Art. 324 — Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale
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[1]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione fermale.
[2]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare del Re Imperatore puo' richiedere l'istruzione formale a' sensi del secondo comma dell'articolo 350.
[3]((In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare)).
Testo in vigore dal 6 novembre 1947 al 29 aprile 1971
