Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1886 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →
[1]I lasciti o le donazioni che una Societa' avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
[2]Se la Societa' fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si applicheranno, a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.
Testo in vigore dal 29 aprile 1886 al 19 dicembre 2012
