Art. 233 — Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento
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[1]Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:
[2]1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita;
[3]2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;
[4]3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.
[5]Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 17 gennaio 1991
