Non e` costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., l'art. 270 c.p.mp., primo comma, che esclude l'esperibilità dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno conseguente a reato dinanzi ai tribunali militari. Ciò che viene tassativamente impedito dalla Costituzione (art. 103, terzo comma) è che i tribunali militari in tempo di pace si occupino di reati o di fatti estranei ala lesione di beni o in terreni militari e che non siano commessi da appartenenti alle forze armate. L'esclusione dell'esperibilità da parte del danneggiato dal reato militare dell'azione civile dinanzi ai tribunali militari, non comporta nessuna limitazione, se non temporale, del suo diritto di azione, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.; il danneggiato, infatti, ai sensi degli artt. 24 e ss. c.p.p. (come risultanti a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 53 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975) potrà far valere la propria pretesa risarcitoria innanzi al giudice civile, anche in caso di assoluzione dell'imputato da parte di un tribunale militare. Il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. non è censurabile nemmeno sotto il profilo dell'irrazionalità, in relazione al primo comma dell'art. 3 Cost., considerata la particolare natura dei tribunali militari che, costituiti in parte da persone che vivono negli stessi ambienti in cui gli illeciti sono commessi, non sono particolarmente idonei a valutare i fatti sottoposti al loro giudizio in relazione alle violazioni extrapenali. -S. n. 107/77 -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)
Art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 373 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 270 Codici penali militari di pace e di guerra