Art. 285 — Casi di rimessione e norme relative

[1]In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore il tribunale supremo militare puo' rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare.8

[2]Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.4

[3]Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione puo' essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare del Re Imperatore.

[4]Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, il tribunale supremo militare puo' revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione.

[5]L'imputato non puo' proporre istanza di rimessione.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 luglio 1957, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1957, n. 174) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace - con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non motivata" l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare".

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace nella parte relativa alle parole "di servizio"."

Testo vigente dal 29 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1971

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1957 al 29 aprile 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace nella parte relativa alle parole "di servizio"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art285 · fonte del testo

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