Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale del 1988, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 novembre 1989 dal Tribunale di Asti

nel procedimento penale a carico di Lauricella Giovanni, iscritta al

n. 45 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Ravenna

nel procedimento penale a carico di Lazzari Angelo, iscritta al n. 52

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal Tribunale di Padova nel

procedimento penale a carico di Besson Ettore, iscritta al n. 77 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Asti, prima di aprire un dibattimento

promosso con rito direttissimo, ha, con ordinanza del 27 novembre

1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di

procedura penale del 1988, "nella parte in cui non prevede per il

giudice la possibilità di sindacare il mancato consenso del P.M.

alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato al

fine di applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442

C.P.P.";

e che un'analoga questione hanno sollevato, sempre prima

dell'apertura di dibattimenti promossi con rito direttissimo, il

Pretore di Ravenna, con ordinanza del 9 dicembre 1989, denunciando,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 438 del

codice di procedura penale del 1988, "laddove attribuisce al P.M. la

facoltà di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di

giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non prevede un

controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del

dissenso, così impedendo l'instaurazione di un effettivo

contraddittorio tra le parti e una verifica del giudice in ordine

alla causa impeditiva dell'applicazione di una riduzione automatica

della pena", e il Tribunale di Padova, con ordinanza dell'8 gennaio

1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111

della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 438 del codice di

procedura penale del 1988 - "il quale nel caso di specie dovrebbe

trovare applicazione in relazione agli artt. 451 n. 5 e 452 n. 2

dello stesso codice" - in quanto "la decisione del P.M. di negare il

consenso alla applicazione del giudizio abbreviato è assolutamente

discrezionale ed insindacabile perché non è previsto alcun

controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del

dissenso, sicché viene a dipendere esclusivamente dalla scelta del

P.M. la possibilità per l'imputato di fruire dei benefici in termini

di pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p.";

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno

riuniti;

che le ordinanze di rimessione - nonostante siano state tutte

pronunciate anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal

pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449,

terzo comma, del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine

al quale "il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero

forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo

comma", del codice di procedura penale del 1988 - hanno denunciato

l'art. 438 dello stesso codice, norma non applicabile nei giudizi a

quibus (v. sentenza n. 183 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura

penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102

e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Asti, dal Pretore di

Ravenna e dal Tribunale di Padova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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