Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1991 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo

comma, n. 1, del codice penale militare di pace, promosso con

ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale Militare di

La Spezia, nel procedimento penale a carico di Bellini Roberto ed

altri, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233,

primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace ("furto

d'uso"), in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della

Costituzione.

Espone il giudice remittente che i fatti al suo esame configurano

una fattispecie del tutto analoga a quella prevista dall'art. 626,

primo comma, n. 1, del codice penale, dichiarato illegittimo, con

sentenza n. 1085 del 1988 di questa Corte, nella parte in cui non

estende la disciplina ivi prevista all'ipotesi di mancata

restituzione della cosa sottratta, dovuta a caso fortuito o forza

maggiore. Oggetto del giudizio è infatti una fattispecie di furto

(sottrazione di un'auto al solo scopo di farne uso momentaneo, e

impossibilità di restituirla per un fatto indipendente dalla

volontà dell'agente) in relazione alla quale dovrebbe configurarsi

il più grave reato di furto militare ex art. 230 del codice penale

militare di pace, non potendo ipotizzarsi, a causa della mancata

restituzione della cosa sottratta, quella più lieve di furto d'uso.

In più, prosegue il giudice remittente, nel caso di specie

dovrebbe considerarsi un ulteriore aspetto, e cioè che il fatto

impeditivo della restituzione della cosa sottratta (incidente

automobilistico nel corso del quale l'auto è stata completamente

distrutta) è almeno in parte riconducibile alla colpa di uno dei

coimputati, quale conducente del veicolo.

2. - Ciò premesso, e richiamati i principi affermati nella citata

sentenza n. 1085 del 1988, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale militare di La Spezia dubita della legittimità

costituzionale della norma sotto i seguenti profili:

a) in primo luogo, in riferimento all'art. 27, primo e terzo

comma, della Costituzione, in quanto, in base ai principi della

"personalità" della responsabilità penale e della funzione

rieducativa della pena, non può escludersi la configurabilità del

furto d'uso militare in caso di mancata restituzione della cosa

sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché la diversa

disciplina del furto d'uso militare rispetto a quello comune, a

seguito della citata sentenza n. 1085 del 1988, si traduce in una

ingiustificata lesione del principio di eguaglianza;

b) in secondo luogo, e sempre in relazione agli artt. 27, primo

e terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto la disciplina del

furto d'uso militare non comprende l'ipotesi della mancata

restituzione del bene dovuta a colpa dell'agente. Irragionevole e

sproporzionata appare infatti, ad avviso del remittente,

l'attribuzione di un fatto più grave - punibile per legge

esclusivamente a titolo di dolo - a causa del verificarsi di un

evento avvenuto solo per colpa del soggetto stesso, senza che questi

abbia mutato la propria originaria intenzione di commettere altro

meno grave reato. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di La Spezia solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale

militare di pace in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e

3 della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione prospetta due distinte questioni che

vanno separatamente esaminate.

2. - In primo luogo il giudice a quo censura l'art. 233, primo

comma, n. 1, del codice penale militare di pace (furto d'uso) nella

parte in cui non estende la disciplina ivi prevista all'ipotesi di

mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o

forza maggiore. Il remittente richiama espressamente la sentenza n.

1085 del 1988 che ha riconosciuto fondata identica questione in

ordine al furto d'uso previsto dall'art. 626, primo comma, n. 1 del

codice penale.

Posteriormente all'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 2 del

1991, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale

del predetto art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare

di pace nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista

alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore,

della cosa sottratta. La questione, pertanto, deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

3.1 - In secondo luogo il giudice remittente, dopo aver dato per

scontato - come in effetti è avvenuto con la sentenza n. 2 del 1991

- che la Corte non avrebbe potuto non estendere all'art. 233, primo

comma, n. 1, del codice penale militare di pace la pronuncia di

illegittimità costituzionale emanata con la sentenza n. 1085 del

1988 in ordine all'art. 626, primo comma, n. 1, del codice penale,

dubita che anche la non estensione della disciplina del furto d'uso

(militare) all'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta

per colpa del soggetto agente sia in contrasto con gli artt. 27,

primo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

L'argomentazione si fonda sulla lettura della sentenza n. 1085 del

1988 secondo la quale "è la presenza nel reo della specifica

intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l'uso

momentaneo.. .. .. che caratterizza, in relazione al furto comune, e

sin dall'origine, il furto d'uso", ed inoltre "soltanto un mutamento

di volontà del soggetto attivo del fatto in ordine alla restituzione

della cosa sottratta può rendere applicabile la disciplina del furto

ordinario". Ne seguirebbe - ad avviso del giudice a quo - che la

mancata restituzione della cosa sottratta non può essere addebitata

al reo, per contestargli il più grave reato di furto (militare)

anziché di quello di furto d'uso, non soltanto nell'ipotesi di caso

fortuito o forza maggiore, ma anche qualora tale evento sia a lui

addebitabile a titolo di colpa.

