalità che è propria del

legislatore.

3. - Questa Corte, con ordinanza 19 gennaio 1982, n. 25, dispose la

restituzione degli atti al giudice istruttore del Tribunale Militare

Territoriale di Padova, affinché procedesse ad una nuova valutazione

della rilevanza della questione alla luce dei principi introdotti della

sopravvenuta legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di

principio sulla disciplina militare", della quale richiamò gli artt.

3, 9, 22 (abrogativo dell'art. 40 c.p.m.p.), 23 e 25.

4. - Con ordinanza emessa il 18 maggio 1982 il Giudice istruttore

presso il Tribunale Militare di Padova ha nuovamente proposto la

questione, negli stessi termini originariamente precisati, ritenendo

che la legge 11 luglio 1978, n. 382 non ha inciso sulla sua rilevanza.

Ha ritenuto, infatti, il giudice a quo, che la legge n. 382 del

1978 non ha abrogato l'art. 180 c.p.m.p., sia perché l'art. 25 della

citata legge si riferisce alla sola caducazione delle norme del

regolamento di disciplina, sia perché non è ravvisabile una

abrogazione tacita, ove si consideri che non vi è incompatibilità

logica tra la normativa che istituisce gli organi di rappresentanza dei

militari (artt. 18-20) e rende lecite le attività necessarie al loro

funzionamento (art. 23), e le disposizioni incriminatrici, ivi compreso

l'art. 180 c.p.m.p., la cui mancanza renderebbe leciti in ogni caso i

comportamenti in esse delineati, anche se non inerenti o connessi

all'attività degli organi predetti.

In tal senso si sarebbe d'altra parte espressa anche la Corte

costituzionale con la sentenza n. 31 del 1982, la quale, pur dopo

l'entrata in vigore della legge n. 382 del 1978, ha ritenuto vigente e

legittimo l'art. 184, comma secondo, c.p.m.p., che punisce l'adunanza

di militari per trattare di cose attinenti al servizio ed alla

disciplina, e perciò comportamenti di sicura liceità, qualora si

esplichino nell'ambito del funzionamento degli organi rappresentativi.

5. - Nel corso di procedimento penale a carico di Nobile Orlando ed

altri sottufficiali, imputati di reclamo collettivo previo accordo

aggravato (artt. 47, n. 2, e 180, comma primo, c.p.m.p.), il Tribunale

Militare di Cagliari, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1984 (R.O. n.

486/84) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

180, comma primo, c.p.m.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma

primo, 52, comma terzo, Cost..

Il Tribunale - dopo aver richiamato adesivamente l'ordinanza 4

gennaio 1978 del Giudice istruttore del Tribunale Militare di Padova ed

aver precisato che nel "reclamo" collettivo punito dall'art. 180, comma

primo, c.p.m.p., rientra anche il mero comportamento (nella specie,

astensione collettiva dalla consumazione dei pasti presso la mensa di

servizio) - ha svolto osservazioni dirette anche esse a escludere che

la nuova legge n. 382 del 1978 abbia abrogato l'art. 180 c.p.m.p. e a

dimostrare come ne abbia anzi evidenziato il contrasto con le norme

della Costituzione ora indicate.

In particolare ha considerato:

a) l'art. 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente norme di

principio sulla disciplina militare, somministra ulteriori argomenti a

favore della tesi dell'illegittimità costituzionale dell'art. 180

c.p.m.p. per contrasto con i principi fondamentali della Carta, in

quanto consente, per i militari, solo "limitazioni" nell'esercizio dei

diritti costituzionali e non già divieti assoluti, qual è quello

attinente il reclamo espresso in modo collettivo, indipendentemente dal

suo contenuto. Sicché condizionamenti e limitazioni nei riguardi di

diritti costituzionalmente garantiti - riconosciuti ai militari alla

pari degli altri cittadini - sono da ritenere ammessi soltanto in

funzione dell'assolvimento dei compiti delle Forze armate, il cui

ordinamento deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica

(art. 52, comma terzo, Cost.).

b) A tale principio non sembra corrispondere l'art. 180 c.p.m.p.,

che punisce il reclamo collettivo, senza operare distinzioni circa la

effettiva incidenza lesiva del suo contenuto nei confronti

dell'organizzazione militare, sul presupposto dell'alto potere di

suggestione e di incitamento a delinquere contro i principi della

disciplina e della gerarchia militare che è insito nelle modalità del

reclamo collettivo, ricompreso tra i reati di "sedizione". È

significativo, al riguardo, che l'intera materia dei reati di sedizione

è stata oggetto di profonda rielaborazione nel disegno di legge di

iniziativa governativa n. 2531, concernente la delega al governo per

l'emanazione del nuovo codice penale militare di pace (comunicato alla

Presidenza della Camera dei deputati il 14 aprile 1981 e poi decaduto),

dove la figura della sedizione viene ristretta ai soli comportamenti,

collettivi o individuali, "caratterizzati da ribellione ed ostilità

verso le autorità militari o verso le istituzioni". Ciò sembra

convalidare l'assunto secondo il quale - essendo i diritti inviolabili

dei militari suscettibili di condizionamenti solo in dipendenza dei

limiti logici di ciascuna libertà - appare ingiustificato il

condizionamento posto dall'art. 180 c.p.m.p. alla libertà di

manifestazione del pensiero per i militari, collegando l'incriminazione

al numero dei soggetti agenti, indipendentemente dalla valutazione del

contenuto del comportamento, e della sua attitudine a ledere

l'ordinamento costituzionale dello Stato.

c) Né, infine, può indurre a conclusioni diverse l'introduzione,

anche nell'ordinamento penale militare, dell'esimente dell'esercizio di

un diritto ex art. 51 c.p., a seguito dell'abrogazione, disposta

dall'art. 22 della legge n. 382 del 1978, dell'art. 40 c.p.m.p., che

espressamente ne escludeva l'applicazione, in quanto l'esimente attiene

al momento patologico del fatto delittuoso, che, per ragioni

particolari, viene consentito e rimane esente da pena, mentre l'ipotesi

delittuosa delineata nell'art. 180 c.p.m.p. prescinde nella sua

configurazione dall'esistenza di alcuna giustificazione e per tale

motivo criminalizza ogni comportamento collettivo dei militari volto a

presentare domande, esposti o reclami, che, quale espressione del

diritto di libera manifestazione del pensiero, deve essere ammessa

indipendentemente dal numero dei militari che se ne rendono autori.

Si sono costituiti i soggetti imputati nel giudizio a quo

sollecitando l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevando

che la questione sollevata dal Tribunale Militare di Cagliari

sostanzialmente coincide con quella proposta dal Giudice istruttore del

Tribunale Militare di Padova con l'ordinanza emessa il 4 gennaio 1978

(R.O. n. 272/1978), e riproposta, a seguito di restituzione degli atti

disposta dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 25 del 1982, con

ordinanza emessa il 18 maggio 1982 (R.O. n. 989/83) e richiamandosi

conseguentemente alle deduzioni già svolte nel precedente intervento. Considerato in diritto :

1. - Poiché le due ordinanze in epigrafe del Giudice istruttore

presso il Tribunale militare di Padova e del Tribunale di Cagliari

hanno per oggetto questioni sostanzialmente identiche, i relativi

giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - L'ordinanza pronunciata il 18 maggio 1982 dal Giudice

istruttore presso il Tribunale militare di Padova - dopo la

restituzione degli atti disposta da questa Corte per il riesame della

rilevanza delle questioni proposte con la precedente ordinanza del 4

gennaio 1978 a seguito della sopravvenuta legge 11 luglio 1978, n. 382

- ha così provveduto:

premesso il riferimento agli atti del processo contro Pasquale La

Forgia e altri militari imputati del reato di cui all'art. 180, comma

primo, c.p.m.p. (per avere presentato un reclamo collettivo scritto

concernente l'asserita inagibilità della caserma a seguito di

terremoto), nonché agli atti del processo contro Teino Papa ed altri

militari, imputati del reato di cui all'art. 180, comma secondo, dello

stesso codice (per avere presentato reclamo avente analogo oggetto

nella forma comportamentale costituita dall'astensione collettiva dal

rancio); premesso altresì il riferimento alla questione di

"legittimità costituzionale dell'art. 180, comma primo, nella parte in

cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o

verbale" già sollevata con l'ordinanza del 4 gennaio 1978 (nella quale

peraltro la questione era stata posta relativamente a entrambi i commi

dell'art. 180 c.p.m.p.); ha diffusamente motivato sulla rilevanza della

medesima malgrado la sopravvenuta legge n. 382 del 1978, e ne ha

sollecitato da questa Corte la decisione.

È certo che, in tal modo, il giudice a quo ha sollevato questione

di legittimità, in riferimento ai parametri indicati nella precedente

ordinanza, dell'art. 180, comma primo, il quale prevede come reato la

presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno

solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo.

Viceversa non è altrettanto certo, e anzi sembra doversi escludere,

che abbia sollevato analoga questione di legittimità relativamente

all'art. 180, comma secondo, che prevede come distinto reato, e punisce

con pena più severa, la presentazione collettiva ad opera di almeno

quattro persone di un'istanza, esposto o reclamo mediante

manifestazione pubblica.

Infatti, sempre in relazione alle modalità adottate, può

ipotizzarsi tanto che il detto giudice abbia inteso non riproporre la

questione di legittimità dell'art. 180, comma secondo, in argomento,

già proposta con la precedente ordinanza 4 gennaio 1978 in ordine al

fatto della presentazione di reclamo collettivo in forma

comportamentale (astensione dal rancio) imputato sotto tale titolo a

Teino Papa ed altri militari, quanto che abbia inteso ricondurre sotto

il titolo di reclamo collettivo ai sensi dell'art. 180, comma primo,

oltre alla presentazione del reclamo scritto contestata a Pasquale La

Forgia e ad altri militari, anche il fatto comportamentale addebitato a

Teino Papa e ad altri militari.

Ipotesi, quest'ultima, analoga a quella verificatasi nel caso

dell'ordinanza del Tribunale militare di Cagliari 30 gennaio 1984, la

quale ha sollevato questione di legittimità, in ordine agli stessi

parametri, dell'art. 180, comma primo, c.p.m.p. - come si desume,

malgrado il richiamo all'art. 180 del detto codice senza altra

specificazione, dal riferimento, nell'esposizione del fatto addebitato,

alla commissione di esso da parte di più di dieci persone - in

relazione a un reclamo collettivo (contro un ordine di servizio),

espresso mediante comportamento costituito da collettiva astensione dal

rancio.

La pronuncia di questa Corte va dunque circoscritta alla questione

di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma primo, c.p.m.p.

sollevata da entrambe le ordinanze in esame con analoghi argomenti

(l'ordinanza del Tribunale di Cagliari espressamente si riporta a

quelli svolti dalla precedente ordinanza 4 gennaio 1978 dal Giudice

istruttore del Tribunale militare di Padova, facendoli propri) in

riferimento agli artt. 2, 3, 21, 52, 97 Cost., in quanto vieta la

presentazione collettiva da parte di dieci o più persone - secondo

l'ordinanza del Tribunale militare di Cagliari anche nella forma

comportamentale della astensione dal rancio - di una domanda, esposto o

reclamo (per cose attinenti alla disciplina o al servizio)

all'autorità militare.

3. - Si sostiene dai giudici a quibus che la norma impugnata, in

quanto si riferisce indiscriminatamente ad ogni istanza o rimostranza

rivolta in forma collettiva (da un certo numero di militari)

all'autorità militare - quali che ne siano le ulteriori modalità o i

contenuti, e anche se essi non siano tali da rendere illecita l'istanza

o rimostranza diretta alla stessa autorità in forma individuale e

addirittura anche se il contenuto consista in pretese fondate o

comunque astrattamente formulabili sulla base della stessa normativa in

vigore - finisce col comprimere il diritto fondamentale di libera

manifestazione del pensiero in una modalità di esercizio da ritenere

essenziale: qual è, appunto, la forma collettiva.

