Art. 114 (Codice penale militare di guerra) — Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia

Il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 112, che si commette in sua presenza, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art114 · fonte del testo

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