Art. 285 — Casi di rimessione e norme relative
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[1]In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore il tribunale supremo militare puo' rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare.
[2]Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.
[3]Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione puo' essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare del Re Imperatore.
[4]Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, il tribunale supremo militare puo' revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione.
[5]L'imputato non puo' proporre istanza di rimessione.
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 14 luglio 1957
