Le Societa' di mutuo soccorso gia' esistenti al momento della promulgazione della presente e gia' erette in Corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformita' dell'articolo 3 di questa legge.
Testo vigente dal 29 aprile 1886
