Art. 373 — Risarcimento del danno

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 9 marzo 1989. Leggi il testo vigente →

[1]Con la sentenza di condanna, l'imputato e' condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.

[2]Il giudizio di liquidazione del danno e' promosso davanti al giudice civile competente.

[3]Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale e' divenuta irrevocabile questa ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile puo' conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

[4]Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 9 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art373 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari