Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1972 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre

1970 dal pretore di Napoli nel procedimento per correzione di errore

materiale di decreto penale contro Romano Anna, iscritta al n. 370 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento per correzione di errore materiale di

un decreto penale di condanna emesso (per infrazione alla legge 11

febbraio 1952, n. 63, e successive modificazioni, sulla panificazione

notturna) contro Anna Romano, nata a Napoli il 27 settembre 1918, ivi

residente in Piazza Materdei, n. 3, e con negozio in via Rosaroli, n.

179, che doveva essere, invece, qualificata - fermi gli altri dati -

col cognome di Romeo, a carico della quale l'Ispettorato del lavoro

competente aveva elevato la contravvenzione, il pretore di Napoli, con

sua ordinanza 26 ottobre 1970, sollevava d'ufficio, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che all'interessato venga nominato un

difensore officioso, qualora non lo abbia nominato di fiducia, e nella

parte in cui non prevede che al difensore sia notificato l'avviso del

giorno fissato per la discussione.

Il pretore ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione, ponendo in rilievo la particolare delicatezza del

procedimento di correzione, che postula valutazioni non sempre

elementari, sia quando si tratti dei casi specificati dalla legge

(artt. 82, 476, 788 e 584 cod. proc. pen.), sia quando si tratti del

caso generale di modificazione non essenziale dell'atto (art. 149,

primo comma, dello stesso codice).

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale.

Non vi è stata costituzione della parte privata né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura penale, nelle

parti in cui non prevede la nomina d'ufficio di un difensore, ove

l'interessato non l'abbia nominato di fiducia, né la notifica al

difensore dell'avviso del giorno fissato per la discussione, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - È da premettere che l'ammissibilità della procedura di

correzione ex art. 149 cod. proc. pen. è ritenuta dal giudice a quo

sulla base dell'art. 82 dello stesso codice, implicitamente richiamato

dall'art. 476, che prevede, nel n. 1, la rettificazione delle

generalità dell'imputato o di altre persone nella sentenza (e il

decreto penale ha carattere sostanziale di sentenza).

Vero è, però, che l'interessata è rimasta estranea, già nella

fase cognitiva, al rapporto processuale di specie, sicché mancherebbe

il presupposto (richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione) della

immutabilità della condizione dell'imputato, non esistendo qui una

precedente condizione processuale. Problema che, per quanto non rientri

nella promossa questione, è tuttavia da tenere presente, perché vi

sono casi in cui sarebbe posta in essere una lesione particolarmente

vistosa del diritto di difesa, qualora questo non fosse pienamente

garantito, nel procedimento disciplinato dal denunziato art. 149, nel

duplice aspetto personale e tecnico - professionale.

3. - Per ciò che attiene alla difesa personale, questa Corte si è

già pronunziata con sua sentenza n. 83 del 1969, che ha dichiarato

l'illegittimità dell'art. 149, primo comma, cod. proc. pen.,

limitatamente all'inciso "se possibile", sotto il profilo dell'art. 24

Cost., per far si che venga garantita - a tutte le parti - la

possibilità di opporsi, mediante l'esercizio del diritto di difesa,

alla richiesta correzione.

Ma gli è che tale esercizio non sarebbe pieno, se non fosse dato

ingresso al difensore: tra l'altro, essendo l'ordinanza, che dispone la

correzione, ricorribile in cassazione, il pretore ha esattamente

rilevato che, con la esclusione del difensore, "si viene a sottrarre

all'imputato il diritto di poter proporre l'impugnazione anche tramite

il difensore stesso, ex art. 192, ultimo comma, cod. proc. pen.".

4. - Se si accede alla tesi che il modello di tutti i procedimenti

incidentali, compreso quello della correzione dell'errore materiale,

sia l'incidente di esecuzione previsto dagli artt. 628 e seguenti cod.

proc. pen., va richiamata la sentenza n. 69 del 1970 di questa Corte,

la quale ha deciso che, nell'incidente di esecuzione, è necessaria la

nomina del difensore d'ufficio, quando non ve ne sia già uno di

fiducia.

5. - Comunque, si faccia o non si faccia richiamo agli artt. 628 e

seguenti cod. proc. pen., l'art. 24 Cost. postula l'esigenza della

nomina obbligatoria del difensore (e, nel primo caso, della

notificazione dell'estratto dell'ordinanza, a mente dell'art. 631 cod.

proc. pen.; nel secondo caso, della notifica dell'avviso dell'avvenuto

deposito, a mente dell'art. 151, terzo comma, dello stesso codice).

6. - La norma denunziata viola anche l'art. 3 Cost. per la diversa

posizione attribuita al pubblico ministero e alle altre parti, dato

che, ai sensi dell'art. 76 cod. proc. pen., nel corso di ogni

procedimento penale, il giudice non può, a pena di nullità (art. 185,

n. 2, cod. proc. pen.), deliberare, se non sia stato sentito il

pubblico ministero, tenuto a proporre richieste motivate e conclusioni

specifiche (salvo, s'intende, le eccezioni allorché il procedimento

sia di competenza pretoria). Si richiama, all'uopo, la sentenza n. 190

del 1970 di questa Corte (vedasi pure la sentenza n. 62 del 1971).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 149, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che all'interessato sia nominato di ufficio un difensore, ove non

l'abbia nominato di fiducia, e, conseguentemente, non prevede che al

difensore sia notificato l'avviso della data della discussione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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