Art. 285 — Casi di rimessione e norme relative

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[1]In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore il tribunale supremo militare puo' rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare.

[2]Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

[3]Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione puo' essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare del Re Imperatore.

[4]Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, il tribunale supremo militare puo' revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione.

[5]L'imputato non puo' proporre istanza di rimessione.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 14 luglio 1957

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 82/1971

    Ha colpito questo articolo
    26 aprile 1971

    Il principio enunciato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" ha una portata assolutamente generale ed è quindi applicabile (cfr. la sent. n. 29 del 1958) anche ai procedimenti penali militari. Secondo i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale, l'art. 25, primo comma, della Costituzione esige che la legge predetermini i criteri di individuazione del giudice competente e circoscriva con limiti adeguati le ipotesi nelle quali, a regiudicanda già insorta, si possa spostare la competenza da uno ad altro giudice. L'espressione "motivi di servizio" dell'art. 285, 1 co., cod. pen. mil. di pace, consente invece, data la sua estrema genericità, che la "rimessione" dei procedimenti possa chiedersi, e disporsi, in una gamma di ipotesi praticamente senza confini e perciò indefinibile, la garanzia che l'imputato venga giudicato dal giudice naturale precostituito per legge restando così vanificata. Pertanto l'art. 285, primo comma, cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consente la rimessione del procedimento da uno ad altro tribunale militare "per motivi di servizio", va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.

    Art. 285 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 119/1957

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1957

    L'art. 285, secondo comma, Cod. pen. mil. pace, nello stabilire che il Tribunale supremo militare dispone la rimessione di un procedimento da uno ad altro Tribunale con ordinanza non motivata è in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, per il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali (senza eccezioni e senza riserve) debbono essere motivati. Pertanto il citato comma dell'art. 285 è costituzionalmente illegittimo.

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 285 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art285 · fonte del testo

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