Art. 9 — Sussidi
[1]Lo Stato accordera' un sussidio a quei Comuni i quali avranno costituito il fondo speciale, di cui all'articolo 2 della presente Legge, applicando il maximum dei mezzi (a, b, c) ivi indicati.
[2]Codesto sussidio sara' concesso nell'ordine seguente:
[3]1. A quei Comuni che hanno una minore quantita' di strade;
[4]2. A quei Comuni la cui condizione economica sia la piu' grave;
[5]3. A quei Comuni che costruiscano una strada affatto nuova.
[6]Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti tre numeri, la preferenza sara' gradatamente accordata a quelli, ne' quali si verifichino o tutte, o la maggior parte delle condizioni sopra enunciate.
[7]Non si danno sussidi per la manutenzione ordinaria delle strade, ne' per la costruzione di quelle non contemplate nell'articolo 1.
[8]Il riparto dei sussidi e' fatto annualmente per Decreto Reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere del Consiglio di Stato.
[9]Il sussidio, di cui nel primo capoverso del presente articolo, non sara' inferiore ad annui tre milioni di lire, e non potra' mai eccedere il quarto della somma effettivamente spesa dal Comune nell'opera sussidiata.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
