[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad estendere con decreto Reale l'applicazione delle disposizioni della presente legge, relative alla protezione del nome e dell'emblema della Croce Rossa, a quegli altri emblemi, insegne e denominazioni analoghe, aventi lo stesso scopo, che fossero adottate da altri Stati, anche se non obbligati alla Convenzione di Ginevra, purche' tali Stati garantiscano la reciprocita'.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Spingardi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo vigente dal 17 luglio 1912
