Art. 44 — Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al piu' tardi nel giorno successivo, all'autorita' giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 415/1992

    Questione infondata
    29 ottobre 1992

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova con l'ordinanza in epi…

    Art. 123 c.p.p. · Art. 44 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 59/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 24,…

    Art. 458 c.p.p. · Art. 123 c.p.p. · Art. 44 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art44 · fonte del testo

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