Art. 193 — Funzioni esercitate dal superiore
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1985, n. 689.
Abrogato dal 18 dicembre 1985
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1985, n. 689.
Abrogato dal 18 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985. 33 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art193 · fonte del testo
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