[1]Il Consiglio comunale puo' stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla Deputazione provinciale.

[2]Non sara' mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto cio' che spetta alle truppe in movimento.

[3]Il diritto di pedaggio non puo' durare piu' di venti anni, e potra' essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 1 ottobre 1868

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1868-08-30;4613~art8 · fonte del testo

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