Nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, primo comma, c.p.m.p., a causa della prospettata incompatibilità fra l'insindacabile potere discrezionale conferito al pubblico ministero nella scelta del rito sommario ed il principio della precostituzione del giudice per legge sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, il Tribunale militare di Bari fa riferimento, per quanto attiene al giudizio a quo, ad una istruttoria che al sopravvenire della legge 7 novembre 1969, n. 780 era già conclusa. Un problema di riesame della rilevanza della questione suddetta da parte del Tribunale militare non si può quindi porre in riferimento alla norma della legge n. 780 che, modificando il testo dell'art. 389 c.p.p. a cui l'art. 350, primo comma, c.p.m.p., rinvia, ha previsto un particolare sistema di controllo giurisdizionale sulla scelta del rito sommario operata dal pubblico ministero. Ne' ha importanza, in contrario, che in virtù dell'art. 261 c.p.m.p., le disposizioni del c.p.p. siano in generale applicabili ai procedimenti penali militari, salvo che la legge disponga diversamente. Una diretta influenza (anche in forza dell'art. 261 c.p.m.p.) sul merito della questione relativa all'art. 350, primo comma, c.p.m.p., va invece riconosciuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunziata con la sent. n. 117 del 1968 nei confronti dell'art. 389, terzo comma, c.p.p. nei limiti in cui escludeva la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova, e in conseguenza della quale - e degli effetti che le si riconnettono in virtù dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la legittimità dell'operato del pubblico ministero soggiace al controllo del giudice.
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