Art. 373 — Risarcimento del danno
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[1]Con la sentenza di condanna, l'imputato e' condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.
[2]Il giudizio di liquidazione del danno e' promosso davanti al giudice civile competente.
[3]Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale e' divenuta irrevocabile questa ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile puo' conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.
[4]Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 9 marzo 1989