Secondo i giudici a quibus la compressione o limitazione oltre ad

essere in sé inammissibile per la latitudine e gravità che viene ad

assumere in relazione alla indeterminatezza del suo oggetto, non

sarebbe giustificata dalla garanzia di valori protetti dall'art. 52

Cost., giacché questo da un lato impone un contemperamento fra tutela

dell'istituzione e tutela "dell'individuo e della collettività", e

dall'altro, enunciando il principio che l'ordinamento militare si

informa allo spirito democratico della Repubblica, postula, anziché

vietare, ogni pacifica e civile "prospettazione".

"Prospettazione", la quale, oltre a una forma di "partecipazione

indiretta della collettività militare" alle decisioni dell'autorità -

conforme allo spirito democratico suindicato - costituirebbe,

soprattutto se diretta a far valere pretese fondate o comunque

astrattamente formulabili sulla base della stessa normativa in vigore,

uno strumento di controllo sull'osservanza dei principi di legalità e

di buon andamento, sanciti anche per l'amministrazione militare

dall'art. 97 Cost..

4. - La questione di legittimità della norma impugnata per

violazione dell'art. 21 Cost. in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost.

(l'art. 2 è richiamato come garanzia generale dei diritti

fondamentali, fra i quali è quello di libera manifestazione del

pensiero) è fondata.

Non vi è dubbio che la norma impugnata - in quanto vieta la

presentazione collettiva, anche in forma comportamentale, da parte di

militari, di domande, esposti, reclami all'autorità militare, ponga un

limite penalmente sancito alla libertà di manifestazione del dissenso

- e alla correlata libertà di petizione - e quindi alla libertà di

manifestazione del pensiero considerata in una sua modalità di

esercizio: la forma collettiva.

Né vi è dubbio che la forma collettiva di manifestazione del

pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost. come essenziale alla libertà

di cui si tratta. Ciò in quanto la forma collettiva (e così quella

individuale in rappresentanza collettiva che in essa è compresa) è

necessaria al fine di dare corpo e voce ai movimenti di opinione

concernenti interessi superindividuali. D'altra parte la garanzia

costituzionale si estende in linea di principio a ogni modalità di

esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, in relazione

al particolare valore che questa riveste in ogni ordinamento

democratico. Estensione che è stata più volte proclamata da questa

Corte sia con riguardo all'uso dei mezzi di esternazione o di

diffusione (sentenze n. 1 del 1956, 51 del 1960 e altre successive),

sia con specifico riferimento alle modalità di esercizio. In proposito

questa Corte, pur ammettendo che le dette modalità possono essere

oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio

del diritto, ha subordinato la legittimità della limitazione alla

duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura

impossibile l'esercizio disciplinato e sia giustificata dalla

protezione di altri valori costituzionali (fra le altre, le sentenze n.

9 del 1965, n. 131 del 1973, n. 106 del 1974).

Orbene non ricorre né l'una né l'altra condizione nel limite

posto con la norma impugnata alla forma collettiva di manifestazione

del pensiero dissenziente dei militari. Rettamente, infatti, i giudici

a quibus hanno rappresentato da un canto che la limitazione, per

l'eccessiva portata che assume a causa della genericità o

indeterminatezza dell'oggetto finisce con il criminalizzare la forma

collettiva di manifestazione come tale, e così con il vanificare in un

suo atteggiamento essenziale la libertà in discorso; dall'altro che la

limitazione stessa non trova sostegno nella protezione costituzionale

di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate.

5. - In relazione al primo aspetto, che involge l'individuazione

della portata della denunciata limitazione della libertà di

manifestazione del pensiero, mette conto rilevare che esso è stato

esplorato da questa Corte in riferimento a norme incriminatrici le

quali, denunciate come indebite limitazioni della libertà di

manifestazione del pensiero, sono state valutate sotto l'aspetto della

loro riconducibilità al limite costituito dalla necessità di

preservare l'ordine pubblico da turbative violente di esso.

