[1]Qualora una Societa' di muto soccorso contravvenisse all' articolo 2 della presente legge, il Tribunale civile, sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, inviera' a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.
[2]Decorso inutilmente questo termine, il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Societa', ordinera' la radiazione della stessa dal registro delle Societa' legalmente costituite.
Testo vigente dal 29 aprile 1886
