Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali

[1]((I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'Amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

[2]Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

[3]La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17

1

Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.

Testo vigente dal 7 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1955 al 7 novembre 1978. 144 parole tolte, 111 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Il sale e' venduto a prezzi speciali alle industrie:

tolto: 1) della salagione dei pesci;

tolto: 2) della pastorizia;

tolto: 3) della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;

tolto: 4) della preparazione del presame o caglio;

tolto: 5) della salagione delle budella;

tolto: 6) della preparazione delle pelli;

tolto: 7) della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: 8) della tintoria;

tolto: 9) della incubazione dei bachi da setaaggiunto: I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'Amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

tolto: 10) della raffinazione degli oli.

tolto: E' venduto, altresi', a prezzi speciali il sale da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambiaggiunto: Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

tolto: Il trattamento di cui ai primo comma del presente articolo, puo' essere esteso ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze.aggiunto: La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art20 · fonte del testo

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