[1]Gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni di opera, che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sara' riscossa come le altre tasse dirette.
[2]La prestazione d'opera puo' pure a volonta' del contribuente essere convertita in opera determinata, secondo le basi fissate dal Consiglio comunale.
[3]Essa puo' anche essere applicata alla manutenzione delle strade gia' costruite, ma in questo caso la spesa di manutenzione, cosi' risparmiata, verra' applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione, di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
