[1]Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche ai marchi, insegne o contrassegni in uso all'entrata in vigore della presente legge.
[2]Tuttavia i marchi, le insegne o i contrassegni in uso da un anno almeno all'entrata in vigore della presente legge, potranno ancora essere adoperati fino al 1° gennaio 1915.
Testo vigente dal 17 luglio 1912
