Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'art. 2. Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, potra' ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potra' fare eseguire i lavori per conto del Comune.

Testo vigente dal 1 ottobre 1868

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1868-08-30;4613~art15 · fonte del testo

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