L'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal seguente. "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

  • 1)dei 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonche' delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada piu' vicina, quando il Comune e' sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o piu' frazioni di uno stesso Comune;
  • 2)del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;
  • 3)del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;
  • 4)del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877".

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art2 · fonte del testo

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