[1]Non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, i Comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione delle strade, di cui all'articolo precedente, con un fondo speciale risultante:
- a)Da una sovrimposta sulle tasse dirette, non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali;
- b)Da una tassa speciale sui principali utenti;
- c)Da prestazione d'opera degli abitanti del Comune;
- d)Da pedaggi;
- e)Da sussidi dello Stato e della Provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate.
[2]Questo fondo speciale debbe essere impiegato nella costruzione e sistemazione delle strade predette, o nel servizio di prestiti fatti per tale scopo, e non puo' essere speso per altri casi, e neppure per la manutenzione delle strade.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
