[1]Il tribunale supremo militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, puo' ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

[2]La decisione puo' essere pronunciata altresi' a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare del Re Imperatore.

[3]Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 598, 599 e 600 del codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla corte d'appello e il procuratore generale militare del Re Imperatore al procuratore generale.

[4]La decisione del tribunale supremo militare non e' soggetta a impugnazione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 211/1993

    Questione infondata
    3 maggio 1993

    La valutazione della proporzionalità della pena rispetto al fatto contemplato come illecito, e la previsione di cause di estinzione del reato, in relazione al disvalore ad esso assegnato, sono affidate all'apprezzamento discrezionale del legislatore, al quale è attribuita anche la scelta in ordine alla forma della riabilitazione per la rimozione degli effetti pregiudizievoli ulteriori rispetto alla condanna principale; non è perciò sindacabile la scelta operata dal legislatore in base alla quale per ottenere la riabilitazione militare è necessaria l'instaurazione di un giudizio ulteriore da parte dei condannati per diserzione che abbiano già ottenuto la riabilitazione comune. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 cod.pen.mil.di pace). - Sull'istituto della riabilitazione v. sent. n. 289/1992.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 72 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 412 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 890/1988

    Questione inammissibile
    26 luglio 1988

    Manifesta inammissibilità della questione per esser stato richiesto un intervento normativo rientrante nella discrezionalità del legislatore e per estraneità della norma denunziata al tema del giudizio.

    Art. 412 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art412 · fonte del testo

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