Art. 8 — Diritti di pedaggio
[1]Il Consiglio comunale puo' stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla Deputazione provinciale.
[2]Non sara' mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto cio' che spetta alle truppe in movimento.
[3]Il diritto di pedaggio non puo' durare piu' di venti anni, e potra' essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
