[1]Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 2000. 2 ((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque contraffa' o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.

[2]((Tali sanzioni)) sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

2

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: [...] a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"".

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1912 al 15 gennaio 2000. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Alla stessa pena aggiunto: Alla stessa sanzione soggiace chiunque contraffa' o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.

Tali tolto: pene aggiunto: sanzioni sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: [...] a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;740~art1 · fonte del testo

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