Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/04/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1,

del codice di procedura penale, promossi nell'ambito di diversi

procedimenti penali con ordinanze emesse il 1 dicembre 2000 dal

Tribunale di Busto Arsizio, il 14 febbraio 2001 dal Tribunale di

Latina, il 16 maggio 2001 dal Tribunale di Savona e il 17 luglio 2001

dal Tribunale di Bergamo, rispettivamente iscritte ai nn. 98, 310,

655 e 793 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 7, 18, 36 e 40, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001;

Visto l'atto di costituzione degli imputati nel procedimento

relativo al giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 310 del

registro ordinanze 2001, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 e nella camera

di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Guido Neppi

Modona;

Uditi l'avvocato Pasquale Ciampa per le parti private e

l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 14 febbraio 2001 (r.o. n. 310 del 2001) il

Tribunale di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede, ai fini della richiesta di

giudizio abbreviato, che il termine di sette giorni decorre dalla

notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato e non

invece anche dalla notificazione al difensore dell'avviso della data

fissata per il giudizio, nonché nella parte in cui prevede il

medesimo termine per l'imputato detenuto e per l'imputato libero.

Il Tribunale rimettente premette che gli imputati, entrambi

detenuti, hanno proposto richiesta di giudizio abbreviato oltre il

termine di sette giorni dalla notifica del decreto di giudizio

immediato, e che soltanto l'accoglimento della questione di

costituzionalità consentirebbe loro di godere dei benefici

sostanziali scaturenti dal rito richiesto.

Nel merito, il rimettente rileva che, nonostante con la ordinanza

n. 36 del 1994 la Corte costituzionale abbia dichiarato infondata

un'analoga questione, la norma censurata deve ritenersi in contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, pur essendo

quella di richiedere il giudizio abbreviato "una scelta in gran parte

tecnica che non può essere adottata senza la consultazione del

difensore", essa è di fatto affidata esclusivamente all'imputato,

atteso che la possibilità che l'imputato ha di consultarsi con il

suo difensore è "ristretta in un termine decisamente breve [...]

ulteriormente ridotto se si considera che con la richiesta deve

essere data la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero".

L'imputato detenuto, che neppure è in condizione di verificare

se i suoi messaggi siano stati tempestivamente ricevuti dal

difensore, subisce inoltre un trattamento sicuramente deteriore

rispetto all'imputato libero che ha invece ampia facoltà di

contattare il difensore e maggiori possibilità, dunque, di

rispettare il termine fissato dalla norma.

1.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, da un canto il termine

assegnato all'imputato - unico titolare del diritto di chiedere il

giudizio abbreviato - può ritenersi "ampio a sufficienza per

consentire al destinatario, sia esso libero o detenuto, di

consultarsi con il proprio difensore prima della scadenza",

dall'altro una regolamentazione e una delimitazione delle modalità

dell'esercizio del diritto di difesa non possono reputarsi idonee a

menomare l'esistenza stessa del diritto, "allorché di esso vengano

assicurati lo scopo e la funzione di effettiva assistenza tecnica e

professionale (sentenze n. 46 del 1957 e n. 16 del 1970)".

1.2. - Si sono costituiti gli imputati nel procedimento a quo

rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Ciampa, chiedendo che

sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma

1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine entro

il quale può chiedersi il giudizio abbreviato decorre dalla sola

data di notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato.

Il difensore premette che: i suoi assistiti erano stati arrestati

l'11 dicembre 2000; interrogati e convalidato l'arresto nei termini

di legge, era stata loro applicata la misura cautelare della custodia

in carcere; successivamente, a seguito di richiesta del pubblico

ministero, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il

giudizio immediato con decreto notificato agli imputati il 10 gennaio

2001, mentre l'avviso della data fissata per il giudizio era stato

notificato al difensore il 22 gennaio. Il 24 gennaio, dopo essersi

consultati con il difensore, gli imputati presentavano richiesta di

giudizio abbreviato, che veniva dichiarata inammissibile, perché

tardiva, dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 26

gennaio 2001.

