Art. 313 — Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio

[1]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

[2]1° di un reato contro la fedelta' o la difesa militare;

[3]2° di mutilazione o simulazione d'infermita' per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;

[4]3° di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena piu' grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.

[5]Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando l'imputato e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dall'articolo 102 del codice penale per la dichiarazione di abitualita' nel delitto, ovvero e' assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o e' sottoposto a liberta' vigilata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 68/1974

    Parametro
    13 marzo 1974

    L'art. 322, secondo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 313, fissa in modo autonomo i casi in cui non può essere concessa la libertà provvisoria. E ciò alla stregua dell'art. 261 c.p.m.p., porta ad escludere dal rito militare l'applicabilità automatica in jure condito del regime della libertà provvisoria prevista nel codice di procedura penale (art. 277, modificato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773). Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale militare, dei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, non valgono, per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione ordinaria in ordine alla concedibilità della libertà provvisoria, nei casi di obbligatorietà del mandato di cattura. Ciò anche perché la carcerazione preventiva, che è giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in modo diverso nel rito ordinario e nel rito militare. D'altronde, un più favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario. È, pertanto, illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 322, secondo comma, c.p.m.p..

    Art. 322 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 313 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art313 · fonte del testo

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