La quale impostazione ha particolare importanza per la soluzione

della questione in esame. E ciò in quanto nel codice penale militare

di pace la norma che prevede il delitto di reclamo collettivo è

collocata, sotto il titolo III del libro II, fra i reati contro la

disciplina militare e in particolare, sotto il capo II, fra quelli di

sedizione: sedizione che, secondo la dottrina e la giurisprudenza del

Tribunale supremo militare prevalenti, è qualificata dal carattere di

ribellione, e quindi di promozione di violenza, contro ordinamenti o

istituzioni militari.

Nelle pronunce allora rese da questa Corte è chiaramente

individuabile una tendenza nel senso di ritenere che per la

configurabilità del limite suindicato non sia sufficiente la critica

anche aspra delle istituzioni, la prospettazione della necessità di

mutarle, la stessa contestazione dell'assetto politico sociale sul

piano ideologico, ma occorra un incitamento all'azione e quindi un

principio di azione, e così di violenza contro l'ordine legalmente

costituito, come tale idoneo a porre questo in pericolo.

Quali espressioni della tendenza possono essere menzionate le

seguenti sentenze: n. 120 del 1957, concernente la previsione del reato

di grida e manifestazioni "sediziose", di cui all'art. 654 c.p.; n. 87

del 1966, concernente la previsione del delitto di propaganda e

apologia sovversiva o antinazionale, di cui all'art. 272 c.p.; n. 65

del 1970, concernente la previsione del delitto di istigazione a

delinquere, di cui all'art. 414 c.p.; n. 16 del 1973 concernente la

previsione del delitto di istigazione all'odio fra le classi sociali di

cui all'art. 415 c.p.; n. 71 del 1978, concernente ancora la previsione

del delitto di istigazione di militari a disobbedire alle leggi di cui

all'art. 266 c.p..

Alcune delle dette sentenze sono indotte a dare soluzioni

interpretative, in quanto ritengono che in tali casi la manifestazione

del pensiero, caratterizzandosi nel modo suindicato, abbia mutato la

propria natura col divenire forma di induzione ad azioni o reazioni

violente contro l'ordine pubblico e così abbia perso la garanzia

apprestata dall'art. 21 Cost. (cfr. in particolare le sentenze n. 120

del 1957, n. 87 del 1966, n. 65 del 1970, n. 16 del 1973, n. 71 del

1978).

Talaltra volta la pronuncia, nel presupposto che la previsione

considerata non consenta una sentenza interpretativa "di rigetto" o "di

accoglimento", ne incide correttivamente il contenuto (in particolare

la sentenza n. 16 del 1973 censura la norma impugnata in quanto, per

l'indeterminatezza dell'oggetto, "non precisa che l'istigazione ivi

prevista", per diversificare dalla mera manifestazione o diffusione di

dottrine o di ideologie garantita dall'art. 21 Cost., "deve essere

attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità"; e

conseguentemente la colpisce in tale mancata determinazione, cui pone

rimedio con sentenza additiva).

Mal al di là delle varie tecniche impiegate, la tendenza è

costante nei termini indicati.

Per quel che concerne specificamente la materia che qui interessa,

la tendenza stessa trova poi riscontro nell'indirizzo interpretativo,

che si è venuto affermando nella giurisprudenza del Tribunale supremo

militare, nel senso di enucleare dalla fattispecie del reclamo

collettivo, per ricondurle a fattispecie di sedizione in senso stretto

(quali quelle di cui agli artt. 182 o 183 c.p.m.p.), le manifestazioni

di dissenso le quali, soprattutto per le modalità o per le

circostanze, siano caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le

istituzioni o gli ordinamenti militari: dalla direzione e/o

dall'idoneità, cioè, a porsi come espressioni di violenza

sovvertitrice o ad innescare processi formativi od esplosivi di questa

in danno delle istituzioni o degli ordinamenti suddetti.

