Art. 92 (Codice penale militare di guerra) — Nozione del reato; sanzione penale

[1]Chiunque, senza autorizzazione dell'Autorita' competente, comunica o tenta di comunicare all'estero, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, invenzioni, ancorche' non brevettate, che concernono materiale bellico, o interessano comunque la difesa militare, e' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

[2]La stessa pena si applica a chi agevola la comunicazione all'estero.

[3]Chiunque non usa tutti i mezzi di cui puo' disporre, per impedire la comunicazione all'estero, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

[4]Se il colpevole di alcuno dei fatti suindicati e' lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la reclusione militare non e' inferiore a due anni.

[5]Se la comunicazione all'estero e' avvenuta o e' stata agevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art92 · fonte del testo

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