[1]La domanda per la registrazione della Societa' sara' presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.
[2]Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 91 del codice di Commercio.
[3]Adempiute queste formalita', la Societa' ha conseguita la Personalita' giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.
[4]I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalita' prescritte per la prima costituzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1886
