Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 2012 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
[1]I lasciti o le donazioni che una Societa' avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
[2]Se la Societa' fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si applicheranno, a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.
[3]((In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.))
Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 3 agosto 2017