3.2 - La sentenza citata va letta nel suo complesso: è vero che

nell'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a

caso fortuito o forza maggiore viene sottolineato che non è mutata

la volontà del soggetto intesa a restituire la cosa dopo averla

momentaneamente usata, senonché questa argomentazione non basta a

far ritenere costituzionalmente illegittima anche la configurazione

del più grave reato di furto ordinario nell'ipotesi di mancata

restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa (o concorso di

colpa) del soggetto agente.

La motivazione della sentenza n. 1085 parte dal convincimento che

la restituzione non costituisce evento del furto d'uso: è la mancata

restituzione, negativamente valutata dal legislatore, a far divenire

applicabili le più gravi sanzioni previste per il furto ordinario.

La mancata restituzione va trattata dunque in maniera analoga

all'omissione: ne consegue che prevedere la responsabilità del

soggetto per un'omissione dovuta a caso fortuito o forza maggiore

determina una violazione dell'art. 27, primo comma, della

Costituzione. Siffatto riconoscimento discende dall'interpretazione -

che la Corte stessa ha dato con la sentenza n. 364 del 1988 - del

predetto dettato costituzionale, nel senso che esso richiede quale

"essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza

e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale

collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato

significativo (sia esso evento oppur no) addebitato". In coerenza con

tale enunciazione la sentenza n. 1085 del 1988 afferma che nella

fattispecie tipica di furto d'uso vanno analizzati, in sede di

colpevolezza, i diversi dati, i singoli elementi che contribuiscono a

contrassegnarne il disvalore oggettivo, ed in relazione a ciascuno di

tali elementi va ravvisata la rimproverabilità dell'autore del

fatto, perché possa concludersi per la sua personale responsabilità

penale. Nel furto d'uso due sono le condotte (sottrarre e restituire)

valutate dal legislatore, l'una negativamente e l'altra

positivamente; nell'ipotesi invece della sottrazione e della mancata

restituzione della cosa sottratta, si hanno due condotte

strutturalmente distinte fra loro, ambedue negativamente valutate.

Perché si integri quella illiceità che escludendo il furto d'uso

viene ricondotta al furto ordinario è indispensabile ravvisare, in

relazione a ciascuna delle due condotte (sottrazione e mancata

restituzione), gli elementi subiettivi idonei a generare il

rimprovero richiesto dall'art. 27, primo comma, della Costituzione.

La mancata restituzione, pertanto, se dovuta a caso fortuito o

forza maggiore, non è addebitabile al soggetto: il caso fortuito e

la forza maggiore non consentono il rimprovero di colpevolezza

attinente all'oggettiva mancata restituzione della cosa sottratta, di

guisa che non può essere chiamato a rispondere di furto ordinario

colui che non abbia potuto restituire la cosa sottratta per esserne

stato impedito da caso fortuito o forza maggiore. Perché la

responsabilità penale sia autenticamente personale, come prescrive

l'art. 27, primo comma, della Costituzione è necessario che tutti e

ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore

della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano

cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed allo stesso agente

rimproverabili.

3.3 - Alla luce dei principi e delle argomentazioni così in

sintesi richiamate va ora esaminata, in riferimento al medesimo

parametro costituzionale (art. 27, primo comma), l'ipotesi della

mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa del soggetto

agente.

Nella fattispecie in esame il giudice remittente, escluso ogni

dubbio circa l'intenzione degli imputati di far un uso momentaneo

della cosa sottratta, rileva come il fatto che ha impedito la

restituzione della cosa sia almeno in parte riconducibile alla colpa

di uno degli imputati.

Ma la condotta dell'imputato in ordine alla mancata restituzione

della cosa sottratta è certamente a lui rimproverabile, essendo la

colpa sufficiente ad integrare il collegamento subiettivo fra

l'autore del fatto ed il dato significativo addebitato (cfr. sent. n.