Con riferimento al quadro normativo precedente alle modifiche

recate dalla legge n. 63 del 2001, il difensore rileva come il

presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - e cioè che

il termine di cui al comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. decorre

dalla sola data della notificazione del decreto all'imputato - è

assolutamente pacifico, sulla base del diritto vivente: può dunque

accadere che il difensore riceva la notifica dell'avviso del giudizio

immediato - in relazione al quale non è neppure previsto l'obbligo

di preventiva notifica dell'avviso di chiusura delle indagini

preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. - quando il termine di

sette giorni è già scaduto.

La parte privata sottolinea inoltre che, a differenza della

situazione presa in esame dalla Corte con l'ordinanza n. 588 del 1990

e con le successive che a quella si richiamavano, la questione di

costituzionalità prospettata dal Tribunale di Latina concerne

imputati detenuti, per i quali le possibilità di comunicare

tempestivamente conil difensore non sono agevoli. Inoltre, dovendo

indubitabilmente ritenersi che "fra le condizioni necessarie al fine

di individuare quale rito processuale scegliere - attività

sicuramente rientranti nell'accezione "preparare la propria difesa" -

vi siano quelle di potere consultare il fascicolo processuale e di

consultare il proprio difensore", la norma censurata priverebbe

l'imputato detenuto del diritto di disporre "del tempo e delle

condizioni necessari per preparare la difesa".

Il termine per chiedere il giudizio abbreviato non sarebbe dunque

adeguato all'effettivo esercizio del diritto di difesa e si porrebbe

in contrasto non solo con i parametri evocati dal rimettente, ma

anche con gli artt. 2 e 10 della Costituzione - perché menoma il

diritto inviolabile all'equo processo assicurato dall'art. 6 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali - nonché con l'art. 111 della Costituzione.

Con memoria depositata il 27 settembre 2001 il difensore degli

imputati, in replica alle deduzioni dell'Avvocatura, ha sviluppato le

argomentazioni già illustrate nell'atto di costituzione, ed ha

sottoposto ad esame critico le argomentazioni svolte nella sentenza

di questa Corte n. 122 del 1997.

1.3. - Nella discussione in pubblica udienza le parti costituite

hanno ribadito le argomentazioni già svolte nelle memorie; in

particolare, la difesa degli imputati ha messo in rilievo le

importanti modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento,

sia processuale che costituzionale, successivamente alle decisioni

della Corte su analoghe questioni e segnatamente dopo la sentenza

n. 122 del 1997, sottolineando il valore precettivo dei principi

enunciati nel nuovo art. 111 della Costituzione e l'aumentato

tecnicismo della scelta del rito conseguente al mutamento della

disciplina del giudizio abbreviato per effetto della legge 16

dicembre 1999, n. 479.

2. - Con ordinanza del 1 dicembre 2000 (r.o. n. 98 del 2001) il

Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato analoga questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen., in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma,

della Costituzione.

Il tribunale ritiene che la questione sia rilevante atteso che

l'imputato, a seguito del decreto di giudizio immediato, ha avanzato

al giudice per le indagini preliminari istanza di ammissione al

giudizio abbreviato, respinta proprio perché tardiva.

Ad avviso del rimettente la norma censurata si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina

un'irragionevole disparità di trattamento dell'imputato nei cui

confronti si procede con giudizio immediato, rispetto all'imputato

citato a giudizio a seguito di udienza preliminare o con citazione

diretta ovvero tratto a giudizio direttissimo, situazioni nelle quali

sono previsti termini ben più ampi per la richiesta di giudizio

abbreviato e l'esercizio della relativa facoltà è garantita fino

alla comparizione davanti all'organo giudicante.

Sarebbero inoltre violati gli art. 24 e 111, terzo comma, della

Costituzione, in quanto la scelta di chiedere il giudizio abbreviato

presuppone specifiche cognizioni tecnico-giuridiche e una capacità

di analisi del materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero

tali da rendere indispensabile l'apporto del difensore, mentre

questi, anche quando sia munito di procura speciale preventiva, non

può, di fatto, presentare richiesta di rito abbreviato se l'avviso

della data fissata per il giudizio immediato gli è notificato dopo

lo spirare del termine. La brevità del termine concesso all'imputato

per chiedere il giudizio abbreviato dà pertanto luogo ad una

"ingiustificata compressione del diritto di difesa, inteso nella sua

completezza ovvero quale possibilità di operare consapevoli e mirate

scelte processuali, di rito oltre che di merito".