Tali condotte - questa è la conclusione cui si perviene secondo

l'interpretazione invalsa con riferimento all'ordinamento militare, in

analogia con quella come sopra presupposta da questa Corte con

riferimento all'ordinamento generale - sono fuori dell'ambito della

manifestazione (anche collettiva) del dissenso, e viceversa questa è

estranea all'ambito delle prime. E la conclusione trova indiretta

conferma nella sentenza di questa Corte n. 29 del 1982, la quale

dichiara infondata la questione di legittimità, in riferimento

all'art. 21 Cost., della previsione incriminatrice contenuta nell'art.

182 c.p.m.p. (attività sediziosa), escludendo che la condotta che ne

è oggetto possa consistere "nella critica anche aspra degli

ordinamenti militari, sorretta come tale dalla libertà costituzionale

della manifestazione del pensiero".

È così acclarato: a) che la previsione incriminatrice impugnata,

colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso - o la

pacifica formulazione collettiva di petizione - dei militari nei

confronti dell'autorità militare, colpisce una mera manifestazione

collettiva di pensiero in quanto tale; b) che ciò importa un limite

penalmente sancito alla libertà di manifestazione del pensiero di

così ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo

difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo

atteggiamento essenziale.

6. - In riferimento al secondo aspetto della problematica sollevata

dalle ordinanze di rimessione - se cioè una così ampia e grave

limitazione del diritto fondamentale in argomento trovi comunque

giustificazione nella protezione costituzionale di valori attinenti

all'ordinamento delle Forze armate - valgano le seguenti

considerazioni.

Anzitutto occorre ribadire la rilevanza centrale - emergente del

resto dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata - che la

libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma

collettiva, assume ai fini dell'attuazione del principio democratico

non solo nel nostro ordinamento, che in relazione a tale principio

solennemente si qualifica (art. 1 Cost.), ma nelle più significative

espressioni della civiltà giuridico-politica che in esso trova la sua

caratterizzazione di fondo.

Per altro verso occorre considerare la portata generale del

precetto espresso con l'art. 52 Cost. - norma in cui la suindicata

protezione costituzionale si incentra - secondo il quale l'ordinamento

delle Forze armate è informato allo spirito democratico della

Repubblica.

La valutazione coordinata dei due momenti normativi di rango

costituzionale induce ad escludere che una libertà costituente cardine

di democrazia nell'ordinamento generale possa subire una limitazione

dell'ampiezza e gravità suindicate in relazione ad esigenze proprie

dell'ordinamento militare.

Al contrario è da ritenere che la pacifica manifestazione del

dissenso dei militari nei confronti dell'autorità militare - anche e

soprattutto in forma collettiva per l'espressione di esigenze

collettive attinenti alla disciplina o al servizio - non soltanto

concorra alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili

sulla base della normativa vigente e quindi all'attuazione di questa,

ma promuova lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle

Forze armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti della

Costituzione.

Ciò non importa obliterare quelle particolari esigenze di coesione

dei corpi militari che si esprimono nei valori della disciplina e della

gerarchia; ma importa negare che tali valori si avvantaggino di un

eccesso di tutela in danno delle libertà fondamentali e della stessa

democraticità dell'ordinamento delle Forze armate.

In realtà l'incriminazione del reclamo collettivo, introdotta dal

c.p.m.p. ora in vigore col munire di sanzione penale un divieto

espresso dal previgente regolamento di disciplina (che considerava il

reclamo collettivo come "grave mancanza contro la subordinazione"),

costituì un voluto incremento di tutela dei valori della disciplina,

in relazione alla considerazione che ogni collettiva rimostranza o

protesta, per il solo fatto di muovere da un "concerto" e di essere

collettiva, anche se limitata alle "cose di servizio militare", è, per

se stessa, un "fenomeno contagioso" da "tener lontano dalla milizia",

un pericolo per la disciplina da reprimere al fine di porre "un più

rigido freno" alla medesima (cfr. Relazione al progetto preliminare del

codice della reale Commissione per la riforma, nn. 125 e 126).