364 del 1988). Si può anche osservare come l'agente il quale voglia,

dopo averne fatto uso momentaneo, restituire la cosa sottratta - e la

sussistenza di tale elemento intenzionale fin dal momento

dell'appropriazione della cosa caratterizza appunto il furto d'uso -

sia evidentemente tenuto ad adoperare quanto meno una normale

prudenza e diligenza nell'uso e nella conservazione della cosa

medesima affinché ne sia possibile la restituzione. Ove la

restituzione non avvenga, perché la cosa sottratta viene distrutta

(o anche soltanto deteriorata) in conseguenza di una condotta colposa

dell'agente, che questi sia chiamato a rispondere della mancata

restituzione non contrasta con l'art. 27, primo comma, della

Costituzione. Né la responsabilità personale del soggetto può

essere esclusa, - secondo l'argomentazione del giudice a quo - per il

fatto che non sia avvenuta nessuna modificazione nella volontà del

soggetto stesso per quanto riguarda l'intenzione di restituire la

cosa sottratta: è stato sopra ricordato - richiamando la sentenza n.

1085 del 1988 - come nel reato di furto d'uso due siano le condotte

da valutarsi distintamente, e cioè il sottrarre e il restituire.

Vero è che il dolo della sottrazione e dell'impossessamento non può

estendersi alla condotta di mancata restituzione della cosa, ed è

per questo che tale mancata restituzione se dovuta a caso fortuito o

forza maggiore non è addebitabile al soggetto agente; ma la

conclusione non può che essere diversa quando la mancata

restituzione sia collegabile in tutto o in parte ad una condotta

colposa del medesimo.

Invero la responsabilità per colpa è pur sempre una

responsabilità personale, e la rilevanza penale di una condotta

colposa non fuoriesce dai limiti statuiti dall'art. 27, primo comma,

della Costituzione.

4. - L'ordinanza di rimessione fa riferimento anche all'art. 27,

terzo comma, e all'art. 3 della Costituzione.

Sull'art. 27, terzo comma, l'ordinanza è carente di qualsiasi

specifica motivazione: del resto esso potrebbe essere invocato

soltanto in collegamento all'art. 27, primo comma, in quanto, ove non

fosse rispettato il principio della responsabilità personale, le

pene non potrebbero tendere alla rieducazione del condannato (cfr.

sent. n. 364/1988). La riconosciuta infondatezza del riferimento

all'art. 27, primo comma, si estende quindi anche al riferimento al

terzo comma del medesimo articolo della Costituzione.

Parimenti infondato è il richiamo all'art. 3 della Costituzione,

formulato sotto il profilo della irragionevolezza e della

sproporzione che sussisterebbe nella punibilità a titolo di furto

ordinario (militare) della sottrazione della cosa compiuta per farne

uso momentaneo, quando la mancata restituzione della stessa sia

dovuta a colpa dell'agente.

Invero non è di per sé irragionevole che nella fattispecie

assuma rilievo penale anche la condotta colposa del soggetto, e, nel

caso, spetta al giudice di merito tenerne conto nella applicazione

della pena, che offre comunque nella previsione del furto ordinario

(militare) larghi margini di gradualità.

5. - Il giudice a quo ha però osservato che, nel caso in esame di

mancata restituzione per colpa, il soggetto agente non potrebbe

rispondere del più grave reato di furto (militare) perché il dolo

specifico presente nel medesimo rimane quello di furto d'uso; non

essendo intervenuta alcuna modificazione nella volontà del soggetto,

non potrebbe essergli imputato - necessariamente a titolo di dolo -

il fatto di reato più grave (art. 230, secondo comma, anziché art.

233 del codice penale militare di pace).

Ma, una volta escluso che la punibilità a titolo di furto

ordinario di chi si è impossessato della cosa altrui per farne uso

momentaneo, quando la mancata restituzione si verifica per sua colpa,

integri alcuno dei denunciati profili di illegittimità

costituzionale, spetta allo stesso giudice di merito risolvere il

caso alla stregua delle vigenti norme del codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1 del

codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt.

27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con

l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui non estende la disciplina

ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza

maggiore della cosa sottratta, per essere stata già dichiarata la

illegittimità costituzionale in parte qua della norma suddetta con

sentenza n. 2 del 1991;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace,

sollevata dallo stesso giudice in relazione agli artt. 27, primo e

terzo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende

la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa

sottratta dovuta a colpa del soggetto agente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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