[1]I lasciti o le donazioni che una Societa' avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

[2]Se la Societa' fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si applicheranno, a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.

[3]In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

2

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio".

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183

3

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio".

Testo vigente dal 31 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183

    Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818~art8 · fonte del testo

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