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[1]I lasciti o le donazioni che una Societa' avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

[2]Se la Societa' fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si applicheranno, a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.

Testo in vigore dal 29 aprile 1886 al 19 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818~art8 · fonte del testo

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