Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1976 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139

del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1974 dal pretore

di Bologna nella causa di lavoro vertente tra Brezzi Mauro e la ditta

confezioni Maxima, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4

dicembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 18 luglio 1974 nel corso del procedimento

civile di lavoro vertente tra Brezzi Mauro e la ditta confezioni

Maxima, il pretore di Bologna ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 134 e 139 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773

(testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che, rispettivamente,

subordinano l'attività degli istituti privati di investigazioni alla

licenza del prefetto, e impongono loro l'obbligo di collaborare con le

forze dell'ordine, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15,

24, 27, 41 e 98 della Costituzione.

L'attività investigatrice privata lederebbe diritti inviolabili

dell'uomo compromettendone un proficuo inserimento nella vita sociale

(art. 2), creerebbe condizioni di diseguaglianza tra cittadini (art.

3), contrasterebbe con i principi delle convenzioni internazionali che

garantiscono il rispetto della vita privata da parte dei pubblici

poteri, convenzioni cui l'ordinamento giuridico italiano deve

uniformarsi (art. 10), integrerebbe una aggressione alla sfera della

libertà personale, di domicilio ed epistolare dell'individuo (artt.13,

14 e 15), comprometterebbe il diritto alla difesa in giudizio (art.

24), violerebbe la presunzione di non colpevolezza (art. 27), si

concreterebbe nell'esercizio di una impresa contrario al rispetto della

dignità umana (art. 41, secondo comma), si risolverebbe nell'esercizio

di funzioni pubbliche da parte di privati cittadini che, non essendo al

servizio della nazione come i pubblici impiegati, non possono esserne

investiti (art. 98). Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata dal

pretore di Bologna per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15,

24, 27, 41 e 98 Cost., è manifestamente irrilevante.

La prima delle due disposizioni testé menzionate prevede che senza

licenza del prefetto sia vietato ad enti o privati "di eseguire

investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di

privati" (oltre che svolgere attività di custodia o vigilanza di

proprietà mobiliari od immobiliari); la seconda prescrive agli uffici

di vigilanza e di investigazione privata ed ai loro agenti di prestare

la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. Ora, è

evidente che nessuna di tali disposizioni doveva trovare applicazione,

né diretta né indiretta, nella controversia pendente davanti al

pretore, avente ad oggetto il diritto o meno della ditta convenuta di

rifiutare la corresponsione delle provvigioni, pretese dall'attore e

relative a contratti cui la ditta medesima non aveva dato esecuzione

valendosi dell'art. 1461 del codice civile.

Giacché, ed a prescindere dalla considerazione che una eventuale

declaratoria di incostituzionalità non avrebbe altro effetto che di

rendere indiscriminatamente libera l'attività in questione, il fatto

che, nella specie, il mutamento delle condizioni patrimoniali

dell'altro contraente, divenute tali "da porre in pericolo il

conseguimento delle controprestazioni", risultasse dal rapporto di un

istituto privato di investigazioni, era del tutto indifferente nel

giudizio, ben potendo tali circostanze essere giunte a conoscenza della

controparte in altri e diversi modi. Né ai rapporti di istituti del

genere l'ordinamento attribuisce comunque un valore probatorio

qualificato.

Altrettanto palese è la irrilevanza delle censure all'art. 139 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, totalmente estraneo al

giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 134 e 139 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt.

2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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