Art. 123 c.p.p. — Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. Quando l'imputato e' in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. ((2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato)) Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

Testo vigente dal 19 ottobre 2021

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 415/1992

    Questione infondata
    29 ottobre 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, "deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice 'traditiò al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". - O. nn. 59/1992 e 276/1992.

    Art. 123 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 44 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 59/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    A norma dell'art. 123, primo comma, cod. proc. pen., le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti "come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria" (espressione, quest'ultima con cui si intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico ministero). Pertanto la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen. deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice 'traditiò al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, cod. proc. pen. e dell'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 Cost., in base all'interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).

    Art. 458 c.p.p. · Art. 123 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 172/1975

    Questione infondata
    3 luglio 1975

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTIST…

    Art. 123 c.p.p. · Art. 304 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 19 ottobre 2021. 30 parole aggiunte.

… le dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. aggiunto: 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art123 · fonte del testo

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