[1]La domanda per la registrazione della Societa' sara' presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

[2]Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 91 del codice di Commercio.

[3]Adempiute queste formalita', la Societa' ha conseguita la Personalita' giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

[4]I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalita' prescritte per la prima costituzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1886

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818~art4 · fonte del testo

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