3. - Questione di costituzionalità affatto analoga alle

precedenti è stata sollevata con ordinanza del 16 maggio 2001 (r.o.

n. 655 del 2001) dal Tribunale di Savona.

Il tribunale premette che il 6 novembre 2000 era stato emesso il

decreto di giudizio immediato per l'udienza del 13 dicembre,

notificato all'imputato il 9 novembre 2000; il relativo avviso veniva

notificato al difensore il 15 novembre. Il 18 novembre l'imputato

avanzava richiesta di rito abbreviato, dichiarata inammissibile dal

giudice per le indagini preliminari perché proposta oltre il

termine, previsto a pena di decadenza, di sette giorni decorrenti

dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato.

Poiché il provvedimento del giudice per le indagini preliminari era

stato preso in data successiva a quella fissata per il giudizio

immediato, questo subì dei ritardi, di talché intervenne, nelle

more, la legge n. 63 del 2001, ampliando a quindici giorni il termine

previsto dalla disposizione impugnata: peraltro il tribunale

rimettente osserva che, in applicazione del principio tempus regit

actum tale modifica normativa non rileva nella fattispecie del

giudizio a quo.

L'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nel testo precedente alle

modifiche recate dall'art. 14, comma 2, della legge n. 63 del 2001,

sarebbe dunque, ad avviso del rimettente, in contrasto con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione: la scelta del giudizio abbreviato

presupporrebbe infatti adeguate conoscenze tecniche anche con

riferimento alla particolare disciplina "del materiale utilizzabile

ai fini probatori, del trattamento sanzionatorio e dei limiti

all'appello", mentre la decorrenza del termine dalla sola notifica

del decreto all'imputato non consente un'effettiva assistenza

difensiva.

3.1 - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Desta perplessità, a parere dell'Avvocatura, la "qualificazione

del carattere esclusivamente tecnico della scelta del rito

abbreviato", in quanto se "è vero che occorre professionalità per

valutare gli effetti della scelta di rito speciale", è comunque "di

primaria importanza la decisione finale dell'imputato". Inoltre

l'Avvocatura ritiene che sarebbe improprio ed inverosimile far

decorrere il termine per effettuare una scelta dalla comunicazione a

"persona diversa da quella che la scelta deve operare", anche nel

caso in cui la persona diversa sia il difensore di fiducia

dell'imputato.

4. - Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 17 luglio 2001

(r.o. n. 793 del 2001), solleva infine, in riferimento agli artt. 24,

secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di

costituzionalità concernente la decorrenza del termine previsto

dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato

dall'art. 14, comma 2, della legge 1 marzo 2001, n. 63.

Il tribunale premette che procede nei confronti di imputato

tratto in arresto il 15 marzo 2001 per il delitto di importazione di

stupefacenti; che il 17 marzo l'arresto era stato convalidato ed era

stata applicata all'imputato la misura cautelare della custodia in

carcere. Il 13 aprile il giudice per le indagini preliminari aveva

disposto il giudizio immediato per l'udienza del 26 giugno 2001; il

decreto era stato notificato all'imputato detenuto il 14 aprile,

mentre l'avviso al difensore di fiducia era stato dato il 26 aprile

2001. Il 9 maggio il difensore aveva depositato richiesta di giudizio

abbreviato, condizionato all'esame di due testimoni, richiesta

dichiarata, in pari data, inammissibile perché formulata oltre la

scadenza del termine di quindici giorni, decorrente dalla

notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio

immediato.