Traspare evidente da tali note l'autoritarismo dell'orientamento di

politica criminale che vi è sotteso, caratterizzato dall'esigenza di

conferire particolare rigore alla disciplina, di esaltarne il valore,

di assicurarne l'osservanza mediante la penalizzazione di condotte in

ragione della mera "pericolosità presunta": in che consiste l'eccesso

di tutela, desumibile indirettamente anche dallo sforzo sistematico

impiegato per l'allargamento del concetto di "sedizione" (esteso ad

ipotesi pur contestualmente definite "forme minori o complementari").

Eccesso ad escludere il quale è vano ravvisare l'oggettività

giuridica del reato nella garanzia della libertà di decisione

dell'autorità militare, che sarebbe particolarmente insidiata dalle

forme di manifestazione collettiva del pensiero, attesoché tale

insidia non può senza pretestuosità (connessa ad autoritarismo)

ravvisarsi al di fuori della ipotesi di pericolosità concreta: ipotesi

riconoscibile, semmai, nelle forme di sedizione in senso stretto, e non

già nella condotta oggetto della previsione impugnata.

D'altra parte l'eccesso non è eliso dalla normativa introdotta con

la legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina

militare) giacché essa - secondo l'interpretazione dei giudici a

quibus, che non vi è ragione di disattendere - non implica

l'abrogazione della figura in parola. Anche se - affermando che

spettano ai militari i diritti dei cittadini e prevedendo che, peraltro

ex lege, possono essere imposte ai militari limitazioni nell'esercizio

di tali diritti e l'osservanza di particolari doveri al (solo) fine di

garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate - essa

rispecchia l'esigenza, la quale promana dalla Costituzione, che la

democraticità dell'ordinamento delle Forze armate sia attuata nella

massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei

propri fini istituzionali (perseguimento cui non osta la critica o la

petizione collettiva pacifica dei militari).

E neppure l'eccesso può considerarsi adeguatamente ridotto, in

relazione alla materia di cui si tratta, dalla istituzione e dalla

disciplina, ad opera della legge ora indicata (artt. 18 e 19) e del

relativo regolamento di attuazione dettato con d.p.r. 4 novembre 1979,

n. 691, di organi di rappresentanza di militari. E ciò in quanto, pur

essendo conferita a tali organi la funzione di rappresentare

all'autorità istanze di carattere collettivo relative a determinati

"campi di interesse" - e così essendo riconosciuta rilevanza e

liceità di espressione agli interessi collettivi dei militari - non è

coperto l'arco delle possibili istanze collettive e, soprattutto, non

è giustificata la espropriazione penalmente sancita (o almeno non è

giustificata l'incriminazione) della rappresentazione di tali istanze

nei confronti dei loro soggetti reali.

7. - Va, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima la norma

impugnata.

Il riconoscimento della fondatezza della questione e la conseguente

dichiarazione di illegittimità della norma impugnata in riferimento ai

parametri sopra indicati importano l'assorbimento della questione di

legittimità della norma stessa rispetto al parametro costituito

dall'art. 97 Cost..

Il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova ha

sollecitato la dichiarazione di illegittimità conseguenziale ex art.

27 della legge n. 87 del 1953, degli artt. 184, comma primo e 175,

comma primo, n. 2, c.p.m.p.. Ma la Corte non ritiene di poter dare

corso alla sollecitazione.

La fattispecie legale di cui all'art. 184, comma primo, c.p.m.p.,

prevede una condotta preparatoria rispetto, oltre che a quella prevista

dall'art. 180, comma primo, c.p.m.p. - qui dichiarato illegittimo - a

quella prevista dall'art. 180, comma secondo, stesso codice - che non

forma oggetto di sindacato - ed essendo collegata a entrambe le

fattispecie, non può essere dichiarata illegittima in conseguenza

della dichiarazione di illegittimità della norma che prevede una sola

di esse. E analogamente può dirsi della fattispecie legale di cui

all'art. 175, comma primo, n. 2, che prevede d'altra parte una condotta

diversa - per il solo fatto di essere reiterativa - tanto da quella

prevista dall'art. 180, comma primo, che qui è dichiarato illegittimo,

tanto da quella prevista dall'art. 180, comma secondo, che non forma

oggetto di sindacato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma

primo, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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