Art. 324 — Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale
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[1]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione fermale.
[2]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare del Re Imperatore puo' richiedere l'istruzione formale a' sensi del secondo comma dell'articolo 350.
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947
