[1]Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 2000. 2 ((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque contraffa' o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.
[2]((Tali sanzioni)) sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
2Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: [...] a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000
