[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad estendere con decreto Reale l'applicazione delle disposizioni della presente legge, relative alla protezione del nome e dell'emblema della Croce Rossa, a quegli altri emblemi, insegne e denominazioni analoghe, aventi lo stesso scopo, che fossero adottate da altri Stati, anche se non obbligati alla Convenzione di Ginevra, purche' tali Stati garantiscano la reciprocita'.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Spingardi.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo vigente dal 17 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;740~art7 · fonte del testo

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