[1]E' punito con la reclusione da tre a quindici anni chiunque in guerra usurpa, contraffa' o illecitamente fa uso:

[2]1° delle insegne, del bracciale e delle denominazioni della «Croce Rossa» ed in genere di altri distintivi internazionali di neutralita';

[3]2° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono gli ospedali ed i luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti;

[4]3° dei segni destinati alla protezione dei bastimenti ospitalieri.

Testo vigente dal 17 luglio 1912

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;740~art5 · fonte del testo

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