Ad avviso del rimettente, la norma censurata, non prevedendo "che

il termine di quindici giorni per la proposizione della richiesta di

giudizio abbreviato decorra dall'ultima delle notificazioni: del

decreto, ex art. 456, comma 3, cod. proc. pen. all'imputato o

dell'avviso, ex art. 456, comma 5, al difensore", violerebbe gli

artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione,

perché, in un sistema improntato ad elevato tecnicismo, determina

"un vuoto nella difesa tecnica", proprio nel momento in cui

l'imputato deve, a pena di decadenza, esercitare la scelta di

chiedere un rito alternativo cui conseguono benefici sostanziali

rilevanti e non gli assicura quindi di disporre "del tempo e delle

condizioni necessarie per preparare la sua difesa".

Né il preventivo rilascio di una procura speciale al difensore

sarebbe sufficiente a risolvere il problema quando è lo stesso

difensore che riceve in ritardo la notificazione dell'avviso di

giudizio immediato.

4.1 - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

riportandosi alla memoria depositata nel giudizio avente a oggetto la

questione sollevata con l'ordinanza n. 655 del 2001. Considerato in diritto

1. - Con quattro ordinanze emesse dai Tribunali di Latina (r.o.

n. 310 del 2001), Busto Arsizio (r.o. n. 98 del 2001), Savona (r.o.

n. 655 del 2001) e Bergamo (r.o. n. 793 del 2001) è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che il termine per proporre richiesta di giudizio

abbreviato decorra, anziché dalla notificazione del decreto di

giudizio immediato all'imputato, dall'ultima delle notificazioni,

all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero

dell'avviso della data fissata per il giudizio.

Poiché le ordinanze hanno per oggetto la medesima disposizione

ed hanno contenuti analoghi, va disposta la riunione dei relativi

giudizi.

2. - La questione è sostanzialmente nuova, in quanto si

inserisce su di un contesto normativo segnato dalle profonde

modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla

legge 16 dicembre 1999, n. 479 (v., al riguardo, sentenza n. 115 del

2001). Non soccorrono pertanto le precedenti pronunce di questa Corte

sul medesimo comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. (sentenza n. 122

del 1997, ordinanze n. 36 del 1994, n. 335 e n. 225 del 1991 e n. 588

del 1990), che si collocavano in un quadro normativo affatto diverso,

nel quale le scelte dell'imputato non erano connotate dalla attuale

rilevante complessità delle valutazioni connesse alla richiesta del

giudizio abbreviato.

3. - L'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che

l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, a pena di decadenza,

entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio

immediato (tale termine è stato così modificato dall'art. 14, comma

2, della legge 1 marzo 2001, n. 63, che ha sostituito l'originario

termine di sette giorni: tre delle quattro ordinanze si riferiscono a

situazioni in cui era ancora operante il termine di sette giorni).

Dal canto suo, il comma 3 dell'art. 456 cod. proc. pen. prevede che

il decreto che dispone il giudizio immediato venga notificato

all'imputato almeno trenta giorni prima della data fissata per il

giudizio e il comma 2 precisa che il decreto contiene anche l'avviso

che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione

della pena. Il comma 5 dispone, infine, che al difensore è

notificato l'avviso della data fissata per il giudizio entro il

medesimo termine previsto per l'imputato.

Da tale disciplina emerge che all'imputato e al difensore vengono

notificati due atti distinti e che la scansione temporale delle

relative notifiche è lasciata all'iniziativa dell'ufficio

giudiziario che procede. Può quindi avvenire - come è accaduto nei

giudizi a quibus - che il difensore riceva l'avviso della data

fissata per il giudizio immediato in un momento in cui il termine per

presentare la richiesta di giudizio abbreviato sia già scaduto o sia

prossimo alla scadenza.

4. - Il nucleo centrale della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. attiene

appunto alla violazione del diritto alla difesa tecnica, in quanto la

disciplina censurata è congegnata in maniera tale che il termine

stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio

abbreviato può scadere senza che il difensore abbia potuto

illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente

collegate al giudizio abbreviato e alla celebrazione del

dibattimento.

