E' obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali:
- a)Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un Comune col capo-luogo del rispettivo Circondario, o col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini;
- b)Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;
- c)Quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un Comune.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