In effetti, l'essenziale funzione della difesa tecnica (sentenze

n. 80 del 1984 e n. 125 del 1979), che postula il diritto

dell'imputato di conferire con il difensore per predisporre le più

opportune strategie difensive (cfr. sentenze n. 212 del 1997 e n. 216

del 1996), assume particolare incidenza in relazione ad una scelta -

quale quella di percorrere la via del giudizio abbreviato - che

implica, specie dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del

1999, cognizioni e valutazioni squisitamente tecnico-giuridiche,

estranee al patrimonio di conoscenze dell'imputato.

In primo luogo, la decisione se accedere o meno al rito

abbreviato presuppone la conoscenza del fascicolo delle indagini

preliminari, di cui, a norma dell'art. 139 disp. att. cod. proc.

pen., le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione, ed

eventualmente estrarre copia, durante il breve termine previsto per

presentare la relativa richiesta.

Tali attività richiedono necessariamente l'intervento della

difesa tecnica, perché solo il difensore può valutare, dopo avere

esaminato il fascicolo, se sia conveniente per l'imputato prestare il

consenso, mediante la richiesta di giudizio abbreviato, a che gli

atti delle indagini vengano utilizzati come prova. Tanto più che,

rispetto alla disciplina vigente prima della legge n. 479 del 1999,

l'imputato è ora posto di fronte all'alternativa tra una richiesta

di definizione del processo allo stato degli atti ex art. 438, comma

1, cod. proc. pen. e una richiesta subordinata ad una integrazione

probatoria a norma del comma 5, destinata ad essere accolta solo ove

il giudice ritenga che l'integrazione probatoria sia necessaria ai

fini della decisione e compatibile con le finalità di economia

processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già

acquisiti ed utilizzabili.

Inoltre, nel decidere se optare per il rito abbreviato,

l'imputato dovrà in ogni caso valutare l'eventualità che il giudice

assuma anche d'ufficio, a norma dell'art. 441, comma 5, cod. proc.

pen., gli elementi necessari ai fini della decisione, e tenere

presente, ove la richiesta sia subordinata ad una integrazione

probatoria, che il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di

prova contraria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

L'imputato viene cioè chiamato a compiere valutazioni che,

coinvolgendo i poteri dispositivi sulla prova e implicando una

peculiare esperienza professionale e processuale, esigono l'apporto

della difesa tecnica (cfr., di recente, ordinanza n. 182 del 2001),

in quanto solo il difensore, sulla base della conoscenza degli atti

del fascicolo del pubblico ministero, può a ragion veduta valutare

la completezza delle indagini e gli effetti dell'utilizzazione in

giudizio degli atti già acquisiti.

5. - Il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di

ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, risulta violato, come

questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare, in ogni

caso in cui, ai fini dell'esercizio di facoltà processuali che

comportano "la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle

specifiche competenze professionali del difensore", venga posto a

pena di decadenza un termine decorrente dalla notificazione

all'imputato, anziché al difensore, dell'atto da cui tali facoltà

conseguono (v., con riferimento al termine per dedurre eccezioni di

nullità, sentenza n. 162 del 1975, nonché, in relazione al termine

per proporre richiesta di riesame, decorrente dalla conoscenza del

provvedimento da parte dell'imputato, anziché dalla notifica

dell'atto al difensore, la già menzionata sentenza n. 80 del 1984).

Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1,

cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine entro cui

l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla

notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima

notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del

decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio

immediato.

Rimangono così assorbite le censure riferite agli altri

parametri costituzionali evocati dai rimettenti.

6. - Nell'ordinanza r.o. n. 310 del 2001 il rimettente solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod.

proc. pen. anche nella parte in cui non prevede un termine maggiore

per l'imputato in stato di detenzione.

La censura risulta superata dall'accoglimento della questione

principale di legittimità costituzionale nei termini sopra

precisati, in quanto il difensore è comunque posto in condizione di

conferire tempestivamente con il proprio assistito, anche se

detenuto, al fine di fornirgli l'assistenza tecnico-giuridica

necessaria per adottare la strategia difensiva più consona alla sua

posizione processuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1,

del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il

termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato

decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato,

anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore,

rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per

il giudizio immediato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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